Con la presente circolare si ritiene opportuno informare i Clienti di taluni effetti (ulteriori rispetto a quelli sottolineati nella ns. Circolare n. 11/2020) della c.d emergenza Corona Virus sui rapporti contrattuali in essere.

L’art. 1218 Cod. Civ. dispone “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La norma è scritta di modo che solo l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (e quindi non anche la mera difficoltà, sebbene grave) che, in più, derivi da causa non imputabile al debitore, rende l’inadempimento incolpevole.

In ogni altro caso l’inadempimento è colpevole (è una sorta di responsabilità “oggettiva” che colloca sul debitore il rischio dell’inadempimento) e obbliga il debitore inadempiente a risarcire il danno provocato al creditore e che sia conseguenza «immediata e diretta» dell’inadempimento.

Per ovviare alle conseguenze che l’applicazione di tale norma determinerebbe sui rapporti contrattuali in corso a seguito degli inadempimenti che si determineranno a causa dell’emergenza coronavirus, è ora intervenuto l’art. 91 del DL n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) che così dispone: “All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

Nella sostanza, non adempiere le obbligazioni contrattuali in questo periodo, in cui sono attive le «misure di contenimento» disposte per arginare Covid-19, non genera automaticamente conseguenze negative per il debitore: il giudice che sia chiamato a decidere in ordine alle conseguenze generate dall’inadempimento dovrà infatti necessariamente “valutare” la situazione concreta mettendo l’inadempimento su un piatto della bilancia e la necessità di rispettare le «misure di contenimento» (ad esempio: le limitazioni agli spostamenti) sull’altro piatto.

Oltre alla disattivazione della norma di cui all’articolo 1218 Cod. Civ., l’art. 91 del DL n. 18/2020 rimette alla valutazione del giudice anche la maturazione di una “decadenza” o la pretesa di una “penale” «connesse a ritardati o omessi adempimenti» i quali siano, a loro volta, da porre in relazione al «rispetto delle misure di contenimento».

In altre parole, e nel concreto, alla luce di questa normativa emergenziale può stare sufficientemente tranquillo chi:

  1. a) pretenda uno spostamento di qualche settimana di una data per la stipula di un contratto definitivo, decisa in un contratto preliminare;
  2. b) abbia pattuito un «termine essenziale» per l’adempimento di una data obbligazione (l’articolo 1457 del Codice civile);
  3. c) abbia dato o ricevuto una “caparra confirmatoria” (in questo caso, l’inadempimento di una parte provoca che l’altra parte può recedere dal contratto e può trattenere la caparra o pretendere il doppio di quella data);
  4. d) abbia pattuito una “penale” (si tratta di una somma dovuta per il caso di inadempimento di un’obbligazione che «ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore» ex art. 1382 Civ.).

A disposizione per chiarimenti eventualmente necessari.

Cordiali saluti