PREMESSA

Nel complesso degli interventi necessari per fronteggiare l’impatto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema economico e produttivo italiano, il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 introduce alcune importanti misure per preservare la continuità dell’impresa ed evitare il determinarsi, nei prossimi mesi, di un numero eccessivo di fallimenti

Gli interventi diretti a salvaguardare la continuità incidono sulle disposizioni del codice civile che regolano gli effetti delle perdite sull’operatività delle società di capitali, i finanziamenti alle società di capitali in fase di crisi e i criteri generali di redazione del bilancio d’esercizio.

In particolare, essi riguardano:

  1. la sospensione della disciplina della riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento della società per perdite rilevanti del capitale;
  2. la possibilità di operare la valutazione delle voci secondo la prospettiva della continuità aziendale, quando tale situazione sussisteva prima del manifestarsi della crisi;
  3. la sospensione della regola della postergazione del finanziamento soci e dei finanziamenti infragruppo effettuati in condizioni di squilibrio patrimoniale.Le misure dirette a contenere il numero dei fallimenti prevedono importanti deroghe temporanee alla legge fallimentare, volte ad evitare l’estromissione dal mercato di imprese sane colpite dai gravi effetti economici della diffusione del virus, liquidazioni inefficienti per i creditori in un mercato già perturbato e il collasso del sistema dell’amministrazione della giustizia.

In particolare, le nuove norme prevedono:

  1. l’improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e delle altre procedure basate sullo stato di insolvenza fino al 30 giugno;
  2. il differimento dei termini di esecuzione delle procedure di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti in corso;
  3. il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi.

Tutte le misure hanno carattere straordinario e temporaneo ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (9 aprile 2020).

LE MISURE SOCIETARIE

La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della liquidazione dell’impresa

L’articolo 6 del decreto prevede che dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni del codice civile che regolano la riduzione del capitale per perdite (art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del c.c.). Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484, comma primo n. 4, e 2545 duodecies c.c.).

La disciplina della riduzione obbligatoria del capitale per perdite è un istituto caratteristico delle società di capitali volto a impedire che al verificarsi di perdite “rilevanti” la continuazione dell’attività possa avvenire in danno dei creditori sociali. A tal fine il codice civile detta previsioni in base a che la perdita, superiore a un terzo del capitale, comporti o meno una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Nel primo caso gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e, se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita, il capitale deve essere ridotto. Nel secondo caso l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale e il contestuale aumento al di sopra del minimo legale, o in alternativa deliberare lo scioglimento della società (cd. regola “ricapitalizza o liquida”). Nel caso in cui tali provvedimenti non vengano adottati sugli amministratori incombe l’obbligo di accertare il verificarsi della causa di scioglimento depositando il relativo atto al registro delle imprese. Da questo momento grava sugli amministratori l’obbligo di gestire l’impresa ai soli fini della conservazione del patrimonio sociale (art. 2486 c.c.).

La sospensione di tale disciplina fino al 31 dicembre 2020 è volta ad evitare che l’applicazione dei rigidi meccanismi automatici che operano nell’ordinario corso dell’attività d’impresa, possano portare alla liquidazione di imprese sino ad oggi sane, a causa di perdite straordinarie e patologiche derivanti diffusione del virus. Tali perdite non riflettono la reale situazione dell’impresa, deformata da una situazione contingente e eccezionale, e verosimilmente non si sarebbero verificate in assenza del Covid-19. Allo stesso tempo la deroga è volta ad evitare che gli amministratori paralizzino l’attività dell’impresa per evitare di incorrere nella responsabilità derivante da una gestione non conservativa dell’impresa. Trattandosi di una misura a carattere temporaneo e straordinario la sospensione opera, tuttavia, soltanto per le perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020.

Non sono invece sospese le disposizioni che regolano gli obblighi informativi degli amministratori verso l’assemblea, imposti peraltro per le società per azioni dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017. Nel prevedere la sospensione, l’articolo 7 del decreto non richiama infatti, il primo comma dell’articolo 2446 per le s.p.a., né i commi primo secondo e terzo dell’articolo 2482 bis per le s.r.l. Al verificarsi delle perdite gli amministratori saranno pertanto tenuti a convocare senza indugio l’assemblea dei soci.

Le disposizioni temporanee sui criteri di redazione del bilancio

Al fine di evitare che gli effetti della crisi economica derivanti da Covid-19 possano determinare un impatto negativo anche sui criteri di valutazione delle poste del bilancio d’esercizio delle imprese che seguono le regole del codice civile, l’art. 7 del decreto prevede che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci può comunque essere effettuata nella prospettiva della continuità aziendale, quando tale presupposto risultava sussistente nell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Analoga regola, e cioè la possibilità di valutare le voci in prospettiva di continuità aziendale, si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Secondo la relazione illustrativa, queste previsioni si giustificano per la necessità di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva.

Il criterio di valutazione utilizzato dall’impresa deve essere in ogni caso specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

La sospensione della postergazione del finanziamento soci

Per incentivare il finanziamento dell’impresa in questa fase di emergenza economica, l’articolo 8 del decreto stabilisce che ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile. Tali disposizioni prevedono che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci e dei finanziamenti infragruppo è postergano rispetto al pagamento degli altri creditori e deve essere restituito, se avvenuto nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento1.

In condizioni ordinarie, tali previsioni sono volte a disincentivare i fenomeni della sottocapitalizzazione nominale delle imprese, che si verificano quando i soci apportano le risorse necessarie alla società a titolo di finanziamento anziché imputarle a capitale. Nell’attuale quadro economico è, tuttavia, necessario sospendere il meccanismo automatico della postergazione previsto dagli articoli 2467 e 2497 quinquies c.c. per favorire l’afflusso di tutte le risorse necessarie alla sopravvivenza dell’impresa, anche attraverso un maggior coinvolgimento dei soci.

Anche tale misura è destinata a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, e dunque, come le altre misure societarie a tal fine previste ha una durata temporanea che si estende sino al 31 dicembre 2020. Ai finanziamenti effettuati successivamente a tale data si applicheranno le ordinarie regole della postergazione.

LE MISURE CONCORSUALI

Il blocco dei fallimenti e delle altre procedure basate sullo stato di insolvenza

L’articolo 10 del decreto dispone l’improcedibilità di tutti i ricorsi presentati dal 9 marzo al 30 giugno 2020 per la dichiarazione di fallimento (art. 15 l.f.), nonché delle istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (art. 195 l.f.) e all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 3 d.lgs. n. 270/99) presentate nello stesso periodo.

Nell’attuale contesto di crisi economica generalizzata, tale misura è volta ad impedire l’apertura di nuove procedure che in gran parte sarebbero generate da fattori straordinari ed esogeni all’ordinaria attività d’impresa e che darebbero luogo, comunque, a liquidazioni inefficienti con svendite totali delle attività e irrisorie percentuali di soddisfazioni dei creditori, nonché a un insostenibile incremento del carico pendente sugli uffici giudiziari.

L’improcedibilità prevista dal decreto si applica in ogni caso a tutti i ricorsi, a prescindere dal fatto che lo stato di insolvenza abbia origine dalla crisi derivante dalla diffusione del Covid-19, in ragione della difficoltà per l’autorità giudiziaria di effettuare un simile accertamento. Per tali ragioni, tuttavia, il blocco ha una durata temporanea più limitata nel tempo (30 giugno 2020) rispetto alle disposizioni previste in tema di diritto societario (31 dicembre 2020).

Tale misura, inoltre, opera anche in relazione ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, affinché questi possano valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa, senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento del dissesto. L’improcedibilità, invece, non si applica ai ricorsi presentati dal pubblico ministero nel caso in cui nello stesso ricorso sia presentata la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi del patrimonio aziendale a garanzia degli interessi dei creditori, in presenza di condotte indebitamente dissipative del debitore, di rilevanza anche penale.

Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 i ricorsi potranno essere ripresentati.

Il decreto prevede, infine, che qualora alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati tra il 9 marzo e il 30 giugno, segua successivamente la dichiarazione di fallimento, lo stesso periodo (dal 9 marzo al 30 giugno 2020) non sarà computato nel calcolo del termine per proporre le azioni revocatorie previste dalla legge fallimentare e del termine di un anno dalla cancellazione degli imprenditori dal registro delle imprese per proporre istanza di fallimento.

Il differimento dei termini dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti

L’articolo 9 del decreto introduce alcune misure straordinarie anche per le procedure di concordato preventivo e per gli accordi di ristrutturazione in corso, per evitare che l’eventuale aggravamento della situazione di crisi dell’impresa già soggetta a procedura, dovuto all’emergenza sanitaria, possa pregiudicare il buon esito del risanamento e portare al fallimento dell’impresa stessa.

A tal fine il decreto prevede, in primo luogo, per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione dei debiti già omologati, una proroga ex lege di sei mesi dei termini di adempimento in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021.

Con riguardo ai procedimenti in cui il piano o accordo non sia stato ancora omologato alla data del 23 febbraio, invece, viene introdotta la possibilità per il debitore di richiedere un termine di 90 giorni per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, che tenga conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemiologica. Tale termine non è prorogabile e non può essere concesso se attiene ad un procedimento di concordato preventivo in cui il voto dei creditori è stato già espresso e non sono state raggiunte le maggioranze per l’approvazione. In tal modo si intende evitare di prorogare procedure che già a prescindere dalla crisi Covid-19 non avrebbero avuto seguito. Nel caso in cui, il debitore, intenda modificare soltanto i termini di adempimento originariamente previsti nella proposta o dell’accordo con i creditori, può presentare al Tribunale una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini e la documentazione comprovante la necessità della proroga. Acquisito il parere del commissario giudiziale, il tribunale può omologare il piano dando espressamente atto delle nuove scadenze se sussistono i requisiti normalmente richiesti dalla legge per l’omologazione. La proroga dei termini originari non può essere superiore a sei mesi.

Infine, nei procedimenti di concordato in bianco o pre-accordo di ristrutturazione dei debiti, in cui i termini per il deposito della proposta e del piano siano già stati prorogati il debitore può presentare istanza per un ulteriore proroga di 90 giorni. L’istanza deve essere presentata prima della scadenza della proroga dei termini ordinari ed è ammessa anche se risulta già pendente un ricorso per la dichiarazione di fallimento. Essa deve, inoltre, indicare gli elementi che ne rendono necessaria la concessione con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il tribunale, nel concordato in bianco, acquisito il parere del commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basi su concreti e giustificati motivi. Nei procedimenti di preaccordo, il tribunale provvede in camera di consiglio e concede la proroga quando, oltre ai concreti e giustificati motivi per la proroga, ritiene sussistenti i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.

Il rinvio dell’entrata del Codice della crisi e dell’insolvenza

Accanto alle misure relative al blocco delle procedure liquidatorie e al differimento dei termini di esecuzione delle procedure negoziali pendenti, il decreto dispone il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo Codice della crisi d’impresa.

Il Codice sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020, nel pieno dell’emergenza economica derivante dalla diffusione del Covid-19. Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 aveva già differito al 15 febbraio 2021 l’entrata in vigore delle misure di allerta previste dal Codice stesso, per evitare che un eccessivo numero di imprese ricadesse nell’ambito di applicazione di tali misure (v. news legislativa Crisi d’impresa: prorogata l’entrata in vigore delle misure di allerta). L’articolo 5 del decreto riallinea i termini di entrata in vigore delle misure di allerta e del Codice della crisi, rinviando l’applicazione di tutte le nuove disposizioni al 1° settembre 2021.

Tale rinvio, da un lato, è volto a consentire alle imprese e ai professionisti coinvolti a vario di titolo nella crisi di affrontare l’attuale momento di incertezza economica con uno strumento già noto come la Legge Fallimentare, sulla quale si sono già consolidati importanti orientamenti giurisprudenziali e prassi collaudate; dall’altro mira ad evitare che il buon funzionamento dei nuovi istituti e di quelli riformati possa essere pregiudicato dalla straordinaria situazione di crisi del sistema economico, determinando l’insuccesso della riforma.

L’entrata in vigore rinviata al 1° settembre 2021 consentirà inoltre di recepire, nel frattempo, i principi della direttiva UE 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza e le modifiche correttive al Codice, già allo studio del Governo prima del diffondersi dell’emergenza.

Restano, invece, efficaci le modifiche apportate dal Codice della crisi al codice civile, già entrate in vigore il 16 marzo 2019.

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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti