Oggetto:    

1) Modello 730 precompilato e visto di conformità

2)  Richiesta dati per Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche redditi 2020 e 730/2020 redditi 2019

MODELLO 730/2019 PRECOMPILATO E VISTO DI CONFORMITA’

A partire dal 05.05.2019, sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, nell’apposita sezione, viene reso disponibile il Modello 730 precompilato.

Nella dichiarazione precompilata 2020 sono presenti queste informazioni:

  • dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
  • gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali a favore di Onlus, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di “sistemazione a verde”;
  • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.I dati di questo tipo sono comunque riportati in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificati ed eventualmente inseriti in dichiarazione da parte del contribuente.Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2020 sono:
  • Non sono inserite in dichiarazione le informazioni che l’Agenzia ritiene incomplete o incoerenti.
  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), Irap e Iva.

I soggetti interessati alla presentazione del modello 730 possono

a) presentare il modello 730 precompilato:

  • direttamente attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate accedendo all’area autenticata, previo inserimento delle credenziali;
  • tramite sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale oppure tramite CAF o intermediari abilitati

b) presentare il modello 730 con le modalità ordinarie:

  • tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale entro il 7.7.2019
  • tramite il Caf o il professionista abilitato entro il 30.09.2019

I contribuenti, previa autenticazione – codice PIN (richiesto online su www.agenziaentrate.gov.it oppure in ufficio, presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità) ovvero un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale o ancora le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o, infine, una Carta Nazionale dei Servizi – potranno visualizzare e stampare il modello precompilato, accettare e procedere all’invio, o modificare e integrare i dati contenuti nella dichiarazione prima di provvedere alla trasmissione.

In alternativa i contribuenti possono rilasciare specifica delega al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato per accedere al proprio 730 precompilato.

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure dal sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, non saranno effettuati i controlli documentali e non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili.

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi. In caso di presentazione della dichiarazione, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abilitati, questi ultimi sono tenuti all’apposizione del visto di conformità (rilasciato ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 241/1997) sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata.

In tal caso il controllo formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73 viene effettuato nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità (Caf/professionista) anche con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi.

Per quanto sopra coloro che intendono avvalersi del nostro Studio per l’invio al Caf del modello 730 devono restituire copia firmata dell’allegato relativo al conferimento dell’incarico (ALL. 1).

MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE E MOD.730 – RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2019

Con riferimento a quanto in oggetto, siamo a richiederVi le informazioni e la documentazione necessarie per la compilazione della dichiarazione dei redditi (mod. Redditi Persone Fisiche o mod. 730) relativa all’anno 2019, come da prospetto ALL. 2 (si prega cortesemente di barrare le apposite caselle per tutte le fattispecie che si verificano nel Vs. caso).

MODELLO REDDITI PF 2020 – SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2019 e non rientrano nei casi di esonero;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
  • I lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2020), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’Inps o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2020);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’Irpef. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
  • i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del Modello Redditi PF 2020.

Termini di versamento

  • Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 ovvero entro il 30 luglio 2020.
  • Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
  • Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.
  • I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2020 ovvero entro il 30 luglio 2020 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%  a titolo d’interesse corrispettivo.
  • Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella.

Rateizzazione – Non titolari di partita Iva

Rateizzazione – Titolari di partita Iva

Modalità di versamento

Contribuente F24 cartaceo Servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate Servizi di Internet banking intermediari della riscossione convenzionati con l’agenzia
Contribuenti titolari di partita Iva NO (*) SÌ (*)
Contribuenti non titolari di partita Iva SÌ (*) SÌ (*)
(*) Questa modalità non è ammessa (in quanto vanno obbligatoriamente utilizzati i servizi telematici messi a disposizioni dell’agenzia delle Entrate) qualora la delega di pagamento contenga degli importi a credito compensati.

In particolare coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a presentare il Modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia delle Entrate.

In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il Modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia delle Entrate.

 

Di seguito segnaliamo le principali novità in relazione agli oneri e alle spese sostenuti nel 2019:

NOVITÀ DESCRIZIONE 
 Nuovo limite reddituale per i figli a carico Dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro
 Impatriati Per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
 Detrazione per comparto sicurezza e difesa Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali
Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cd. pace contributiva) L’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi
 Detrazione per infrastrutture di ricarica Per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo
 Sport bonus I contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019, possono usufruire del credito di imposta nella misura del 65% dell’ammontare delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo
Credito d’imposta per bonifica ambientale Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo
Tassazione dei compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni Dal 2019, i compensi per lezioni private e ripetizioni sono soggetti a imposta sostitutiva del 15%
 Detrazione per spese di istruzione Per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro

 

Si precisa che è necessario riconsegnare il prospetto compilato insieme alla documentazione suddetta da far pervenire allo Studio entro il __ Maggio 2020.

Ringraziando per la Vs. cortese collaborazione.

Cordiali saluti