L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione, istituendo anche il codice tributo relativo.
Come evidenziato nella nostra precedente circolare n. 19/2020, il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi di contratti di affitto d’azienda.
L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto.
In caso di mancato pagamento, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento.
Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è stato istituito il seguente codice tributo:
“6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
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Di seguito si evidenziano i requisiti per accedere all’agevolazione in oggetto, nonché le modalità operative di utilizzo di detto credito d’imposta.
Ambito soggettivo
Il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare occorre fare riferimento al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019).
Sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario, nonché gli imprenditori e le imprese agricole (sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa). Non hanno invece diritto al bonus coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi.
Inoltre, nelle ipotesi in cui l’attività economica esercitata consista in un’attività alberghiera o agrituristica il credito d’imposta, qui in commento, può essere fruito a prescindere dai ricavi o compensi registrati nell’anno d’imposta precedente.
L’agenzia delle Entrate nella circolare 14/2020 ha precisato che, ai fini dell’individuazione di tali attività occorre fare riferimento ai soggetti che – indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato –svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.
A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle entrate cita le seguenti voci di attività:
- 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
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- 55.10.00 Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
- 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
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- • 55.20.10 Villaggi turistici
- • 55.20.20 Ostelli della gioventù
- • 55.20.30 Rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
- 55.20.40 Colonie marine e montane
- 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence ii. cottage senza servizi di pulizia
- i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.
Ambito oggettivo
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale, pari al:
– 60% per i canoni di locazione, di leasing (NON finanziario) o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
– 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Pertanto, il credito d’imposta è previsto in presenza di canoni:
- di locazione, di leasing (NON finanziario) o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (di seguito, in breve, canone locazione degli immobili ad uso non abitativo);
- dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (di seguito, in breve, canone per servizi o affitto d’azienda). In merito ai canoni di leasing, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione in esame riguarda soltanto i contratti di leasing cd. operativo (o di godimento); al contrario non rientrano nell’ambito di applicazione del credito d’imposta in esame i canoni relativi a contratti di leasing cd. finanziario ossia i contratti di leasing assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.
La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nello svolgimento effettivo di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico.
In relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, la Circolare 14/2020 precisa che rientrano nell’ambito di applicazione del credito d’imposta in esame, anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del TUIR.
In detta fattispecie, il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione. Ciò a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione; infatti, in tale ipotesi, il credito di imposta non potrà essere riconosciuto con riferimento ai canoni relativi all’immobile ad uso promiscuo, ma solo con riferimento all’immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva.
Requisiti per ottenere il credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50%rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese.
Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi.
Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, l’Agenzia ha rinviato ai chiarimenti resi nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, paragrafo 2.2.5
In particolare, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, deve essere eseguito considerano le operazioni effettuate nei predetti mesi, fatturate e certificate, che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione. In particolare:
- per la fattura immediata, la data da considerare è la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>);
- per la fattura differita, occorre considerare la data dei documenti di trasporto (DDT) o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>);
- per i corrispettivi, la data da considerare è la data del corrispettivo giornaliero.
La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica.
Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale: per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta (oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Misura del credito
Come detto poco sopra, il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale, pari al:
– 60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
– 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Ai sensi dell’art. 28 DL 34/2020, il credito è commisurato all’importo del canone nel periodo di imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio.
Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, il credito sarà invece commisurato con riferimento all’importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Nel caso in cui l’ammontare del canone sia stato rideterminato per tener conto dell’attuale contingenza economica rispetto a quello originariamente pattuito, il credito d’imposta deve essere commisurato sul canone rideterminato.
Si precisa che per poter usufruire del credito, è necessario che il canone sia stato corrisposto. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile:
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- in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 241/1997
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- o, in alternativa può essere ceduto.
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- Utilizzo in Compensazione del credito
Per quanto riguarda l’utilizzo diretto da parte dei soggetti che possiedono i requisiti per fruire del credito d’imposta in esame, si precisa che la compensazione mediante F24 deve avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili.
La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.
- Utilizzo in dichiarazione dei redditi
L’utilizzo del credito d’imposta in esame in dichiarazione deve avvenire con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stato pagato il canone: pertanto per utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi è necessario che il canone di affitto risulti pagato nel 2020.
- Cessione del credito d’imposta
La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Il cessionario del credito può utilizzare il credito:
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- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto
- in compensazione con modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
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In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso: in tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.
Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’ART. 122 del Decreto Rilancio, i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Pertanto l’amministrazione finanziaria verificherà:
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- in capo al cedente, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione;
- in capo al cessionario, l’utilizzo irregolare in misura maggiore dell’ammontare ricevuto in sede di cessione.
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Divieto di cumulabilità con il credito previsto dall’art. 65 del DL 18/2020 (cd. credito d’impsota per botteghe e negozi)
Il comma 8 dell’art. 28 DL 34/2020, prevede espressamente il divieto di cumulo con il cd. Credito d’imposta per botteghe e negozi.
Si rammenta che l’articolo 65 del Decreto prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60 per cento delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cfr. risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020; circolare n. 8/E del 3 aprile 2020).
Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per fruire del credito oggetto di commento, nell’ipotesi in cui non sia ancora stato utilizzato il credito d’imposta per botteghe e negozi –ad esempio, nell’ipotesi di pagamento non avvenuto del canone di locazione –è possibile optare per il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del Decreto rilancio.
Resta fermo che, per le imprese o esercenti arti e professioni, che non hanno fruito del “Credito d’imposta per botteghe e negozi” in relazione al mese di marzo 2020 perché non erano soddisfatti tutti i requisiti di cui all’articolo 65 del decreto legge n. 18 del 2020 possono fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28, qualora rientrino nell’ambito oggettivo e soggettivo.
Credito d’imposta – quadro RU della dichiarazione dei redditi
Nei casi di utilizzo diretto del credito d’imposta da parte del locatario, il credito spettante ed i corrispondenti utilizzi in F24 andranno indicati nel quadro RU del Modello Unico riferito all’anno d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta.
A tale riguardo, lo Studio richiede già da ora ai soggetti che utilizzano il credito d’imposta in esame, l’invio della documentazione attestante il calcolo del credito spettante, nonché la copia del modello F24 con gli utilizzi in compensazione del credito d’imposta suddetto.
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti