Con provv. 10.6.2020 n. 230439, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020.
Requisiti per accedere al contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.
PRIMO REQUISITO
I ricavi/compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”);
Per determinare i ricavi/compensi relativi al 2019, occorre considerare i valori riportati nel modello REDDITI 2020.
SECONDO REQUISITO
Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.
Nel caso 1 (soggetto richiedente che ha iniziato l’attività prima del 1° gennaio 2019 e che non si trova in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020), in merito al requisito della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi, si consideri lo schema che segue:
In merito al caso 3 (domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi), di seguito si evidenziano i comuni interessati della Regione Toscana.
Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.
Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni:
- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72 con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste), all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.
Soggetti con attività iniziata dall’1.1.2019
Con il provvedimento n. 230439/2020 sono state fornite indicazioni in merito al calcolo del contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019, per i quali non è richiesto il requisito del calo del fatturato/corrispettivi.
Viene previsto che:
- se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta “negativo” (quindi il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
- nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000,00 euro per le persone fisiche e 2.000,00 euro per i soggetti diversi).
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.5.2019 spetta solo il contributo minimo.
Inizio dell’attività prima dell’1.5.2020
Il provvedimento dispone che il contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020, ma in data antecedente l’1.5.2020.
Secondo quanto precisato dalle istruzioni per la compilazione dell’istanza, il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30.4.2020, poiché la norma stabilisce che il contributo è finalizzato a sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “COVID-19” (unica eccezione prevista riguarda il caso dell’erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius – soggetto persona fisica – titolare di partita IVA prima di tale data).
La misura del contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
CASI PARTICOLARI
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente:
- se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo
- se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.
Modalità e termini di presentazione dell’istanza
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto (che sarà erogato direttamente sul conto corrente), i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439).
L’istanza deve essere presentata:
- dal 15.6.2020 al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto);
- mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it (inclusa l’autocertificazione di regolarità antimafia).
Controlli, sanzioni ed eventuale restituzione del contributo
L’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.
Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate. Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.
Sanzioni
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando:
- la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento (per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata).
Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
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- la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
Inoltre, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del Codice penale (Confisca).
Restituzione del contributo
Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).
Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.
Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.
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Coloro che fossero interessati alla presentazione dell’istanza da parte del ns. Studio dovranno far pervenire i dati relativi ai fatturati di aprile 2019 e 2020 come sotto riportato, unitamente alla documentazione di supporto (copia registro iva vendite e corrispettivi iva aprile 2019 e aprile 2020 con liquidazione iva del periodo).
Il costo per la redazione e trasmissione telematica dell’istanza è di 150 euro.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali necessità e chiarimenti.
Cordiali saluti