Facendo seguito alla ns. Circ. n. 21 dello scorso 8 giugno con la presente segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate in data 1° luglio ha emanato il provv. n. 250739/2020 che definisce le modalità della cessione dei citati crediti, istituendo anche il modello “Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”, che i soggetti beneficiari del credito di imposta devono utilizzare per notificare la cessione all’Agenzia delle Entrate (vedi allegati).
Ricordiamo che l’art. 122 del DL 34/2020 ha ammesso, tra il resto, la possibilità di cedere a terzi (entro il 31 dicembre 2021):
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- il credito di imposta su negozi e botteghe, di cui all’art. 65 del DL 18/2020;
- il credito di imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020.
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La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Contenuto della comunicazione all’Agenzia delle entrate
La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (cassetto fiscale), a pena d’inammissibilità.
Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario di cui di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
La comunicazione deve contenere, a pena d’inammissibilità:
a) il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
b) la tipologia del credito d’imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce;
c) l’ammontare del credito d’imposta maturato e i mesi a cui si riferisce;
d) l’importo del credito d’imposta ceduto;
e) gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
f) il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
g) la data in cui è avvenuta la cessione del credito.
Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.
Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione:
- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;
- con successiva risoluzione sono istituti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ai sensi dell’articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta
In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
La comunicazione della cessione, a pena d’inammissibilità, avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, con le medesime funzionalità.
Si evidenzia infine che nel modello si evidenzia che nello stesso viene richiesta l’indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione da cui origina il credito.
La registrazione pare, quindi, elemento necessario per la spettanza del credito di imposta sulla locazione.
In ogni caso, la registrazione tardiva potrebbe configurare rimedio sanante della nullità.
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti