L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 11.09.2020 n. 302831, ha fissato nella misura del 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione.
L’ammontare massimo quindi del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la suddetta percentuale.
L’ammontare di detto credito potrà anche essere verificato nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta così calcolato potrà quindi essere utilizzato o ceduto secondo le modalità come meglio quanto indicate nella nostra circolare n. 30/2020.
In particolare per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione nel modello f24, lo stesso potrà essere ivi indicato a partire dal 14.09.2020, con il codice tributo 6917, esclusivamente mediante i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Lo Studio resta ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o necessità.
Cordiali saluti