Nella Gazzetta Ufficiale 269 del 28 ottobre 2020, è stato pubblicato, in tempi molto rapidi, il cosiddetto Decreto Ristori, DL 137/2020, entrato in vigore il 29 ottobre.

Di seguito vengono analizzate le principali novità fiscali introdotte.

1. Contributo a fondo perduto per operatori Iva dei settori interessati a nuove restrizioni

Per sostenere gli operatori economici che sono stati interessati dalle misure restrittive di cui al Dpcm 24 ottobre emanato per contenere il Covid-19, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che:

  • Alla data del 25.10.2020 hanno la partita Iva attiva;
  • Dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO indicati nell’Allegato 1 della presente circolare.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento alla data di effettuazione delle operazioni.

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione per i soggetti di cui all’allegato 1 di cui sopra che hanno attivato l’attività dal 1° gennaio 2019.

Quanto alla determinazione del contributo, l’importo del beneficio varia dal 100% al 400% di quanto previsto nella precedente versione del “vecchio” contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020.

In particolare, le quote percentuali (100%, 150%, 200% e 400%) sono definite per settore economico nell’ Allegato 1 al DL 137/2020, come riepilogato nella tabella in calce.

Per i soggetti che hanno beneficiato del “vecchio” contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020, e che non lo hanno restituito, l’Agenzia delle Entrate accredita il presente contributo direttamente sul medesimo conto in cui è stato accreditato il precedente contributo, mentre per gli altri il presente contributo viene riconosciuto previa presentazione di apposita istanza.

L’ammontare del contributo è così determinato:

  • per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020, con una quota uguale a quella già percepita;

A titolo esemplificativo, considerando un ristoratore con ricavi 2019 pari a 600.000 euro e un calo del fatturato relativo ad aprile 2020-2019 pari a 50.000 euro, il contributo riconosciuto dal DL Ristori sarà pari a 15.000 euro (dato dal 15% di 50.000 = 7.500 “vecchio” contributo, moltiplicato per il coefficiente del 200% previsto per il codice ATECO 561011).

  • per gli altri soggetti ( quelli con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro, esclusi dalla precedente agevolazione), con lo stesso valore stabilito dai commi 4, 5 e 6 del predetto articolo 25 del DL 34/2020, ossia:
  1. a) il 20% della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
  2. b) 15% della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e inferiori a euro 1.000.000;
  3. c) 10% della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000.

Il contributo è riconosciuto per un ammontare non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo del contributo in ogni caso non può essere superiore a euro 150.000 e per gli operatori del codice Ateco 55 tale limite si applica per unità produttiva.

Per i soggetti che hanno già usufruito del contributo di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo è determinato applicando le percentuali di cui all’allegato 1 agli importi minimi di:

-euro 1.000 per le persone fisiche;

-euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per effetto dell’espresso richiamo all’art. 25 co,ma 7 del D.L. 34/2020, il contributo in esame non concorre alla formazione della base imponibile Ires ed Irap.

Termini e modalità per la trasmissione delle istanze saranno definiti da un provvedimento attuativo da emanare.

2. Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Viene prevista l’istituzione del “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, colpite dalle strette derivanti dal Covid-19.

3. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari (art. 4)

E’ stabilito che ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 cod. proc. civ, che abbia a oggetto l’abitazione principale del debitore, è sospesa non più per sei mesi dalla data del 30 aprile 2020, ma fino al 31.12.2020 così come ogni predetta procedura effettuata dal 25 ottobre e fino alla data di conversione in legge del decreto in commento.

4. Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili non abitativi e affitto di azienda (art. 8)

Viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il “bonus affitti” (articolo 28, Dl 34/2020), ossia il riconoscimento di un credito d’imposta

  • per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (nella misura del 60%) e
  • affitto d’azienda (nella misura del 30%).

Beneficiari della misura sono soltanto gli operatori dei settori indicati nella tabella allegata, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Accede all’agevolazione chi ha registrato un calo del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello stesso articolo 28.

5. Proroga del termine di presentazione del modello 770 (art. 10)

Il termine di presentazione del modello 770 relativo al 2019 è prorogato dal 31 ottobre 2020 al 10 dicembre 2020.

6. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 11)

Viene stabilito che per i datori di lavoro privati:

  • appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al Dl 137/2020 i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall’agenzia delle Entrate, a Inps e a Inail;
  • che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato;

Sono sospesi i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per il mese di novembre 2020.

I pagamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure
    mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla rateazione.

7. Cancellazione della seconda rata Imu (Art. 9)

Abolito il versamento della seconda rata dell’Imu 2020, in scadenza il prossimo 16 dicembre, per gli immobili e relative pertinenze in cui sono svolte le attività economiche contraddistinte dai codici Ateco inclusi nella “solita” tabella allegata.

Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata.

8. Misure urgenti per lo svolgimento del processo tributario

Fino alla cessazione dell’emergenza Covid-19, in presenza di divieti, limiti e impossibilità di circolazione, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, che deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.

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Lo Studio resta ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o necessità.

Cordiali saluti