Emergenza epidemiologica da Coronavirus – DL 30.11.2020 n. 157 (c.d. decreto “Ristori-quater”) – Altre principali novità
1. Premessa
Con il DL 30.11.2020 n. 157 (c.d. decreto “Ristori-quater”), pubblicato sulla G.U. 30.11.2020
n. 297, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese e lavoratori a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Il DL 157/2020 è entrato in vigore il 30.11.2020, giorno stesso della sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le altre principali novità contenute nel DL 157/2020, diverse da quelle in materia di proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP e di esonero dal versamento del saldo IMU, che sono state oggetto di precedenti circolari.
Occorre comunque tenere conto che il DL 157/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2. Sospensione dei versamenti di Dicembre per Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e contributi
Con l’art. 2 del DL 157/2020 è stata prevista la sospensione di alcuni versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020.
2.1 Versamenti interessati dalla sospensione
La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
- all’IVA;
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.
- ai contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL).
Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono il 16.12.2020.
Versamenti IVA
Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione:
- il versamento relativo al mese di novembre, in scadenza il 16.12.2020;
- il versamento dell’acconto, in scadenza il 28.12.2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).
2.2 Versamenti esclusi dalla sospensione
Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.12.2020 non rientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio:
- delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73;
- delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
- delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
- dell’imposta sugli intrattenimenti.
Sono altresì esclusi dalla sospensione in esame, ad esempio, i versamenti relativi:
- all’imposta di registro;
- all’IMU, in relazione alla quale sono invece applicabili altre specifiche disposizioni.
2.3 Soggetti interessati dalla sospensione
Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica e della limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale.
Soggetti che hanno subito una rilevante riduzione del fatturato o dei corrispettivi
Possono beneficiare della sospensione i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019, per i soggetti “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
- nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.
Soggetti che svolgono attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale
Possono beneficiare della sospensione anche i soggetti:
- che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020;
- aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019.
Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, delle sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.
Soggetti ubicati nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”
La sospensione si applica anche ai soggetti che:
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
- operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, di cui all’art. 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.
Alla suddetta data del 26.11.2020, sulla base delle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, 10.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020 e 24.11.2020, erano individuate come:
- “zone arancioni”, le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;
- “zone rosse”, le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.
Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.12.2019
La sospensione dei versamenti in esame si applica anche ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30.11.2019, senza ulteriori condizioni.
2.4 Effettuazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.
3. Novità in materia di “rottamazione dei ruoli” e di “saldo e stralcio”
Negli anni passati il legislatore ha introdotto diverse “rottamazioni dei ruoli”, oltre al c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti, il cui accesso era subordinato alla presentazione di una domanda a pena di decadenza.
Il DL 157/2020 non prevede la riapertura dei termini per la rottamazione dei ruoli oppure per il saldo e stralcio degli omessi versamenti, ma solo un’ulteriore posticipazione del pagamento delle rate che scadono nel 2020.
Si rammenta che, in base alla normativa ordinaria, qualsiasi inadempienza inerente alle rate da rottamazione dei ruoli o saldo e stralcio determina la decadenza dal beneficio, e ciò consiste nella riemersione del debito anche a titolo di sanzioni e interessi di mora e nell’impossibilità di dilazionare il debito.
È tuttavia ammessa una tolleranza di 5 giorni per i ritardi.
3.1 Posticipazione delle rate che scadono nel 2020
Prima del DL 157/2020, tutte le rate relative alla rottamazione dei ruoli (inclusa quella inerente a dazi doganali e IVA all’importazione) e al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti, in scadenza nel 2020, andavano pagate entro il 10.12.2020.
Per effetto dell’art. 4 del DL 157/2020, la scadenza viene posticipata all’1.3.2021. Non è ammessa la tolleranza dei 5 giorni di ritardo.
Tali rate andranno pagate in unica soluzione, senza possibilità di dilazione.
3.2 Dilazione delle somme
Se il debitore, al 31.12.2019, risultava decaduto da una rottamazione dei ruoli concessa in base alle diverse normative che si sono succedute nel corso degli anni, è possibile, in deroga alla disciplina ordinaria, presentare domanda di rateazione.
Non è previsto un termine per la presentazione della domanda.
4. Novità in materia di dilazione dei ruoli
L’art. 7 del DL 157/2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina di dilazione dei ruoli di cui all’art. 19 del DPR 602/73.
Il debitore che ha ricevuto una cartella di pagamento, oppure un accertamento esecutivo o un avviso di addebito INPS i cui crediti sono già stati affidati in riscossione, può infatti chiedere una dilazione del debito.
Di norma, salvo situazioni eccezionali, la dilazione viene accordata per un massimo di 72 rate mensili.
La decadenza dalla dilazione si verifica con il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive.
Il DL 157/2020 stabilisce che la presentazione della domanda, sino all’eventuale rigetto o all’eventuale decadenza, sospende i termini di prescrizione.
4.1 Procedure esecutive e cautelari
Pagata la prima rata del piano di dilazione, le procedure esecutive in corso si estinguono, salvo siano in stato irreversibile (esempio, avvenuta aggiudicazione).
La dilazione non può essere concessa se è in corso la procedura di blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione.
Presentata domanda di dilazione, non possono essere disposte nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ferma restando la validità di quelle in essere.
4.2 Istanze presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021
Per le domande di dilazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021, la decadenza non si verifica, come di consueto, per il mancato pagamento di cinque rate del piano, anche non consecutive, ma di dieci rate del piano.
Inoltre, se il debito è fino a 100.000,00 euro (e non, come a regime, fino a 60.000,00 euro), per accedere alla dilazione è sufficiente l’istanza, senza la necessità di documentare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.
4.3 Decadenza da precedenti dilazioni
I debitori che, in data antecedente all’8.3.2020, sono decaduti da una dilazione, possono essere riammessi se presentano domanda entro il 31.12.2021.
Non è necessario, a tal fine, pagare tutte le rate insolute.
5. Contributo a fondo perduto del DL 137/2020 – estensione agli agenti e rappresentanti di commercio
L’art. 6 del DL 157/2020 estende il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”) ai soggetti che:
- hanno la partita IVA attiva al 25.10.2020;
- abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell’Allegato 1 al DL 157/2020, di seguito riportato.
| Codice ATECO | Descrizione |
| 46.12.01 | Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili – lubrificanti |
| 46.14.03 | Agenti e rappresentanti di macchine e attrezzature da ufficio |
| 46.15.01 | Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche |
| 46.15.03 | Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera |
| 46.15.05 | Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia – scope, spazzole, cesti e simili |
| 46.15.06 | Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta |
| 46.15.07 | Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta |
| 46.16.01 | Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento |
| 46.16.02 | Agenti e rappresentanti di pellicce |
| 46.16.03 | Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) |
| 46.16.04 | Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima |
| 46.16.05 | Agenti e rappresentanti di calzature e accessori |
| 46.16.06 | Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio |
| 46.16.07 | Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi |
| 46.16.08 | Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle |
| 46.16.09 | Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle |
| 46.17.01 | Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati |
| 46.17.02 | Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi |
| 46.17.03 | Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi |
| 46.17.04 | Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari |
| 46.17.05 | Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari |
| 46.17.06 | Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi |
| 46.17.07 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco |
| 46.17.08 | Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
| 46.17.09 | Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco |
| 46.18.22 | Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici |
| 46.18.92 | Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria |
| 46.18.93 | Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi |
| 46.18.96 | Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria |
| 46.18.97 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari NCA (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) |
| Codice ATECO | Descrizione |
| 46.19.01 | Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
| 46.19.02 | Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
| 46.19.03 | Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
Per il calcolo del contributo, è prevista un’unica misura percentuale pari al 100% per tutti i codici ATECO previsti nel suddetto Allegato.
6. Contributo a fondo perduto del “fondo ristorazione” – estensione platea dei beneficiari
L’art. 21 del DL 157/2020 modifica il contributo a fondo perduto di cui all’art. 58 del DL 104/2020 (c.d. “Fondo ristorazione”), per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
6.1 Ampliamento dei soggetti beneficiari
Il contributo in esame viene ora riconosciuto, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, non solo al codice ATECO 55.10.00 (alberghi), ma anche ai codici ATECO:
- 20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole);
- 10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole).
L’agevolazione spetta anche agli ittiturismi, che ai fini della procedura in esame dovranno indicare il codice ATECO 56.10.12.
Resta fermo che possono accedere al contributo a fondo perduto in esame le imprese con codice ATECO prevalente:
- 10.11 (ristorazione con somministrazione);
- 21.00 (catering per eventi, banqueting);
- 29.10 (mense);
- 29.20 (catering continuativo su base contrattuale).
6.2 Nuovo termine di presentazione delle domande
Per effetto della proroga disposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l’avviso 25.11.2020 n. 9338547, le domande per il contributo di cui all’art. 58 del DL 104/2020 possono essere presentate:
- fino al 15.12.2020;
- in via telematica, attraverso il Portale della ristorazione (https://www.portaleristorazione.it);
- oppure in formato cartaceo, presso gli sportelli degli uffici postali, negli orari di sportello.
6.3 Incumulabilità con il contributo a fondo perduto per gli operatori nei centri storici turistici
Si ricorda che il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione, di cui all’art. 58 del
DL 104/2020, non può essere cumulato con il contributo a fondo perduto previsto per gli esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici dei Comuni turistici, di cui al successivo art. 59.
Le imprese potenzialmente interessate ad entrambi i contributi a fondo perduto di cui agli artt. 58 e 59 del DL 104/2020 possono presentare richiesta per uno solo di essi.
7. Indennità per lavoratori del turismo e dello spettacolo e per collaboratori sportivi
Sono riconosciute ulteriori indennità in favore delle categorie di lavoratori di seguito indicate.
7.1 Indennità erogate dall’inps
Per i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità previste dall’art. 15 del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), l’art. 9 co. 1 del DL 157/2020 riconosce un’ulteriore indennità pari a 1.000,00 euro, erogata una tantum dall’INPS.
Nuove indennità onnicomprensive, sempre pari a 1.000,00 euro, sono riconosciute ai lavoratori appartenenti alle categorie già contemplate dal DL 137/2020 che non hanno in precedenza beneficiato delle indennità dallo stesso previste per carenza di requisiti o per aver omesso la domanda. Nello specifico, si tratta dei lavoratori, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie (art. 9 co. 2, 3, 5 e 6 del DL 157/2020):
- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Le indennità onnicomprensive previste per ciascuna categoria di beneficiari:
- non sono cumulabili tra di loro, né con il reddito di emergenza;
- non sono imponibili ai fini IRPEF.
Ove si rendano necessarie, le nuove domande dovranno essere inoltrate all’INPS entro il 15.12.2020.
7.2 Indennità erogata dalla Società “Sport e Salute Spa”
L’art. 11 del DL 157/2020 riconosce, per il mese di dicembre 2020, un’indennità di 800,00 euro in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Tale indennità è erogata dalla società “Sport e Salute Spa”.
I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a novembre 2020), per i quali permangano i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l’indennità per dicembre è erogata automaticamente.
Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 7.12.2020.
8. Misure in materia di integrazione salariale
L’art. 13 del DL 157/2020 stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga) con causale emergenziale COVID-19 previsti dall’art. 1 del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”), vanno riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9.11.2020, data di entrata in vigore del DL 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”).
Tale disposizione pone dunque rimedio ad una criticità emersa con l’art. 12 co. 2 del DL 149/2020, con cui si estendeva anche ai lavoratori in forza al 9.11.2020 la possibilità di accedere ai trattamenti di cassa integrazione COVID-19 di cui all’art. 12 del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”).
In particolare, dal combinato disposto delle due norme si desumeva, da un lato, che l’estensione ai lavoratori in forza al 9.11.2020 fosse limitata alle sole 6 settimane del DL 137/2020 e non anche a quelle del DL 104/2020, dall’altro, che i datori di lavoro potessero fruire delle 6 settimane del DL 137/2020 solo dopo essere stati interamente autorizzati alle ulteriori 9 settimane di cui all’art. 1 co. 2 del DL 104/2020.
Tale combinazione di norme avrebbe pertanto procurato un danno sociale rilevante nei confronti dei lavoratori assunti dopo il 13.7.2020, i quali non avrebbero potuto fruire delle 6 settimane del DL 137/2020.
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Cordiali saluti
Studio Lombardi Ass.ne Prof.le