Fattura Elettronica: le novità dal 2021
Dal 1° gennaio 2021, in via obbligatoria, è cambiato il tracciato della fattura elettronica, per effetto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 aprile 2020, protocollo n. 166579/2020, che attraverso l’allegato A , porta delle significative modifiche alle specifiche tecniche, ora arrivate alla versione 1.6.2, che riguardano la fattura elettronica.
Le principali novità delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, riguardano sostanzialmente:
-I nuovi codici per il «tipoDocumento»,
-L’ampliamento dei codici per la «Natura» dell’operazione,
-I nuovi codici per il «TipoRitenuta»,
-I nuovi codici per le «Modalità pagamento».
Con riferimento al «TipoDocumento», formato alfanumerico di lunghezza di 4 caratteri, i valori ammessi aumentano passando da 7 a 18. All’interno dei nuovi codici vi sono anche quelli che distinguono le fatture differite e quelle contenenti cessioni di beni ammortizzabili. Vengono anche aggiunti tutta una serie di nuovi codici con riferimento alle autofatture e, quindi, non sarà più possibile indicare solamente il codice generico “TD20 Autofattura”. Vengono anche introdotti due codici, il “TD17” e il “TD18” che servono per creare il documento in xml di integrazione dell’acquisto di servizi esteri e di beni intracomunitari. Tali documenti, però, allo stato attuale non devono ancora essere necessariamente inviati al Servizio di Interscambio, ma potranno essere comunque oggetto di invio su scelta del contribuente che in questo può evitare la compilazione del così detto “esterometro”.
Attraverso una apposita guida emanata in data 23 novembre 2020, disponibile al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_18+12+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti ed esemplificazioni in merito sia ai nuovi codici per il «TipoDocumento», sia ai codici natura.
Con riferimento ai primi, ed analizzando i casi ritenuti più interessanti, viene chiarito che in presenza di una fattura elettronica che contiene uno dei sottocodici natura di N6, per reverse charge interno, il cessionario o committente può effettuare l’integrazione della fattura attraverso il SdI usando il tipo documento TD16 (integrazione fattura reverse charge interno), che sarà recapitato solo a se stesso e che sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze di registri IVA da parte dell’Agenzia delle entrate. In tale caso l’Agenzia consiglia di trasmettere al SDI tale documento TD16 entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>. Nel capo 2.1.6 va indicato il “IdSdI”, cioè il numero identificativo attribuito da Sistema di Interscambio alla fattura di riferimento mentre nel capo <Numero> viene consigliato di adoperare una numerazione progressiva ad hoc. In alternativa all’invio al SdI del documento TD16, il cessionario o committente può integrare manualmente la fattura ricevuta, previa stampa e conservazione analogica della stessa ma, naturalmente, in tale caso l’operazione non sarà inserita nelle bozze die registri IVA da parte dell’Agenzia.
Nelle tabelle che seguono vengono elencati i nuovi valori.
| Nuovi codici Tipo Documento |
| TD01 Fattura |
| TD02 Acconto/Anticipo su fattura |
| TD03 Acconto/Anticipo su parcella |
| TD04 Nota di Credito |
| TD05 Nota di Debito |
| TD06 Parcella |
| TD16 Integrazione fattura reverse charge interno |
| TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
| TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
| TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
| TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
| TD21 Autofattura per splafonamento |
| TD22 Estrazione beni da Deposito IVA |
| TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
| TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) |
| TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
| TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
| TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Per quanto riguarda, invece, la «Natura» dell’operazione, i codici diventano 24, rispetto ai 7 precedenti. Questo presuppone, quindi, una oculata e corretta scelta del codice da indicare onde non incorrere in errori. Con riferimento all’inversione contabile, il codice “N6”, che in ogni caso non può più essere utilizzato dal primo gennaio 2021, viene sostituito da nove diversi codici ad ognuno del quale corrisponde una particolare norma che impone l’applicazione del “reverse charge” nazionale. Di seguito si indicano gli attuali codici.
| Nuovi codici Natura |
| N1 escluse ex art.15 |
| N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
| N2.2 non soggette – altri casi |
| N3.1 non imponibili – esportazioni |
| N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie |
| N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino |
| N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
| N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
| N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
| N4 esenti |
| N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura |
| N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
| N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
| N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile |
| N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati |
| N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
| N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
| N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
| N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico |
| N6.9 inversione contabile – altri casi |
| N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72) |
Anche per il campo «TipoRitenuta» aumentano i tipi di codici da inviare, come riportato nella tabella, venendo introdotti anche quelli per il contributo Inps, quello per il contributo Enasarco, quello per il contributo Enpam ed infine quello per altri contributi previdenziali.
| Nuovi codici Ritenuta |
| RT01 Ritenuta persone fisiche |
| RT02 Ritenuta persone giuridiche |
| RT03 Contributo INPS |
| RT04 Contributo ENASARCO |
| RT05 Contributo ENPAM |
| RT06 Altro contributo previdenziale |
Con riferimento alle modalità di pagamento e al rispettivo campo che si trova all’interno della fattura elettronica, viene aggiunto, ai codici già esistenti, il codice “MP23 PagoPA”.
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Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale necessità in merito.
Cordiali saluti.