NOVITÀ DEL DL “SOSTEGNI-BIS” (DL 25.5.2021 N. 73)
È stato pubblicato, sulla G.U. 25.5.2021 n. 123, il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), recante misure urgenti per contribuenti, lavoratori e famiglie a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Di seguito si segnalano le principali novità introdotte da detto decreto, in vigore dal 26.5.2021, che dovrà essere convertito in legge entro il 24.7.2021.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA (art. 1 co. 1 – 27, 29 e 30)

È previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il contributo è articolato e si possono individuare tre componenti:

  • un contributo “automatico” pari a quello del DL “Sostegni”;
  • se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento;
  • un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio

Contributo “automatico” Il contributo “automatico” è riconosciuto a tutti i soggetti, con partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL), che hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo).

Il nuovo contributo:

  • spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”);
  • è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di istanza.

Contributo “alternativo” Il contributo “alternativo” è riconosciuto a tutti i soggetti (che abbiano presentato o meno l’istanza per il contributo del DL “Sostegni”):

  • che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
  • a condizione che abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”) e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020. Sono in ogni caso esclusi dal contributo:
  • i soggetti la cui partita IVA non risulti attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL);
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

In merito al calcolo del contributo:

  • per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, il contributo “alternativo” è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020 la “vecchia” percentuale prevista con riferimento ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019:
  • 60% fino a 100.000,00 euro;
  • 50% da 100.000,00 a 400.000,00 euro;
  • 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni;
  • 20% da 5 a 10 milioni;
  • per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni”, alla suddetta differenza si applica invece la seguente percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019:
  • 90% fino a 100.000,00 euro;
  • 70% da 100.000,00 a 400.000,00 euro;
  • 50% da 400.000,00 a un milione;
  • 40% da uno a 5 milioni;
  • 30% da 5 a 10 milioni.

Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro. Il contributo può essere riconosciuto, a scelta del contribuente, direttamente sul conto corrente del beneficiario o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24.

Il contributo “alternativo” si ottiene presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento (inclusi gli elementi da dichiarare per il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.1 o 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato).

Per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate sarà scomputato da quello da riconoscere. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza.

Per ottenere in contributo è necessario presentare, in via telematica ed entro 60 giorni dall’avvio della procedura di presentazione, un’istanza all’Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario appositamente delegato, ma per chi è obbligato alla presentazione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE) l’istanza può essere presentata dopo la presentazione della Comunicazione LIPE relativa al primo trimestre 2021.

Contributo “perequativo” Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Il contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA (attiva al 26.5.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita da un prossimo decreto.

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento (che definirà anche gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio). L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 sia presentata entro il 10.9.2021.

NOVITÀ IN TEMA DI CREDITI D’IMPOSTA

Credito d’imposta investimenti beni strumentali – Utilizzabilità in un’unica quota annuale (art. 20)

Mediante l’introduzione del nuovo co. 1059-bis all’art. 1 della L. 178/2020, viene estesa la possibilità di utilizzare (in compensazione nel modello F24) il credito d’imposta in un’unica quota annuale, ai soggetti con ricavi/compensi non inferiori a 5 milioni di euro che effettuano investimenti in beni strumentali materiali “ordinari” nel periodo 16.11.2020-31.12.2021.

Credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo (art. 4)

Il credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo viene:

  • da un lato, prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31.7.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021 a norma dell’art. 28 co. 5 del DL 34/2020;
  • dall’altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, per altri soggetti.

Proroga del credito per il settore turismo

Per effetto della nuova norma, il credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso fino al 31.7.2021 (invece che fino al 30.4.2021), per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, che ne godono a partire dal mese di marzo 2020 (o aprile 2020 se stagionali). Si ricorda che il credito d’imposta spetta, a tali soggetti, nella misura del 60% sui canoni di locazione, concessione o leasing, ovvero del 50% sui canoni di affitto d’azienda:

  • a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente ex art. 28 co. 3 del DL 34/2020 17; • a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Estensione del credito per le mensilità gennaio-maggio 2021

L’art. 4 del DL 73/2021 introduce una “nuova versione” del credito d’imposta locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall’art. 28 del DL 34/2020.

In particolare, il “nuovo” credito d’imposta locazioni “Sostegni-bis”, dal punto di vista soggettivo, riguarda:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL “Sostegni-bis”;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Limite di 15 milioni di ricavi

Rispetto al credito spettante per il 2020 (come previsto dall’art. 28 co. 1 del DL 34/2020), con il credito “Sostegni-bis” cambia, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, il limite di massimo di ricavi che consente l’accesso al beneficio, che passa da 5 milioni di euro a 15 milioni di euro, mentre non muta il periodo di riferimento, che resta il 2019 (per i soggetti solari), in quanto, per il credito d’imposta “Sostegni-bis”, bisogna guardare al secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021.

Misura del credito

Per quanto concerne la misura del credito d’imposta e l’ambito oggettivo di applicazione (tipologia contrattuale e tipologia di immobili), in forza del rinvio ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 28 del DL 34/2020, resta confermato che il credito “Sostegni-bis” spetta (come il credito di cui all’art. 28 del DL 34/2020):

  • nella misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • nella misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;
  • nella misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Calo del fatturato

Cambia, invece, la condizione del calo del fatturato, atteso che il credito d’imposta sui canoni 2021, previsto dal decreto “Sostegni-bis”, spetta, ai soggetti locatari esercenti attività economica, “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.

Rispetto al credito d’imposta 2020 previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, in breve, cambiano:

  • sia l’ammontare del calo minimo di fatturato richiesto, che passa dal 50% al 30%;
  • sia i periodi di riferimento per il confronto, che sono ora costituiti dal c.d. “anno pandemico”, dovendo confrontare il fatturato riferito al periodo 1.4.2020-31.3.2021 con il fatturato 1.4.2019-31.4.2020;
  • sia il metodo di calcolo, atteso che il calo non deve più essere verificato mese per mese (come richiesto dall’art. 28 del DL 34/2020), bensì sull’ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento. In breve, potranno godere del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagati, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1.4.2020-31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.4.2019-31.3.2020. Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.1.2019, mentre non sono previste deroghe per i c.d. “Comuni calamitati”.

Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato

Il credito d’imposta viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.

Credito d’imposta sanificazione, DPI e tamponi (art. 32)

Viene riconosciuto un nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta spetta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019. Oggetto dell’agevolazione Sono oggetto dell’agevolazione le spese sostenute:
  • nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
  • per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Modalità di utilizzo Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ovvero
  • in compensazione in F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Irrilevanza fiscale

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. Disposizioni attuative Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2021 e 2022 (art. 67 co. 10, 12 e 13)

Sostituendo il co. 1-quater all’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (comma introdotto dalla L. 178/2020), viene previsto che per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

  • a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali; • nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, e su radio e TV; • entro il limite massimo di 90 milioni di euro (65 per la stampa, 25 per radio e TV);
  • nel rispetto del regolamento “de minimis”. Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata dall’1.9.2021 al 30.9.2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021

Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive – Proroga al 2021 (art. 10 co. 1 – 2)

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive di cui all’art. 81 del DL 104/2020 si applica anche per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dall’1.1.2021 al 31.12.2021. A tal fine è stanziato l’importo massimo di 90 milioni di euro

Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi – Proroga al 2022 (art. 7 co. 5)

la ristrutturazione degli alberghi – Proroga al 2022 (art. 7 co. 5) Modificando l’art. 79 del DL 104/2020, viene prorogato al 2022 (soggetti “solari”) il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi di cui all’art. 10 del DL 83/2014 previsto nella misura del 65%.

Credito d’imposta sulle rimanenze finali del settore tessile e della moda – Modifiche (art. 8)

Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino, previsto dall’art. 48-bis del DL 34/2020 a favore del settore tessile, della moda e degli accessori, per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, la fruizione dell’incentivo viene subordinata alla presentazione di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Ambito applicativo

In seguito alle modifiche, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, viene riconosciuto un credito d’imposta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria;
  • limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”) e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti “solari”);
  • nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Limite massimo di riconoscimento e modalità di utilizzo Il credito d’imposta:

  • è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo dei limiti di spesa di 95 milioni di euro, per l’anno 2021, e 150 milioni di euro, per l’anno 202228;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Adempimenti per la concessione del credito d’imposta

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, saranno stabiliti con provvedimento dell’Agenzia medesima da adottare entro il 25.6.2021, con il quale verranno stabilite altresì:

  • le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei suddetti limiti di spesa;
  • le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della disposizione in esame.

NOVITA’ IN MATERIA DI REDDITI

“ACE innovativa” (art. 19 co. 2 – 7)

Con la c.d. “ACE innovativa” il legislatore ha previsto un rafforzamento temporaneo dell’agevolazione, limitato al solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (ovvero, al 2021, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

I benefici riguardano:

  • l’ammontare della base di calcolo dell’agevolazione (con un coefficiente maggiorato del 15% per gli incrementi del 2021);
  • le modalità per la fruizione della stessa (con la possibilità di trasformazione in credito d’imposta ad utilizzo immediato).

Determinazione dell’agevolazione

A norma dell’art. 19 co. 2 del DL 73/2021, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 il reddito detassato è determinato applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo precedente (quindi, alla variazione in aumento al 31.12.2021 rispetto a quella esistente al 31.12.2020, per i soggetti solari) un coefficiente del 15%.

Le componenti rilevanti a questi fini sono quelle tipiche dell’ACE “ordinaria” (conferimenti in denaro, rinunce dei soci ai crediti e accantonamenti alle riserve, purché non indisponibili); rispetto a quest’ultima, tuttavia, si prevede:

  • che gli incrementi del capitale proprio del 2021 rilevano per l’intero ammontare (quindi, senza alcun ragguaglio pro rata temporis);
  • che la base massima di calcolo dell’ACE innovativa sia pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’ammontare del Patrimonio netto. La base ACE residua (ovvero, quella formatasi sino al 31.12.2020) è invece determinata con le regole ordinarie dell’art. 1 del DL 201/2011, con il coefficiente previsto nella misura dell’1,3%. Modalità di fruizione L’ACE innovativa può essere utilizzata, alternativamente:
  • a riduzione dell’IRPEF o dell’IRES, in qualità di reddito detassato;
  • trasformando lo stesso in credito d’imposta, il cui importo è ottenuto moltiplicando il reddito detassato per le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020. Per le società di capitali, il risparmio d’imposta è pari al 3,6% degli incrementi registrati. Ad esempio, se una srl effettua un aumento di capitale di 500.000,00 euro nell’ottobre del 2021 (per ipotesi unico movimento suscettibile di determinare un incremento della base di calcolo dell’agevolazione):
  • emerge un reddito detassato di 75.000,00 euro, al quale fa seguito una minore IRES 2021 di 18.000,00 euro;
  • la società può, alternativamente, optare per trasformare il reddito detassato in credito d’imposta, anch’esso naturalmente quantificato in 18.000,00 euro.

Caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o della rinuncia al credito, o dal giorno successivo a quello della delibera di destinazione a riserva dell’utile di esercizio (art. 19 co. 3 del DL 73/2021). Il credito d’imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, senza limiti di importo, o può essere richiesto a rimborso o ceduto a terzi (art. 19 co. 6 del DL 73/2021). La norma stessa precisa che esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. Ai fini dell’utilizzo del credito è necessaria una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, i cui termini e modalità di presentazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia stessa (art. 19 co. 7 del DL 73/2021).

Clausole anti abuso

L’art. 19 co. 4 e 5 del DL 73/2021 prevede clausole finalizzate a fare sì che, in sostanza, gli incrementi posti alla base di calcolo della “ACE innovativa” rimangano nel patrimonio dell’impresa almeno sino alla fine del 2023, in modo tale da evitare immissioni di denaro meramente temporanee, finalizzate al solo beneficio fiscale. In caso contrario sono previsti riversamenti, totali o parziali, del credito d’imposta, ovvero incrementi del reddito imponibile, proporzionali alla parte del Patrimonio netto fuoriuscita dalla disponibilità dell’impresa.

Trasformazione in credito d’imposta delle DTA – Operazioni di aggregazione aziendale “approvate” nel 2021 (art. 19 co. 8)

Il decreto in oggetto interviene in merito alla facoltà di trasformazione in credito d’imposta delle DTA derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE concessa, dall’art. 1 co. 233 – 243 della L. 178/2020, a fronte di operazioni di aggregazione aziendale.

In particolare, la condizione per cui, per fruire dell’agevolazione, le operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, dovessero essere deliberate dall’assemblea dei soci tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021 viene sostituita con la previsione per cui il “progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l’operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021

In altre parole, l’agevolazione è ora subordinata al fatto che nel 2021 “solare” intervenga:

  • in caso di fusioni e scissioni, l’approvazione del progetto da parte dell’organo amministrativo competente delle società partecipanti;
  • in caso di conferimenti, la delibera da parte dell’organo amministrativo competente della conferente.

Non rileva, invece, l’avvenuta delibera da parte dell’assemblea dei soci la quale, stando alla nuova formulazione, potrebbe intervenire anche nel 2022.

Trasformazione delle DTA in crediti di imposta – Estensione alle cessioni di crediti effettuate nel 2021 (art. 19 co. 1)

Viene estesa la facoltà di trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE (art. 44-bis del DL 34/2019 e successive modifiche) anche in relazione alle cessioni di crediti deteriorati effettuate entro il 31.12.2021 (oltre che in relazione a quelle effettuate entro il precedente termine del 31.12.2020). A tale data di efficacia giuridica della cessione si ricollegano:

  • il momento di computo delle componenti rilevanti (trasponendo i chiarimenti della risposta a interpello 193/2021 forniti con riferimento alla precedente formulazione normativa, divengono rilevanti le perdite e le eccedenze ACE relative al periodo di imposta 2020 “solare” e sono, invece, escluse le perdite in corso di formazione, relative al periodo di imposta 2021);
  • il momento in cui si genera il credito di imposta e da cui decorre l’annullamento delle relative componenti (dal periodo di imposta 2021, in relazione alle cessioni effettuate entro il 31.12.2021);
  • il momento di utilizzo del credito di imposta (dal periodo di imposta 2021, se si considerano le cessioni effettuate in tale anno).

Limite nominale massimo di computo dei crediti ceduti

Le perdite e le eccedenze ACE sono computate, ai fini della trasformazione, in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti; i crediti in questione possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Esenzione per i capital gain su partecipazioni in start up innovative (art. 14)

Si introduce un regime di esenzione per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 del TUIR, sia qualificate che non qualificate, realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti:

  • dalla cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative (art. 25 co. 2 del DL 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;
  • dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni 33;
  • dalla cessione di partecipazioni in società, di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.

L’efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

NOVITA’ IN MATERIA IVA

Note di variazione IVA – Procedure concorsuali (art. 18)

Sono modificati i requisiti per l’individuazione del termine iniziale di emissione delle note di variazione IVA in diminuzione, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale. Decorrenza Le novità si applicano alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021). Termine iniziale di emissione della nota Si consente l’emissione della nota di variazione in diminuzione già al momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura. La versione previgente della norma, come interpretata dall’Amministrazione finanziaria, permetteva la variazione in diminuzione solamente al verificarsi dell’infruttuosità della procedura.

La nuova disposizione identifica il momento da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, vale a dire rispettivamente:

  • dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • dalla data del decreto che dispone la procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Pagamento del corrispettivo successivo alla procedura

Nel caso in cui, successivamente all’assoggettamento del debitore alla procedura, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cedente o prestatore dovrà emettere nota di variazione IVA in aumento e, a sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 19 co. 1 del DPR 633/72, previa registrazione della nota ricevuta.

Esclusione dalla rettifica della detrazione

È escluso l’obbligo di rettifica della detrazione dell’IVA non pagata, in favore delle procedure concorsuali per le quali è stata individuata, come sopra descritto, la data di apertura della procedura medesima. L’esclusione non si riferisce, stando al tenore letterale della norma, agli accordi di ristrutturazione del debito e al piano attestato di risanamento, nel quale caso la variazione è da registrare nel registro IVA delle fatture emesse o dei corrispettivi, nei limiti della detrazione originariamente operata.

NOVITA’ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 – Incremento per il 2021 (art. 22)

Per il solo anno 2021, viene incrementato da 700.000,00 a 2 milioni di euro il limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

  • utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

Si ricorda che, per l’anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

Il limite applicabile nel 2021 è quindi doppio rispetto a quello dello scorso anno, al fine di aumentare la liquidità delle imprese.

Subappaltatori edili

Per quest’anno, il nuovo limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).

Sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi (art. 9 co. 1)

Viene disposta una ulteriore proroga dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito nella misura in cui il termine di pagamento sia scaduto dall’8.3.2020 al 30.6.2021. I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.7.2021 (2.8.2021 in quanto il 31.7 cade di sabato), pur restando ferma la possibilità di presentare domanda di dilazione delle somme ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73. Lo stesso vale per gli avvisi di accertamento doganale (art. 9 co. 3-bis – 3-sexies del DL 16/2012) nonché per gli avvisi di addebito INPS ex art. 30 del DL 78/2010.

Il termine della sospensione dei pagamenti, interessato da una serie di rinvii normativi, da ultimo era fissato al 30.4.2021 quindi il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.5.2021.

Dilazioni dei ruoli

Anche le rate da dilazione dei ruoli di cui all’art. 19 del DPR 602/73 rientrano nella proroga.

Quindi, le rate scadute dall’8.3.2020 al 30.6.2021 vanno pagate entro il 31.7.2021 (2.8.2021 in quanto il 31.7.2021 cade di sabato). Accertamenti esecutivi Per espressa disposizione normativa, la sospensione dei pagamenti vale anche per gli avvisi di accertamento esecutivo ex art. 29 del DL 78/2010, emessi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Ne consegue che se il pagamento scade dall’8.3.2020 al 30.6.2021, slitta al 31.7.2021 (2.8.2021 in quanto il 31.7.2021 cade di sabato).

Purtroppo, secondo la costante interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (vedasi ad esempio la circ. 20.3.2020 n. 5), la sospensione non riguarda il termine per il pagamento delle somme intimate con l’atto, ma il pagamento delle somme già affidate in riscossione. Interpretazione che pone in sostanza nel nulla la prescrizione normativa, semplicemente in quanto, da un lato, il pagamento delle somme deve avvenire entro il termine per il ricorso, dall’altro, dall’affidamento in riscossione in poi nemmeno ci sono veri e propri termini di pagamento. Si confida in un mutamento di prassi, anche in considerazione del fatto che così si è espresso l’INPS nel simile caso degli avvisi di addebito (circ. INPS 9.4.2020 n. 52, § 7). Lo stesso problema si pone per gli accertamenti esecutivi in tema di fiscalità locale (art. 1 co. 792 – 804 della L. 160/2019), relativamente ai quali è opportuno visionare il regolamento comunale e/o contattare il singolo ufficio tributi per appurare eventuali interpretazioni sul punto.

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 9 co. 1)

Per effetto dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso; in caso affermativo, viene disposto il pignoramento presso terzi. Dall’8.3.2020 al 30.6.2021 la procedura indicata è sospesa, dunque, salvo sia ormai stato disposto il pignoramento, la Pubblica Amministrazione procede al pagamento. Il termine della sospensione del blocco dei pagamenti, interessato da una serie di rinvii normativi, da ultimo era fissato al 30.4.2021.

Sospensione delle attività esecutive e cautelari (art. 9 co. 1)

Formalmente viene disposta la sola sospensione, dall’8.3.2020 al 30.6.2021, degli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari e stipendi. Di fatto, come specificato ormai in modo costante nelle FAQ diramate da Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel periodo predetto viene sospesa sia la notifica delle cartelle di pagamento che l’attivazione di misure cautelari (fermi, ipoteche) nonché esecutive.

NOVITÀ IN TEMA DI MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

Reddito di emergenza (art. 36)

Viene previsto il riconoscimento di quattro ulteriori quote di reddito di emergenza (REM), per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Misura

Ai sensi dell’art. 82 co. 5 del DL 34/2020 convertito, la quota è determinata in un ammontare minimo pari a 400,00 euro, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per la determinazione del reddito di cittadinanza. Requisiti

Il beneficio spetta ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2021, inferiore a una soglia pari all’ammontare di cui all’art. 82 co. 5; per i nuclei familiari in locazione la soglia di accesso al REM viene incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini ISEE;
  • assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’art. 10 del DL 41/2021;
  • possesso dei requisiti di cui ai co. 2 lett. a), c) e d) e 2-bis e insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al co. 3 lett. a), b) e c) dell’art. 82 del DL 34/2020. Per quanto non previsto dall’art. 36 del DL 73/2021 si applica la disciplina di cui all’art. 82 del DL 34/2020 convertito. Domanda Le mensilità di REM devono essere richieste all’INPS entro il 31.7.2021

NOVITÀ IN TEMA DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Proroga moratoria per le PMI (art. 16)

La moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020, è prorogata al 31.12.2021, limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile).

Le imprese già ammesse sono tenute a comunicare al soggetto finanziatore l’intenzione di accedere alla proroga della moratoria entro il 15.6.2021, secondo le modalità di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, il Fondo Centrale di Garanzia, che gestisce la garanzia sussidiaria concessa ai soggetti finanziatori che accordano le misure di sostegno di cui all’art. 56 del DL18/2020, può aggiornare le proprie disposizioni operative.

Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese (art. 15)

Per sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell’ambito del Fondo di Garanzia PMI (art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96) è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L’intervento è attuato con due modalità:

  • rilascio della garanzia della sezione speciale del Fondo nell’ambito di una cartolarizzazione tradizionale;
  • rilascio della garanzia della sezione speciale del Fondo nell’ambito di una cartolarizzazione sintetica. Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa va compreso tra 2.000.000,00 ed 8.000.000,00 euro.

Modalità: Un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze definirà modalità, termini, limiti e condizioni per la garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

Fondo di solidarietà mutui prima casa (c.d. “fondo Gasparrini”) – (art. 64 co. 1)

Vengono prorogate al 31.12.2021 le misure previste dall’art. 54 co. 1 del DL 18/2020, che aveva disposto l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”), per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.2.2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

Fondo di garanzia per la prima casa (art. 64 co. 2 – 4)

Viene incrementata di 290 milioni di euro, per l’anno 2021 e di 250 milioni di euro per l’anno 2022, la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L 147/2013.

Viene elevata a 36 anni non compiuti l’età massima di accesso al fondo per i titolari di un rapporto di lavoro atipico (ex art. 1 della L. 92/2012), ai sensi dell’art. 1 co. 48 lett. c) della L 147/2013. Infine, per le domande presentate a decorrere dal 25.6.2021 fino al 30.6.2022, viene elevata all’80% della quota capitale la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo, a favore delle categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.

ULTERIORI NOVITA’ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

Agevolazioni prima casa per gli under 36 (art. 64 co. 6 – 11)

Viene introdotta una nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro. L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo, nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Ambito temporale

Il beneficio è temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL “Sostegni-bis”) e il 30.6.2022.

Ambito oggettivo

L’agevolazione riguarda:

  • non solo gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà;
  • ma anche gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione

Per quanto concerne l’oggetto dell’acquisto, deve trattarsi di “«prime case» di abitazione”, escluse quelle catastalmente classificate A/1, A/8 o A/9, “come definite dalla Nota II-bis” all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Non sono citate le pertinenze, per le quali, quindi, sorge il dubbio sull’applicabilità del beneficio. Ambito soggettivo Dal punto di vista soggettivo, il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

  • non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
  • hanno un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000,00 euro annui.

Condizioni di “prima casa” Si ritiene, inoltre, che l’atto di acquisto debba rispettare tutte le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, anche se la formulazione normativa da questo punto di vista non è impeccabile, in quanto richiama la Nota II-bis con riferimento al tipo di abitazione trasferito, anziché alle caratteristiche dell’acquisto (come disposto, invece, nella primissima bozza del decreto).

Contenuto dell’agevolazione

L’agevolazione si muove su più fronti, in quanto riguarda, da un lato, le imposte d’atto dovute sull’atto di trasferimento a titolo oneroso (IVA, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale) e, dall’altro, l’imposta sostitutiva sul finanziamento. Atto soggetto ad imposta di registro Per effetto della nuova norma, nel caso in cui l’atto di acquisto immobiliare sia soggetto a imposta di registro, in presenza di tutte le condizioni agevolative non saranno dovute né l’imposta di registro, né le imposte ipotecaria e catastale, mentre si ipotizza che restino dovute l’imposta di bollo nonché i tributi speciali catastali Ordinariamente, l’atto di acquisto della “prima casa” sconterebbe, invece, l’imposta di registro del 2% con il minimo di 1.000,00 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50,00 euro ciascuna, mentre sarebbe esente dall’imposta di bollo e dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, in forza dell’art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011.

Atto esente da IVA

In virtù della generica formulazione dell’art. 64 co. 6 del DL 73/2021, l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale sembra potersi applicare anche nel caso in cui l’atto risulti esente da IVA (atto che, nel regime ordinario, in applicazione del principio di alternatività, sconterebbe l’imposta di registro proporzionale).

Atto imponibile ad IVA

Ove l’atto di acquisto risulti imponibile ad IVA, l’art. 64 co. 7 del DL 73/2021 attribuisce agli acquirenti infra-trentaseienni “un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”, che può essere utilizzato:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • in compensazione in F24 ai sensi del DLgs. 241/97. In nessun caso il credito può essere rimborsato. In virtù del rinvio al co. 6 dell’art. 64, operato dal co. 7 della medesima norma, si può ipotizzare che l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, operi anche per gli atti imponibili IVA, evitando l’applicazione delle imposte fisse di 200,00 euro ciascuna.

In tal senso si esprimeva la relazione tecnica alla primissima bozza del decreto. Generalizzata esenzione dalle imposte d’atto

La nuova norma sembra strutturata in modo da prevedere in modo generalizzato l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per tutti gli atti di acquisto che soddisfino le condizioni di legge (art. 64 co. 6 del DL 73/2021), a prescindere dal regime fiscale, quindi sia ove posti in essere da soggetti privati che da soggetti IVA ed a prescindere dal regime IVA.

Poi, il co. 7 restringe il campo agli atti di cui al co. 6, ma soggetti ad IVA, prevedendo il credito di imposta che, quindi, si assocerebbe all’esenzione dalle imposte d’atto, evitando l’applicazione del principio di alternatività IVA-registro.

Condizione reddituale

Va notato, inoltre, che, il co. 7 dell’art. 64, nel prevedere l’agevolazione IVA, forse per una “svista” non ripete la condizione relativa all’ISEE inferiore a 40.000,00 euro, che viene, invece, espressamente enunciata nel co. 6 dell’art. 64 (che prevede l’agevolazione per l’imposta di registro) e nel co. 8 che riguarda l’agevolazione sui finanziamenti. Tale omissione fa sorgere il dubbio sulla necessità della condizione reddituale anche per il credito d’imposta, ma è chiaro che un’interpretazione letterale creerebbe un’incongruenza tra gli atti imponibili ad IVA e gli altri. Con un piccolo sforzo interpretativo, si potrebbe intendere il richiamo agli “atti di cui al comma 6” (contenuto nel co. 7 sul credito di imposta IVA) come volto a richiamare integralmente le condizioni individuate al comma precedente. Esenzione per gli atti di finanziamento L’art. 64 co. 8 del DL 73/2021 prevede l’esenzione dall’imposta sostitutiva 10 sui finanziamenti di cui all’art. 18 del DPR 601/73, per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo a condizione che:

  • sussistano le condizioni e i requisiti di cui al co. 6;
  • la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo.

Decadenza e carenza delle condizioni

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni sopra illustrate, o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni previste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (che prevede una sanzione del 30% sull’imposta non pagata) e dall’art. 20 del DPR 601/73.

***

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.