COMMERCIO ELETTRONICO – NOVITÀ APPLI­CABILI DALL’1.7.2021

Con il DLgs. 83/2021 pubblicato sulla G.U. 15.6.2021, sono state re­ce­pite le novità del c.d. “pacchetto IVA sul commercio elettronico” (artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE e direttiva 2019/1995/UE) applicabili dall’1.7.2021.

La riforma delle regole IVA sull’e-commerce è finalizzata, in particolare, a facilitare le operazioni transfrontaliere, a combattere le frodi e a porre le imprese UE in condizioni di parità con quelle dei Paesi terzi.

Il decreto modifica, in modo significativo, fra l’altro, il DPR 633/72 e il DL 331/93.

Le novità principali riguardano:

  • l’abolizione delle attuali soglie di riferimento per la territorialità IVA delle vendite a distanza e l’introduzione di una nuova soglia unica, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro annui, oltre la quale le vendite sono rilevanti nello Stato di de­stinazione dei beni;
  • l’introduzione di nuovi obblighi per le interfacce elettroniche che facilitano talune vendite a distanza di beni nella Ue, le quali si considerano “fornitori presunti” nelle cessioni di beni facilitate;
  • l’estensione del regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop), che quindi viene ridenominato “One Stop Shop” (OSS), ad ulteriori tipologie di operazioni, così da comprendere, oltre alle prestazioni di servizi “TTE”, anche le prestazioni di servizi B2C nella Ue e le vendite a distanza intra-UE di beni;
  • l’abolizione dell’esenzione IVA per le merci di valore trascurabile importate nella UE e l’introduzione del nuovo regime “Import One Stop Shop” (IOSS), per sem­plificare l’assolvimento dell’IVA in relazione alle vendite a distanza di beni im­portati di valore non superiore a 150,00 euro.

Efficacia

Le disposizioni recate dal DLgs. 83/2021 si applicano alle operazioni effettuate dal­l’1.7.2021.

REGIMI SPECIALI OSS E IOSS

Dal prossimo 1° luglio, adempiere agli obblighi Iva per le vendite online, sia di servizi che di beni, verso consumers comunitari sarà più semplice, tecnologico e meno oneroso.

Questo grazie alla possibilità di avvalersi dei nuovi regimi speciali:

  • one stop shop(OSS)
  • import one stop shop(IOSS).

Le imprese, sia comunitarie che extra-Ue, potranno scegliere un sistema uniforme, “sportello unico”, per dichiarare e versare l’imposta dovuta nel solo Stato membro di registrazione/identificazione, relativamente alle forniture transfrontaliere di merci e servizi.

Diversamente, dovranno identificarsi ai fini Iva in ogni Paese di consumo.

Le nuove disposizioni:

  • modificano e ampliano i regimi speciali esistenti (Mini one stop shop), previsti dalla direttiva Iva (sistema non Ue e sistema Ue) limitati, a oggi, ai soli servizi digitali
  • novellano un nuovo regime speciale di importazione.

Le nuove disposizioni stabiliscono che il regime semplificato Moss (Mini One Stop Shop) di identificazione Iva dello sportello unico attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali (BTC), si estende anche alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali (BTC).

In particolare, viene introdotto

  • il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’Iva nello Stato membro di consumo, e
  • il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Regime OSS (ONE STOP SHOP)

Tale regime rappresenta un sistema elettronico opzionale di semplificazione degli adempimenti Iva per i venditori, sia di beni che di servizi, effettuati nei confronti di consumatori comunitari.

Questo sistema consente ai fornitori di:

  • registrarsi/identificarsi telematicamente in un solo Stato membro, al fine di definire tutte le vendite intracomunitarie a distanza di beni e le prestazioni di servizi da impresa a consumatore
  • riportare e versare l’Iva dovuta per le citate forniture in un’unica dichiarazione elettronica con cadenza trimestrale
  • rapportarsi, in primis, con l’amministrazione fiscale del proprio Stato membro e nella propria lingua.

Tale regime è stato esteso a tutti i tipi di servizi così detti “B2C” nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite interne di beni facilitate da piattaforme elettroniche. Tale nuovo regime è denominato “OSS” (One Stop Shop).

Possono accedere all’OSS:

-tutti i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea che prestano servizi B2C (c.d. OSS non-Union scheme),

-tutti i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nell’Unione europea che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e i soggetti non stabiliti nell’Unione europea che effettuano vendite interne verso soggetti non passivi d’imposta facilitate tramite piattaforma elettronica (c.d. OSS Union scheme).

OSS NON-UNION SCHEME

Le imprese non stabilite nell’Unione europea, che forniscono servizi a privati consumatori comunitari potranno, dal prossimo 1° luglio, non registrarsi ai fini Iva in ciascuno Stato membro nel quale hanno luogo le loro prestazioni ma potranno corrispondere l’imposta nel solo Paese di identificazione avvalendosi del regime Oss non Ue.

Detto regime quindi è rivolto ai soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che prestano servizi B2C nella Ue.

È utile precisare che le nuove norme non modificano il luogo di prestazione di tali servizi, ma offrono soltanto una procedura easy per effettuare i relativi adempimenti fiscali.

OSS UNION SCHEME

Le nuove norme, in vigore dal prossimo 1° luglio, quindi ampliano l’ambito di applicazione del regime Moss (Mini one stop shop) Ue da un punto di vista:

  1. soggettivo, estendendo l’ambito di applicazione del regime speciale a

– tutti i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nella UE che effettuano vendite a distanza di beni

– ed i soggetti non stabiliti nella UE che effettuano vendite interne verso consumatori finali facilitate tramite piattaforma online

  1. oggettivo, ovvero:
  • il prestatore stabilito nella Comunità, oltre ai servizi transfrontalieri digitali a privati consumatori, già previsti per il Moss, potrà dichiarare anche tutte le altre tipologie di prestazioni che hanno luogo nel territorio comunitario
  • il fornitore, sia unionale che non, potrà dichiarare le vendite a distanza intracomunitarie di beni.

In aggiunta, i marketplaces (piattaforme online), considerati fornitori presunti delle cessioni all’interno dell’Unione, potranno dichiarare nel citato regime:

  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni
  • determinate cessioni nazionali di beni.

Regime IOSS (IMPORT ONE STOP SHOP) SPECIAL ARRANGEMENT

Le nuove regole Iva impatteranno anche sulle vendite a distanza di merci introdotte dall’esterno della Comunità.

In primo luogo, viene eliminata l’esenzione dall’Iva per le importazioni di merci entro il valore di 22 euro.

Di conseguenza, tutti i beni importati saranno soggetti a imposta.

In secondo luogo, saranno disponibili due meccanismi opzionali semplificati, con funzionamento analogo allo “sportello unico”, per la riscossione dell’Iva delle vendite di prodotti importati con un valore intrinseco non superiore a 150 euro:

  1. regime IOSS(import One stop shop), ovvero un metodo diretto a venditori e marketplaces, che consente di riscuotere direttamente dall’acquirente finale, dichiarare e versare, con cadenza mensile, l’Iva all’importazione. Tale sistema prevede, in determinate ipotesi, l’obbligo o la facoltà di avvalersi di un intermediario
  2. in alternativa, gli operatori postali e i corrieri potranno avvalersi di un secondo regime opzionale (Special arrangement for declaration and payment of import Vat) nel caso in cui non venga utilizzato il regime iOsse i beni siano immessi in libera pratica nello Stato membro nel quale termina la spedizione o il trasporto. Tale sistema speciale è gestito, per l’Italia, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per quanto riguarda le merci importate con un valore intrinseco superiore a 150 euro non sono previste modifiche alla riscossione dei dazi doganali e dell’Iva.

ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI CHE ADERISCONO AI REGIMI OSS E IOSS

Alla luce di quanto descritto, dunque, un soggetto passivo con sede nell’Ue può avvalersi:

  • dell’OSS Ue per “centralizzare” l’assolvimento dell’IVA in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ai servizi B2C rilevanti in altro Stato membro;
  • dell’IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.

Invece, un soggetto passivo non stabilito nell’Ue può avvalersi:

–  dell’OSS Ue per le vendite a distanza intracomunitarie di beni;

– dell’OSS non Ue per i servizi B2C resi nella Ue;

–   dell’IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.

I soggetti passivi che accedono al regime OSS ed IOSS sono esonerati dagli obblighi di emettere la fattura, della tenuta dei registri Iva e della presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Vanno infatti presentate apposite dichiarazioni trimestrali (mensili per lo IOSS) ma devono conservare idonea documentazione delle operazioni effettuate fino al termine del decimo anno successivo, da esibire a richiesta dell’Amministrazione italiana o straniera.

Qualora sia emessa fattura, pur non essendo richiesta, si applicano l’articolo 21 e successivi del Dpr 633/72.

La dichiarazione Iva OSS/IOSS va presentata, in via elettronica, per ciascun periodo d’imposta, anche se non è stata effettuata alcuna operazione e va presentata entro la fine del mese successivo.

Il periodo d’imposta è trimestrale per le operazioni effettuate secondo i regimi speciali Ue e non Ue, mensile se si ricorre al regime speciale d’importazione.

Il soggetto passivo versa l’Iva nello Stato in cui è identificato applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo.

Il debito d’imposta è il totale dell’Iva risultante dalla dichiarazione, sarà poi lo Stato membro di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra i vari Stati di consumo.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione secondo le modalità (predisposte in origine per il regime Moss) di cui al Dm del 20 aprile 20115.

Tale decreto prevede che:

  • il versamento dell’IVA dovuta dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-sexies del decreto n. 633/1972 è’ effettuato dai medesimi, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
  1. con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate, il soggetto passivo indica il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ 29del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998;
  2. nel caso in cui il soggetto passivo non disponga del conto di cui alla lettera a), mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

REGISTRAZIONE AI FINI DEI REGIMI SPECIALI OSS E IOSS

L’Agenzia delle entrate ha predisposto il sistema operativo informatico che consente ai contribuenti, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali Oss e Ioss, di effettuare la registrazione online sul proprio sito.

In particolare, a partire dal 1° aprile 2021 potranno registrarsi:

  • i soggetti passivi extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea al regime “OSS non-Ue”, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate
  • i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-Ue con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia al regime “OSS Ue”, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
  • i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-Ue con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea al regime “IOSS”, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario Ios

Attraverso apposite funzionalità telematiche è possibile effettuare la registrazione online come riportato nella seguente tabella.

È utile precisare che:

  • uno stesso soggetto può aderire a uno o più regimi speciali in base alle proprie esigenze e all’attività esercitata
  • alcuni sistemi di registrazione prevedono l’accesso automatico al regime, mentre altri necessitano dell’autorizzazione dell’ufficio.
Regime Soggetti Modalità Codice identificativo valido al fine del regime
Oss
non Ue
Soggetti passivi extra-Ue, privi di stabile organizzazione nel territorio comunitario Compilazione di un modulo disponibile in lingua inglese nella sezione a libero accesso EUxxxyyyyyyz
(attribuito dall’Ufficio)
Oss
Ue
Soggetti passivi e marketplaces, in possesso di un identificativo Iva italiano, stabiliti o meno in Italia Utilizzo dei servizi telematici ordinari dell’Agenzia delle entrate Partita Iva italiana
(soggetto stabilito in Italia, rappresentante fiscale e identificazione diretta)
iOss Soggetti passivi, nazionali ed extra-Ue, marketplaces e intermediari – Utilizzo dei servizi telematici ordinari dell’Agenzia delle entrate, ove in possesso delle credenziali
– Compilazione di un modulo disponibile in inglese nella sezione a libero accesso
– IMxxxyyyyyyz
(attribuito agli operatori economici automaticamente o dall’ufficio)
– INxxxyyyyyyz
(attribuito agli intermediari dall’ufficio)

Sarà, comunque, possibile avvalersi operativamente dei citati regimi soltanto dal prossimo 1° luglio.

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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.