DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ANNO D’IMPOSTA 2021

Con la presente circolare ricordiamo che da quest’anno, ai sensi dell’art. 8 Dpr 322/1998, la dichiarazione IVA 2021 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 ed il 02 Maggio 2022.

Il modello dovrà essere presentato entro il 28 Febbraio 2022 qualora si intenda effettuare la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2021 nell’ambito della dichiarazione annuale, compilando il quadro VP.

Con il provvedimento del 14 gennaio 2022 prot. n. 11160/2022 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA 2022 e modello IVA BASE 2022, con le relative istruzioni (a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

In allegato alla presente trasmettiamo l’apposita richiesta dati (si prega cortesemente di compilare le apposite caselle per tutte le fattispecie che si verificano nel Vs. caso, controllando che in occasione del consueto incontro per la chiusura della dichiarazione sia approntata tutta la documentazione ed i prospetti necessari).

Vi inviamo inoltre i seguenti quadri della dichiarazione da restituire compilati insieme alla check list:

  • Quadro VC per indicare i dati inerenti la formazione e l’utilizzo del plafond Iva.
  • Quadro VH per indicare eventuali correzioni degli importi comunicati con le liquidazioni periodiche
  • Quadro VT per indicare i dati delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali

Nei prossimi giorni sarete contattati, qualora non avessimo già provveduto, per fissare la data dell’incontro che, tenuto conto della scadenza sopra evidenziata per la presentazione della dichiarazione IVA annuale (la cui compilazione richiede necessariamente la chiusura definitiva della situazione), avverrà nel mese di febbraio.

Allegati: QUADRI MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2022/2021: VH, VC, VT.

 

 

 

 

 

                     RICHIESTA DATI PER DICHIARAZIONE IVA ANNO D’IMPOSTA 2021

 

  • In caso di credito IVA anno d’imposta 2021 superiore ad Euro 5.000 indicare quale tra le seguenti modalità di utilizzo scegliere in sede di dichiarazione IVA:
  • Richiedere a rimborso SI        NO
  • Riportare in detrazione da IVA nel 2022 SI        NO
  • Utilizzare in compensazione in F24 con altre imposte SI        NO

(controllare l’esistenza di eventuali ruoli scaduti)

 

  • In caso di credito IVA 2021 superiore ad Euro 5.000 per l’utilizzo in compensazione è necessario presentare la dichiarazione IVA con visto di conformità:

 

  • Richiesta di visto di conformità per utilizzare

in compensazione in F24 con altre imposte                          SI        NO

 

  • IN CASO DI CONTABILITA’ SEPARATA AI FINI IVA PREDISPORRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE ATTIVITA’ SEPARATE SALVO DIVERSA ESPRESSA INDICAZIONE

 

  • Eventuali regolarizzazioni ex art. 13 D.Lgs 472/97 (ravvedimento: calcoli e F24);

 

  • Eventuali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni ecc.);

 

  • Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito IVA annuale 2020 con codice tributo 6099;

 

  • Eventuale adeguamento per l’anno 2020, Isa (da indicare imponibile ed imposta);

 

  • Riepilogo annuale IVA (Acquisti, vendite e corrispettivi), con distinzione degli acquisti e vendite;

 

  • Ripartizione delle operazioni attive imponibili (compilazione quadro VT allegato), distinguendo quelle effettuate nei confronti di consumatori finali da quelle effettuate nei confronti di soggetti in possesso di partita IVA (in caso di contabilità separate la ripartizione deve riepilogare i dati di tutte le singole attività);

 

  • Operazioni attive e passive ad esigibilità differita ad anni successivi;

 

  • Dettaglio importo per operazioni attive e passive ad esigibilità differita (per cd. IVA di Cassa);

 

  • Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2021;

 

  • Eventuali operazioni effettuate in via occasionale per i quali si rende applicabile il regime previsto per le attività agricole connesse dall’art. 34 bis (imponibile – IVA);

 

  • Eventuali acquisti e importazioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre (cd. Telefoni cellulari) e delle eventuali spese di gestione per i quali l’imposta è assolta e detratta in misura superiore al 50% (imponibile – IVA);

 

  • Operazioni effettuate nei confronti di condomini (se dato disponibile da contabilità);

 

  • Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo fatturato);

 

  • Cessioni verso San Marino – Esportazioni – Cessioni Intracomunitarie di beni

 

  • Importo delle operazioni non soggette all’imposta ai sensi dell’art. da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21 DPR 633/72

 

  • Operazioni esenti di cui all’art. 10 DPR 633/72 (indicazione separata per ciascuna causale di esenzione;

 

  • Operazioni attive con applicazione del reverse charge:
  • cessioni di rottami e altri materiali di recupero;
  • cessioni di oro e argento puro;
  • subappalto nel settore edile;
  • cessioni di fabbricati strumentali.
  • cessioni di telefoni cellulari o microprocessori
  • cessioni di prodotti elettronici
  • prestazioni comparto edile e settori connessi
  • operazioni settore energetico

 

  • Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e delle società previste dal nuovo comma 1-bisdell’articolo 17-ter del Dpr 633/1972 – applicazione split payment;

 

  • Acquisti (anche intracomunitari e importazioni) relativi a:
  • Beni ammortizzabili, materiali e immateriali di cui agli art. 102/103, DPR 917/86, compresi beni di costo unitario inferiore a Euro 516,46 e prezzo di riscatto leasing;
  • Canoni relativi a beni strumentali acquisiti in leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso;
  • Corrispettivo relativo all’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni);
  • Costo dei beni destinati alla rivendita (es. merci) e dei beni destinati alla produzione di beni e servizi (es. materie prime, semilavorati, materie sussidiarie);

 

  • Evidenziazione società non operative ai sensi dell’articolo 30 della L. 724/1994
  • Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi:
  • regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014
  • regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011

 

  • Acquisti con Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (IMPONIBILE E IVA);

 

  • Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis co.6 DL 331/1993) (IMPONIBILE E IVA);

 

  • Acquisti intracomunitari, cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie (IMPONIBILE E IVA);

 

  • Acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell’art. 17 co.2 (IMPONIBILE E IVA);

 

  • Acquisti effettuati all’interno dello Stato di oro industriale, di argento puro, (IMPONIBILE E IVA)

 

  • Acquisti di rottami e materiali di recupero (IMPONIBILE E IVA)

 

  • Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile, per i quali è previsto il meccanismo del reverse charge (IMPONIBILE E IVA)

 

  • Acquisti di fabbricati strumentali in reverse charge imponibili per opzione art. 10 n. 8 ter lett. d) (art. 17 D.P.R. 633/1972 e art. 74 D.P.R. 633/1972) (IMPONIBILE E IVA);

 

  • Acquisti telefoni cellulari in reverse charge

 

  • Acquisti prodotti elettronici in reverse charge

 

  • Acquisti di beni e servizi del settore energetico in reverse charge

 

  • Importazioni (IMPONIBILE E IVA);

 

  • Eventuali acquisti o cessioni di beni rientranti nel regime del margine;

 

  • Determinazione del reddito agrario per le società agricole L. 296/2006 (opzione in VO vincolante per triennio);

 

  • Eventuale detrazione forfetaria dell’Iva per attività agricole connesse;

 

  • Eventuali importazioni di rottami e altri materiali di recupero, importazioni di oro industriale e di argento puro, per le quali l’imposta non è versata in dogana;

 

  • Eventuali acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita Iva;

 

  • Ammontare acquisti con IVA indetraibile di beni destinati ad essere utilizzati per operazioni non soggette all’imposta (se dato disponibile da contabilità);

 

  • Acquisti all’interno, acquisti intracomunitari e importazioni (al netto dell’eventuale Iva indetraibile ai sensi dell’art. 19 bis 1);

 

 

  • COPIA DELLE LIQUIDAZIONE PERIODICHE INVIATE

Verifica coincidenza liquidazione periodiche con liquidazioni periodiche inviate telematicamente, ammontare dei versamenti periodici (predisporre copia F24), compreso l’acconto Iva versato entro il 27 Dicembre 2021 e il metodo di calcolo utilizzato (storico – previsionale – pre-liquidazione) – in caso di contabilità separate ai fini IVA devono essere predisposti i dati riepilogativi di tutte le attività;

Il quadro VH, deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

 

 

  • Copia F24 versamenti IVA riferiti ad anni precedenti effettuati in caso di ricevimento di comunicazioni d’irregolarità, ai sensi dell’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972, o di notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche

 

  • Indicazione dei versamenti effettuati con F24 IVA Immatricolazioni auto UE;

 

  • Prospetto di dettaglio degli eventuali utilizzi in compensazione del credito IVA anno d’imposta 2020 il cui limite massimo è innalzato ad Euro 2.000.000 dall’art. 1 comma 72 della L. 234/2021.

 

  • Rimborsi infrannuali eventualmente richiesti nel 2021;

 

  • Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri 2021 compensato nel mod. F24;

 

  • Esportatori Abituali che utilizzano Plafond: compilazione quadro VC per plafond (vedi modello IVA) e Controllo utilizzo plafond

 

  • Esistenza di esportazioni in triangolazione e/o cessioni intracomunitarie in triangolazione.
  • Per espressa previsione dell’art. 58 del DL 331/93 e dell’art. 8 del DPR 633/72 concorrono alla formazione del plafond anche le:
  • cessioni triangolari all’esportazione;
  • cessioni triangolari “intracomunitarie”.
  • Per i promotori della triangolazione (soggetti che acquistano da un fornitore nazionale e rivendono al cessionario estero), il plafond spetta ai sensi dell’art. 8 co. 2 del DPR 633/72:
  • in forma “vincolata”, per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei 6 mesi successivi alla loro consegna;
  • in forma “libera” (per l’acquisto di altri beni e/o servizi), nei limiti della differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto dei beni intermediati.

 

FATTURE DI ACQUISTO A CAVALLO D’ANNO

Si ricorda che l’art. 1, D.P.R. 100/1998 prevede che: “… Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente…”

 

Quindi occorre verificare se per la fattispecie in esame sono rispettati i seguenti criteri di registrazione in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto:

Fattispecie Imputazione Anno detrazione
fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2021 possono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2021 2021
fatture ricevute nel mese di gennaio 2022 (datate dicembre 2021) e registrate nel mese di gennaio 2022 devono necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2022 o successive  

2022

fatture ricevute nel mese di dicembre 2021 e non registrate a dicembre 2021 possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2021 da presentare entro il 30 aprile 2022  

2021

fatture ricevute nel mese di dicembre

2021 e registrate dopo il 30 aprile 2022

possono essere detratte nel 2021 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all’anno 2021  

2021

 

 

 

 

novita’ riguardanti le note di credito nei confronti di procedure concorsuali avviate dal 26 maggio  2021

 

 

Si richiede di predisporre la documentazione riguardante la sussistenza nel 2021 di clienti in procedure concorsuali, avviate dal 26 Maggio 2021 (cfr. ns. circolare n. 30/2021) evidenziando:

 

  • la data della sentenza dichiarativa di fallimento;
  • la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • la data che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 

Infatti con le novità introdotte dal DL 73/2021 il diritto alla detrazione dell’Iva sulle note di credito nei confronti di procedure concorsuali avviate dal 26 Maggio 2021 è esercitabile al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (ovverosia nella dichiarazione Iva anno d’imposta 2021).

 

Come sopra evidenziato per espressa previsione operata dal comma 2 dell’articolo 18 del Decreto Sostegni-bis, le descritte modifiche normative apportate all’articolo 26 del Decreto IVA trovano applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore dello stesso Decreto Sostegni-bis.

 

Se il debitore, quindi, è stato sottoposto a una procedura concorsuale in una data precedente al 26 maggio 2021 dovrà fare ancora riferimento alla precedente disciplina recata dal previgente testo dell’articolo 26, attendendo l’esito infruttuoso della stessa per poter emettere una nota di variazione in diminuzione.

Cordiali saluti.