Bonus edilizi e visti di conformità

 

In considerazione del fatto che è di prossima scadenza (7 Aprile 2022) il termine per presentare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate relativamente ai vari bonus edilizi per i quali si intende beneficiare del c.d. sconto in fattura o cessione del credito a terzi, con necessità di apposizione del visto di conformità, poiché vi è un vasto utilizzo di detti crediti, si ritiene utile ed opportuno riepilogare ai Clienti gli adempimenti in oggetto, nonché i costi relativi.

Generalizzazione dell’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità

L’art. 1 co. 29 della L. 234/2021 introduce nell’art. 121 del DL 34/2020 il nuovo co. 1-ter, ai sensi del quale viene previsto l’obbligo generalizzato di visto di conformità e di attestazione di congruità sulle spese agevolate che divengono oggetto di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

In particolare, l’art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020, in vigore a decorrere dall’1.1.2022, stabilisce che gli obblighi di visto di conformità dei dati e attestazione di congruità delle spese non si applicano agli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, che:

  • rientrano tra le opere già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2021, del DM 2.3.2018, oppure della normativa regionale, senza limiti di importo;
  • oppure sono di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fermo restando il “divieto di effettuare suddivisioni in lotti contrattuali o comunque frazionamenti dei lavori al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente“.

In ogni caso, le predette cause di esclusione dagli obblighi di visto di conformità e attestazione di congruità non operano nel caso in cui si tratti di interventi le cui spese sono agevolate con il bonus facciate di cui all’art. 1 co. 219 della L. 160/2019.

Detraibilità delle spese sostenute per visto di conformità e attestazione di congruità

In parallelo alla generalizzazione degli obblighi di visto di conformità dei dati e attestazione di congruità delle spese, nel caso di esercizio di una delle due opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, l’art. 1 co. 29 della L. 234/2021 introduce nel corpo dell’art. 121 anche l’espressa previsione della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio dei predetti visti e attestazioni, armonizzando in questo modo il quadro disciplinare a quanto già prevedeva il co. 15 dell’art. 119 del DL 34/2020 nell’ambito della disciplina del superbonus 110%.

Tabella riepilogativa per visto di conformità e congruità delle spese post  12/11/2021

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle modifiche intervenute in materia di visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese per superbonus 110% e per tutte le altre detrazioni per interventi “edilizi” diversi dal superbonus ripresa da quella contenuta nella circ. Agenzia delle Entrate 16/2021.

Detrazione fiscale Visto di conformità Attestazione di congruità delle spese
Prima del 12.11.2021 Dopo il 12.11.2021 Prima del 12.11.2021 Dopo il 12.11.2021
Superbonus 110% Necessario anche in caso di fruizione in dichiarazione dei redditi Necessaria anche in caso di fruizione in dichiarazione dei redditi Necessaria anche in caso di fruizione in dichiarazione dei redditi
Necessario con cessione del credito o sconto sul corrispettivo Necessario con cessione del credito o sconto sul corrispettivo Necessaria con cessione del credito o sconto sul corrispettivo Necessaria con cessione del credito o sconto sul corrispettivo
Altre detrazioni per interventi “edilizi” optabili (diversi del superbonus 110%) e bonus facciate Necessario con cessione del credito o sconto sul corrispettivo Non richiesta per la generalità degli interventi.

Richiesta per gli interventi di riqualificazione energetica dal DM 6.8.2020, per interventi iniziati dal 6.10.2020.

Necessaria con cessione del credito o sconto sul corrispettivo
Altre detrazioni per interventi “edilizi” optabili (diversi del superbonus 110%) per interventi:

  • sino a 10.000 €
  • in edilizia libera
Non necessario (nemmeno con cessione/sconto) Non richiesta per la generalità degli interventi.

Richiesta per gli interventi di riqualificazione energetica dal DM 6.8.2020, per interventi iniziati dal 6.10.2020.

Non necessaria (nemmeno con cessione/ sconto)

 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873 è stato differito, come sopra accennato  al 7 aprile 2022, il termine per la comunicazione dell’opzione di cui all’art.121 del DL 34/2020 per le spese relative agli interventi edili sostenute nel 2021 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, riconoscendo un periodo più ampio rispetto alla data originariamente prevista del 16 marzo.

Pertanto per coloro che intendono avvalersi del ns. Studio per il rilascio del visto di conformità e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dovranno comunicarlo entro e non oltre il 21 marzo al fine di poter verificare la documentazione e predisporre l’istanza vistata.

In relazione ai costi per le attività di cui sopra, gli stessi possono essere così sintetizzati:

 

  1. Per visto di conformità per crediti di imposta sino ad un credito di imposta un compenso pari al 3% di detto credito, con minimo di € 500;

 

  1. Invio comunicazione telematica € 150.

 

Cordiali saluti.