CERTIFICAZIONE UNICA
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 17.1.2023 n. 14392, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2024” (CU 2024), relativi all’anno 2023, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 18.3.2024, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2024);
- utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2024, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
Le Certificazioni Uniche 2024 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2024.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2024”.
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONI UNICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Come ogni anno per i sostituti d’imposta è previsto l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate la certificazione dei redditi corrisposti nell’anno precedente, esclusivamente in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, tramite il modello cosiddetto “Certificazione Unica”.
In particolare, i sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione Unica 2024, per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
La Certificazione Unica, riguarda:
- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2023;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2023, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73;
- le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
- i corrispettivi erogati dal condominio nel 2023 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73;
- i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (“locazioni brevi”), di cui all’art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
- alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2023;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- le relative ritenute operate;
- le detrazioni d’imposta effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti;
- i dati assicurativi INAIL.
- redditi che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi (redditi esenti);
- compensi corrisposti alle persone fisiche che hanno optato per l’applicazione del regime agevolato dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27del DL 98/2011) o dei “contribuenti forfettari” (introdotto dalla L. 190/2014), anche se non c’è stata applicazione di ritenute.
Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni attestanti:
- gli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, da rilasciare entro il 3.2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato) ai percettori che deve continuare ad avvenire mediante l’apposito Modello dell’Agenzia delle Entrate (Modello CUPE).
Tipologie di invii telematici
Gli invii possono essere:
- ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti;
- sostitutivi, con i quali si opera la sostituzione di una certificazione già inviata e acquisita dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una certificazione precedentemente trasmessa e acquisita dal sistema telematico.
Separazione degli invii sostitutivi e/o da annullamento
Qualora il sostituto d’imposta o l’intermediario debba procedere alla sostituzione e/o all’annullamento di certificazioni validamente accolte, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.
Se il flusso contiene sia invii ordinari che sostitutivi o di annullamento, tale anomalia comporta lo scarto dell’intera comunicazione.
CONSEGNA AL CONTRIBUENTE DELLE CERTIFICAZIONI
Il sostituto d’imposta deve consegnare la Certificazione Unica al contribuente-sostituito utilizzando il modello “sintetico”, approvato dall’Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2024 in duplice copia in formato cartaceo, oppure in formato elettronico, a condizione che il contribuente abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla stampare per i successivi adempimenti.
SANZIONI
A. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni Certificazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000 euro per sostituto d’imposta.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la Certificazione corretta viene trasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
B. l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015).
Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “meramente formale” e quindi non sanzionabile (art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97).
Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata
Le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere inviate:
- entro il termine previsto per la presentazione del modello 770;
- senza applicazione di sanzioni.
Potranno quindi essere trasmesse entro il 31.10.2024 (termine per la presentazione del modello 770/2024) le Certificazioni Uniche 2024 riguardanti, ad esempio:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai “contribuenti forfettari” (ex L. 190/2014) o ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i redditi esenti.
Nel caso di clienti seguiti anche da uno Studio paghe, per la parte riferita al personale dipendente e assimilato, preghiamo di contattare il medesimo al fine di poter eventualmente unificare fin d’ora la compilazione e trasmissione della Certificazione Unica, anche per la parte relativa ai compensi di lavoro autonomo.
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Per quanto sopra si prega di compilare ed inviarci la scheda Trasmissione Modello CU che si allega entro il 24/02/2024.
Coloro che intendono avvalersi di questo studio per l’adempimento in questione sono pregati di trasmetterci entro la stessa data la documentazione necessaria in particolare:
– copia F24 pagati dal febbraio 2023 al gennaio 2024 con codice tributo 1040 con allegata copia delle fatture o quietanze ad esso relative;
– copia mastrino “debiti per ritenute d’acconto” preventivamente spuntato con la documentazione sopra citata;
– copia eventuali fatture dei compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto pagati nel 2023 corrisposti a coloro che applicano il regime fiscali agevolati quali il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011 (regime dei minimi) e il regime forfettario per gli autonomi art. 1 commi da 54 a 89 L. n. 190 del 2014.
MODELLO 770
Il Modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2023 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.
Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
La trasmissione telematica del modello 770 riferito all’anno d’imposta 2023, deve essere effettuata entro il 31 Ottobre 2024.
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| TASSA DI CC.GG. PER I LIBRI SOCIALI |
Si ricorda che entro il 18 Marzo 2024 dovrà essere versata (mod. F24) la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri sociali.
Si ricorda che tale tassa è dovuta dalle società di capitali e che l’importo della medesima è pari a:
- € 309,87 (per le società con capitale sociale fino a € 516.456,90 al 01.01)
- € 516,46 (per le società con capitale sociale oltre € 516.456,90 al 01.01).
Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo 7085 e l’anno 2024.
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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.