Novità in materia di IRPEF e IRES – DLgs. 13.12.2024 n. 192
Con il DLgs. 13.12.2024 n. 192, pubblicato sulla G.U. 16.12.2024 n. 294, attuativo della legge delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, è stata effettuata un’importante revisione del regime impositivo dei redditi ai fini IRPEF e IRES.
Il DLgs. 192/2024 è entrato in vigore il 31.12.2024, ma per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia di redditi dei terreni, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa e redditi diversi.
NOVITA’ INMATERIA DI REDDITI DEI TERRENI
| Argomento | Descrizione |
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Revisione della disciplina dei redditi dei terreni
segue |
Con riguardo ai redditi derivanti dalle attività agricole, vengono introdotte alcune disposizioni volte ad estendere l’ambito di applicazione:
· dei redditi agrari ai sensi dell’art. 32 del TUIR; · dei redditi d’impresa determinati forfetariamente ai sensi dell’art. 56-bis del TUIR. Collegamento potenziale con il terreno Viene anzitutto riformulato il co. 1 dell’art. 32 del TUIR, allineando la nozione di “reddito agrario” a quella civilistica di “imprenditore agricolo” ai sensi dell’art. 2135 c.c. È così possibile ricomprendere tra le attività agricole produttive di reddito agrario: · anche quelle prive di collegamento effettivo con il terreno (come le moderne tecniche di produzione agricola che non richiedono l’utilizzo del fondo); · purché si tratti comunque di attività dirette alla cura ed allo sviluppo di una o più fasi del ciclo biologico vegetale o animale. Colture “fuori suolo” Tra le attività produttive, entro determinati limiti, di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR, viene introdotta anche la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di fabbricati censiti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 (c.d. colture “fuori suolo”). In particolare, per le colture “fuori suolo” esercitate: · entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della “superficie agraria di riferimento” (che dovrà essere definita con apposito DM), derivano redditi agrari, determinati su base catastale (art. 32 co. 2 lett. b-bis) del TUIR); · oltre il predetto limite, il reddito “extra soglia” viene determinato forfetariamente (salvo opzione contraria), concorrendo a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla “superficie di riferimento”, in proporzione alla superficie eccedente (art. 56-bis co. 1 del TUIR). Quanto ai fabbricati utilizzati per lo svolgimento delle colture “fuori suolo”, è disposto che: · se locati, restano assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie dei redditi dei fabbricati ai sensi degli artt. 36 ss. del TUIR; · se non locati (poiché impiegati direttamente dal possessore per la coltivazione “fuori suolo”), producono redditi dominicali. Infine, vengono previste alcune regole ad hoc per la determinazione dei redditi dominicali e agrari derivanti dalle colture “fuori suolo”, e in particolare si stabilisce che: · a “regime”, tali redditi verranno determinati (su base catastale) in relazione alle nuove classi e qualità di coltura individuate da un apposito DM; · in via transitoria, fino all’emanazione del predetto DM, tali redditi vengono determinati mediante l’applicazione, alla superficie della particella catastale su cui insiste il fabbricato impiegato per dette colture, della tariffa d’estimo più alta in vigore nella Provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%; · in ogni caso, il reddito dominicale relativo alle colture “fuori suolo” (determinato in forza del predetto DM o applicando la disciplina “transitoria” sopra illustrata) non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita al fabbricato destinato a tali colture. Cessione di quote di anidride carbonica Tra le attività produttive, entro determinati limiti, di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR, vengono inoltre introdotte le “attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici”. In questa nuova categoria di redditi agrari vengono ricondotti, ad esempio, quelli percepiti in relazione alla cessione dei crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di anidride carbonica. Tali attività, se esercitate: · nel limite dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., sono produttive di reddito agrario, determinato su base catastale (art. 32 co. 2 lett. b-ter) del TUIR); · oltre il predetto limite, sono produttive di reddito d’impresa determinato forfetariamente (salvo opzione contraria), applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’IVA il coefficiente di redditività del 25% (art. 56-bis co. 3-ter del TUIR). Regimi forfetari per le società agricole con opzione catastale I regimi di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa da attività agricole di cui all’art. 56-bis del TUIR vengono estesi anche alle società agricole che hanno optato per l’imposizione su base catastale ai sensi dell’art. 1 co. 1093 della L. 296/2006. Pertanto, le società agricole di cui all’art. 2 del DLgs. 99/2004 (in forma di società di persone – snc e sas –, società a responsabilità limitata o società cooperative) che hanno esercitato la predetta opzione, determinano i redditi d’impresa derivanti dalle attività agricole: · di cui all’art. 32 del TUIR (esercitate nei limiti ivi previsti), su base catastale; · di cui all’art. 56-bis del TUIR, applicando i criteri di determinazione forfetaria contemplati da tale articolo (salvo opzione contraria). Decorrenza Tutte le previsioni sopra riportate si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (data di entrata in vigore del DLgs. 192/2024). |
| Aggiornamento del Catasto dei terreni |
In materia di aggiornamento del Catasto dei terreni, i contribuenti vengono esonerati dall’obbligo di denuncia delle variazioni inerenti alle qualità e alle classi di coltura, ai sensi degli artt. 30 e 34 del TUIR, in relazione a tutti i terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Pertanto, con riguardo alle predette variazioni colturali, individuate dall’art. 29 del TUIR (e da cui derivano aumenti o diminuzioni del reddito dominicale e agrario), provvede alla denuncia: · per i terreni sottoposti a monitoraggio dell’AGEA, la stessa Agenzia, con le modalità di cui all’art. 2 co. 33 del DL 262/2006; · per i terreni non monitorati, il contribuente. Disposizioni attuative Le disposizioni attuative della suddetta disciplina verranno definite da un apposito DM. |
NOVITA’ IN MATERIA DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
| Argomento | Descrizione |
| Deducibilità dei contributi versati ai Fondi integrativi del SSN |
Vengono modificate le condizioni per dedurre i contributi versati ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (SSN), i quali devono:
· essere iscritti all’apposita Anagrafe istituita dall’art. 2 del DM 31.3.2008; · operare secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. In particolare, la nuova formulazione dell’art. 10 co. 1 lett. e-ter) del TUIR prevede che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo: · i contributi versati ai Fondi integrativi del SSN istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 30.12.92 n. 502 (e successive modificazioni), iscritti all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi istituita con il DM 31.3.2008, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti; · fino ad un massimo di 3.615,20 euro (ai fini del calcolo del limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR, norma che viene analogamente modificata dal DLgs. 192/2024). Non è quindi più necessario, ai fini della deduzione, che i Fondi eroghino prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti dal DM 31.3.2008. |
| Contributi di assistenza sanitaria |
Con riferimento all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria, modificando l’art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR, è stato inserito il riferimento a enti o casse iscritti all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale (SSN), che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.
Tali modifiche si applicano alle componenti del reddito di lavoro dipendente percepite a decorrere dall’1.1.2025. |
| Contributi e premi per rischio di non autosufficienza e gravi patologie |
Il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente previsto dall’art. 51 co. 2 lett. f-quater) del TUIR dei contributi e premi per rischio di non autosufficienza e gravi patologie è esteso ai familiari fiscalmente a carico.
Tali modifiche si applicano alle componenti del reddito di lavoro dipendente percepite a decorrere dall’1.1.2025. |
| Fringe benefit – Determinazione del valore per beni e servizi prodotti dall’azienda |
Viene sostituto l’art. 51 co. 3 secondo periodo del TUIR, disponendo che il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Tali modifiche si applicano alle componenti del reddito di lavoro dipendente percepite a decorrere dall’1.1.2025. |
| Fringe benefit – Limite di 258,23 euro | Viene modificato il terzo periodo del co. 3 dell’art. 51 del TUIR che indica la soglia “ordinaria” di non imponibilità dei fringe benefit, aggiornando in euro l’importo ivi previsto, che passa quindi da 500.000 lire a 258,23 euro.
Tali modifiche si applicano alle componenti del reddito di lavoro dipendente percepite a decorrere dall’1.1.2025. |
| Indennità di trasferta |
Con una modifica al co. 5 quarto periodo dell’art. 51 del TUIR, le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nel Comune concorrono a formare il reddito, ad esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate (non più, quindi, comprovate da documenti provenienti dal vettore).
Tali modifiche si applicano alle componenti del reddito di lavoro dipendente percepite a decorrere dall’1.1.2025. |
NOVITA’ IN MATERIA DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
| Argomento | Descrizione |
| Nozione di reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni |
Viene introdotta una nozione omnicomprensiva di reddito di lavoro autonomo, secondo la quale, salva diversa disposizione, il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra:
· tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale; · l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Cessione della clientela Rientrano tra i suddetti somme e valori anche i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela (o di altri elementi immateriali, comunque riferibili all’attività artistica o professionale), per i quali è stato confermato il regime di tassazione separata, salva l’opzione per quella ordinaria, a condizione che l’incasso avvenga, anche in più rate, nello stesso periodo d’imposta. |
| Criterio di imputazione temporale |
La riforma conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale di proventi e oneri, fatto salvo quanto di seguito precisato.
Coincidenza tra imputazione temporale dei compensi ed effettuazione delle ritenute I proventi percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta devono essere imputati al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. Con tale modifica si intende evitare lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta. In precedenza, infatti, nell’ipotesi di pagamento delle prestazioni professionali al termine dell’anno, poteva accadere che il momento in cui il provento si considerava incassato da parte del percipiente non coincidesse con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo o del mese in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento doveva effettuare il versamento della ritenuta e includerla nella Certificazione Unica e nel modello 770. Tale circostanza poteva condurre a contestazioni in sede di controllo formale della dichiarazione (ex art. 36-ter del DPR 600/73). Oneri deducibili per competenza Restano deducibili per competenza ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR. |
| Cessione del contratto di leasing |
In caso di cessione del contratto di leasing avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali (esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione), concorre a formare il reddito di lavoro autonomo la differenza tra:
· il valore normale del bene; · la somma del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione e, in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno. |
| Riaddebito delle spese comuni di studio |
Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute (es.: telefono, energia elettrica, segreteria) per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essa connessi. |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’erogante |
Come già nella disciplina previgente, non concorrono alla formazione del reddito i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (come, ad esempio, il contributo integrativo del 4% dovuto alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti).
Rimane, invece, imponibile, in quanto parte integrante dei compensi, l’ammontare della maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva da parte dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS. |
| Rimborsi spese | Non sono imponibili i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico (quali, ad esempio, vitto e alloggio, viaggio e trasporto) e addebitate analiticamente in capo al committente. Le medesime spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.
Spese non rimborsate Per evitare che in capo all’esercente arti e professioni il costo resti, di fatto, indeducibile, si prevede che le spese non rimborsate da parte del committente siano deducibili, in capo all’artista o al professionista, dalla data in cui: · il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal DLgs. 14/2019 o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (per ognuno degli istituti in oggetto, viene individuato il momento in cui il committente si considera a essi assoggettato); · la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa; · il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto. In ogni caso, per evitare l’esperimento di procedure dal costo superiore alle somme da recuperare, per le spese di modesta entità (non superiori, cioè, a 2.500 euro, tenendo conto anche del compenso a esse relativo), ne viene proposta la deducibilità se, entro un anno dalla loro fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso, a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale. Nel caso in cui le spese oggetto di deduzione siano successivamente rimborsate, le stesse concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta della relativa percezione. |
| Spese di manutenzione |
Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili divengono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi. Per gli immobili a uso promiscuo, fermo restando tale arco temporale, la misura di deducibilità scende al 50%.
Le spese di manutenzione ordinaria, invece, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento (50% per gli immobili a uso promiscuo), secondo le regole generali. |
| Ammortamento dei beni mobili strumentali |
Per l’ammortamento dei beni mobili strumentali viene confermata la disciplina già applicabile, prevedendo però due novità:
· la riduzione alla metà della quota di ammortamento deducibile nel primo periodo d’imposta; · la deducibilità del costo residuo del bene non ancora completamente ammortizzato, in caso di sua eliminazione. |
| Ammortamento dei beni immateriali |
Il costo di acquisto di beni ed elementi immateriali, in precedenza deducibile per cassa, diventa deducibile per quote di ammortamento, secondo quanto di seguito specificato.
Diritti d’autore e brevetti Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo. Altri diritti di natura pluriennale Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. Costo di acquisto della clientela Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo. |
| Aggregazione e riorganizzazione di attività professionali |
Con il nuovo art. 177-bis del TUIR, si stabilisce l’applicazione del regime di neutralità fiscale alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione di attività artistiche e professionali. In particolare, il regime di neutralità fiscale si applica a:
· conferimenti di studi professionali in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, anche se diverse da quelle di cui all’art. 10 della L. 183/2011; · apporti di studi professionali in associazioni professionali o società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; · trasformazioni, fusioni e scissioni di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e di associazioni professionali o società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché alle medesime operazioni tra i predetti soggetti; · trasferimenti per causa di morte o per atto gratuito di studi professionali individuali. Nozione di studio professionale Per beneficiare del regime di neutralità fiscale, oggetto del trasferimento deve essere un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale. Imposizione indiretta Ai fini delle imposte indirette, è prevista: · l’esclusione dall’IVA delle cessioni e dei conferimenti di studi professionali e artistici, nonché dei passaggi di beni posti in essere da società ed enti costituiti per l’esercizio dell’attività artistica o professionale (art. 2 co. 3 lett. b) e f) del DPR 633/72); · l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (art. 4 co. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86). |
| Decorrenza e regime transitorio |
Le nuove disposizioni si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti “solari”), salvo quanto di seguito precisato.
Rimborsi spese Fino al 31.12.2024, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico (es. viaggio e trasporto, vitto e alloggio) e addebitate analiticamente al committente e i relativi rimborsi da questi percepiti continuano, rispettivamente, a: · essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo; · concorrere alla formazione del medesimo. Pertanto, fino a tale data, le somme in esame continuano a essere assoggettate a ritenuta d’acconto da parte del committente, ove questi sia anche sostituto d’imposta. Imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta La disposizione in materia di imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta ha effetto anche per i periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2024, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi. |
NOVITA’ IN MATERIA DI REDDITI D’IMPRESA
| Argomento | Descrizione |
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Nuovi coefficienti per le società non operative dal 2024
segue |
Sono state rideterminate le aliquote da applicare ad alcune categorie di beni nel calcolo dei ricavi e del reddito minimi presunti (art. 30 della L. 724/94).
Decorrenza Le nuove aliquote trovano applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (il 2024, per i soggetti “solari”). Calcolo dei ricavi minimi presunti Occorre assumere le seguenti percentuali di legge: · 1%, in luogo del 2%, sul valore delle partecipazioni, titoli e crediti finanziari (art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR); · 3%, in luogo del 6%, sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la percentuale è ridotta al 2,5% (in luogo del 5%), mentre per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale viene ulteriormente ridotta al 2% (in luogo del 4%); per tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è pari allo 0,5% (in luogo dell’1%). Resta ferma, invece, la percentuale del 6% da applicare al costo delle navi di cui all’art. 8-bis co. 1 lett. a) del DPR 633/72 (navi destinate all’esercizio di attività commerciali o alla pesca ecc., escluse le unità da diporto) e quella del 15% per le altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Calcolo del reddito minimo presunto Trovano invece applicazione le seguenti percentuali: · 0,75%, in luogo dell’1,5%, sul valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari; · 2,38%, in luogo del 4,75%, sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing; tale percentuale è ridotta al 2% (in luogo del 4%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e all’1,5% (in luogo del 3%) per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti; per tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è pari allo 0,45% (in luogo dello 0,9%). Restano ferme la percentuale del 4,75% per le navi di cui all’art. 8-bis co. 1 lett. a) del DPR 633/72 e del 12% per le altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. |
| Affrancamento straordinario delle riserve |
Viene offerta a tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta la possibilità di affrancarle, e quindi eliminare il vincolo fiscale, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società. Riserve affrancabili Possono essere affrancate tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale. Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024. Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024. Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.
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Avvicinamento dei valori fiscali a quelli contabili
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Viene ridotto il divario tra i valori contabili e quelli fiscalmente rilevanti in merito alle seguenti fattispecie:
· contributi in conto capitale (ex art. 88 co. 3) lett. b) del TUIR); · commesse infrannuali (ex art. 92 co. 6 del TUIR); · commesse pluriennali (ex art. 93 del TUIR); · operazioni in valuta (ex art. 110 co. 3 del TUIR). Contributi in conto capitale I contributi in conto capitale rimangono imponibili in base al principio di cassa; tuttavia, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti “solari”), viene soppressa la facoltà di rateizzazione in quote costanti nell’esercizio di incasso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i contributi incassati entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (2023, per i soggetti “solari”), restano salve le eventuali rateizzazioni già avviate. Commesse infrannuali Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti “solari”), le imprese che contabilizzano i beni in corso di produzione e i servizi in corso di esecuzione a fine esercizio con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale criterio anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Per le commesse infrannuali non completate al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, continua invece ad applicarsi la “vecchia” disciplina, secondo la quale è ammesso solo il criterio del costo, con la necessità di apportare le relative variazioni nel modello REDDITI se in bilancio è stato applicato il criterio della percentuale di completamento. Commesse ultrannuali Sempre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti “solari”), le imprese che valutano in bilancio le commesse ultrannuali con il criterio della commessa completata adottano lo stesso metodo anche ai fini fiscali. Per le commesse ultrannuali non completate al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, continua invece ad applicarsi la “vecchia” disciplina, in base alla quale era fiscalmente ammesso solo il criterio dei corrispettivi pattuiti (c.d. “percentuale di completamento”), con il conseguente obbligo di apportare una variazione in aumento nel modello REDDITI pari all’eventuale differenza tra: · l’ammontare fiscalmente rilevante (valutato in base ai corrispettivi pattuiti); · quanto iscritto a Conto economico (ove valutato con il metodo della commessa completata). Operazioni in valuta Viene abrogato il co. 3 dell’art. 110 del TUIR, prevedendo la rilevanza fiscale delle differenze cambio “da valutazione” iscritte in bilancio in applicazione dei principi contabili. Ai sensi dell’art. 2426 co. 1 n. 8-bis c.c., l’obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste (attività e passività) aventi natura monetaria (es. crediti e debiti). Le differenze cambio da valutazione si generano contabilmente quale differenza positiva o negativa tra il valore di credito o debito convertito al tasso di cambio del giorno di effettuazione dell’operazione generatrice e il valore del credito o debito convertito al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio. Per effetto delle nuove norme, si rendono immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell’esercizio in corso al 31.12.2023 senza che venga previsto un allungamento del doppio binario civilistico-fiscale fino all’estinzione della posta valutativa. Dunque, non solo l’adeguamento al cambio al 31.12.2024 sarà immediatamente rilevante ai fini fiscali, ma sempre nel 2024 dovranno essere considerate fiscalmente rilevanti anche tutte le variazioni effettuate fino al 31.12.2023. |
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Riallineamento delle divergenze tra valori
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Viene introdotto un nuovo regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento di principi contabili.
L’intervento determina una rilevante razionalizzazione e semplificazione della materia, in quanto: · il regime si applica a tutte le fattispecie di cambiamento di principi contabili, che vengono conseguentemente disciplinate in modo omogeneo; · vengono disciplinate espressamente specifiche fattispecie, che, nel regime previgente, non erano regolate. Fattispecie da cui possono derivare divergenze tra valori contabili e fiscali La disciplina del riallineamento si applica alle seguenti fattispecie di cambiamento di principi contabili da cui possono derivare divergenze tra valori contabili e fiscali: · prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) (c.d. “First Time Adoption” o FTA); · variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati; · passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale (c.d. “Last Time Adoption” o LTA); · variazione dei principi contabili nazionali; · cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa; · applicazione alle micro imprese del principio di derivazione rafforzata; · operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti. Regime transitorio per le operazioni pregresse In sede di cambiamento di principi contabili, è previsto un regime transitorio di neutralità fiscale, che determina divergenze tra valori contabili e fiscali. Le operazioni pregresse continuano, infatti, ad essere assoggettate alla disciplina fiscale previgente. Modalità di riallineamento Le divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono per effetto del regime transitorio di neutralità fiscale possono essere riallineate, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali. Il riallineamento può essere attuato: · sulla totalità delle divergenze positive e negative (c.d. “metodo del saldo globale”); · con riguardo a singole fattispecie (c.d. “metodo per singola fattispecie”). Nel primo caso: · il saldo positivo delle divergenze è assoggettato a tassazione con l’aliquota ordinaria dell’IRES e dell’IRAP, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, separatamente dall’imponibile complessivo; · il saldo negativo delle divergenze è deducibile, per quote costanti, nel periodo d’imposta per il quale è esercitata l’opzione per il riallineamento e nei successivi fino a un numero di periodi d’imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a dieci periodi d’imposta complessivi. Nel secondo caso: · il saldo positivo della divergenza è assoggettato a imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP, con aliquote del 18% e del 3%, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni; · il saldo negativo della divergenza non è deducibile. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d’imposta. L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze. Decorrenza Il regime transitorio di neutralità fiscale e il regime di riallineamento si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (e, quindi, dal 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Dal medesimo periodo d’imposta non trovano più applicazione le previgenti previsioni in materia di riallineamento. |
| Riallineamento dei maggiori valori contabili emersi in esito a operazioni straordinarie |
In relazione alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni) effettuate a partire dall’1.1.2024, è stata disposta:
· la modifica del regime di affrancamento c.d. “ordinario” previsto dall’art. 176 · l’inapplicabilità del regime di affrancamento c.d. “derogatorio” di cui all’art. 15 In pratica, per le operazioni effettuate a partire dall’1.1.2024 è possibile optare unicamente per il regime di affrancamento previsto dall’art. 176 co. 2-ter del TUIR, come modificato dal DLgs. 192/2024 (regime di affrancamento c.d. “unico”). Beni affrancabili Sono affrancabili i maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta. Esercizio dell’opzione L’opzione può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione. Aliquota e versamento dell’imposta sostitutiva L’opzione implica il versamento (in un’unica soluzione) di una imposta sostitutiva sui maggiori valori contabili con aliquota del 18% ai fini delle imposte sui redditi e del 3% ai fini IRAP, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni. Riconoscimento dei maggiori valori I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione. |
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Modifiche al
segue
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Si modifica il regime di riporto delle perdite fiscali nel caso in cui venga trasferita la maggioranza delle partecipazioni aventi diritti di voto nell’assemblea ordinaria e, congiuntamente, modificata l’attività principale di fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.
Le modifiche coinvolgono, in particolare: · la nozione di modifica dell’attività principale esercitata; · l’individuazione delle perdite assoggettate alla limitazione; · la disapplicazione della limitazione. Nozione di modifica dell’attività principale esercitata Viene rivista la nozione di modifica dell’attività principale che si configura, in base alla nuova disciplina, in caso di cambiamento del settore o del comparto merceologico o nei casi di acquisizione di azienda o ramo d’azienda. Come nel regime previgente, la modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. Perdite assoggettate alla limitazione Le perdite assoggettate alla limitazione sono: · le perdite risultanti al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento o all’acquisizione delle partecipazioni; · oppure, nel caso in cui il trasferimento intervenga dopo la prima metà del periodo d’imposta, quelle risultanti al termine del periodo d’imposta in corso alla data del trasferimento stesso. Disapplicazione della limitazione Le limitazioni non si applicano al superamento del test di vitalità, basato sempre sul confronto dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica, nonché delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, tra il Conto economico dell’esercizio precedente a quello nel corso del quale è avvenuto il trasferimento e i due esercizi anteriori (il secondo termine è assunto nel 40% della media di tali due esercizi). Si elimina, tuttavia, la condizione di vitalità relativa alla presenza di un numero minimo di dipendenti. Nel caso di superamento del test di vitalità, le perdite sono riportabili nel limite del Patrimonio netto della società che le riporta, da assumere in base al valore economico, e non contabile, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società. In assenza della relazione di stima il limite quantitativo è stabilito nel Patrimonio netto contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite in questione. Sono previsti appositi correttivi se sono stati effettuati versamenti e conferimenti negli ultimi 24 mesi. Eccedenze di interessi passivi ed eccedenze ACE Si conferma il principio per cui le stesse disposizioni si applicano anche alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze ACE. Decorrenza e regime transitorio Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (data di entrata in vigore del DLgs. 192/2024), quindi dal 2024 per i soggetti “solari”. Alle perdite, alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze ACE conseguiti sino al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 31.12.2024 (quindi fino al 2023 per i soggetti “solari”), tuttavia, non si applicano le disposizioni di “salvaguardia” delle operazioni infragruppo. |
| Perdite infragruppo |
Sono state introdotte precise disposizioni finalizzate alla non penalizzazione delle perdite conseguite dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario, collocate nel nuovo art. 177-ter del TUIR.
Riporto delle perdite fiscali infragruppo Si stabilisce la disapplicazione dei limiti e delle condizioni di riporto delle perdite fiscali, sia in virtù della normativa generale (nel caso, cioè, in cui venga trasferita la maggioranza delle partecipazioni e modificata l’attività principale), sia in caso di fusioni o scissioni, ove le operazioni di cui alle citate norme si realizzino all’interno dello stesso gruppo (circostanza che si verifica se una di esse controlla l’altra società o le altre società partecipanti, o se tutte le partecipanti sono controllate dallo stesso soggetto). Sono, quindi, liberamente compensabili, senza i limiti legati alla “vitalità” e all’ammontare del Patrimonio netto, le perdite conseguite in periodi d’imposta nei quali le società partecipanti erano già appartenenti allo stesso gruppo. La disapplicazione dei limiti opera anche per le perdite conseguite antecedentemente, ma “omologate” (come definite dalla Relazione al DLgs. 192/2024) attraverso il superamento dei test quantitativi e di vitalità all’atto dell’ingresso nel gruppo o successivamente, in occasione dell’acquisizione del controllo delle società che le hanno prodotte da parte del gruppo, o dell’acquisizione della c.d. “eredità” delle perdite da parte del gruppo a seguito di fusioni o scissioni (così sempre la Relazione). |
| Riporto delle perdite nelle fusioni |
Sono state ridefinite le limitazioni al riporto delle perdite fiscali nelle fusioni:
· ponendo, quale criterio base per la quantificazione di tali perdite il valore economico della società; · confermando, per le fusioni retrodatate, le limitazioni al riporto delle perdite maturate sino alla data di efficacia giuridica dell’operazione; · confermando un regime uniforme per il riporto di perdite, eccedenze di interessi ed eccedenze ACE. Sono, infine, espressamente escluse le limitazioni al riporto per le fusioni infragruppo. Nuovo limite quantitativo legato al valore economico della società Innovando rispetto alla norma previgente, è stabilito che le perdite fiscali sono riportabili sino a concorrenza del valore economico della società, determinato con relazione giurata di stima redatta da un esperto designato dalla società. In assenza della relazione di stima il limite quantitativo è stabilito, come nel previgente contesto, nel Patrimonio netto contabile di ciascuna delle società partecipanti. Test di vitalità Non cambia, in termini generali, il test di vitalità, il quale rappresenta la conditio sine qua non per il riporto delle perdite. Esso è basato sul confronto dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica, nonché delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, tra il bilancio dell’esercizio precedente a quello in cui la fusione ha efficacia e i due esercizi anteriori (il secondo termine è assunto nel 40% della media di tali due esercizi). Fusioni retrodatate Viene confermato il principio in base al quale, per le fusioni retrodatate, le limitazioni al riporto riguardano anche le perdite maturate nel periodo interinale che va dall’inizio del periodo d’imposta alla data di efficacia giuridica dell’operazione. La nuova formulazione della norma esplicita, però, che ciò vale limitatamente alla perdita che si genera in capo alla società incorporata. Fusioni infragruppo Innovando rispetto alla normativa previgente, viene stabilito che i limiti al riporto delle perdite fiscali non si applicano se le società partecipanti alla fusione appartengono al medesimo gruppo in quanto una controlla l’altra, o entrambe sono controllate dalla medesima controllante. Decorrenza e regime transitorio Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (data di entrata in vigore del DLgs. 192/2024), quindi dal 2024 per i soggetti “solari”. Alle perdite, alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze ACE conseguiti sino al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 31.12.2024 (quindi fino al 2023 per i soggetti “solari”), tuttavia, non si applicano le disposizioni di “salvaguardia” delle operazioni infragruppo. |
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Riporto delle
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La modifica operata riguarda l’estensione alla scissione delle novità in materia di riporto delle perdite, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE sopra esposte in relazione alle fusioni.
Scissioni infragruppo Come per le fusioni, viene stabilito che i limiti al riporto delle perdite fiscali non si applicano se le società appartengono al medesimo gruppo in quanto una controlla l’altra, o entrambe sono controllate dalla medesima controllante. Decorrenza e regime transitorio Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (data di entrata in vigore del DLgs. 192/2024), quindi dal 2024 per i soggetti “solari”. Alle perdite, alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze ACE conseguiti sino al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 31.12.2024 (quindi fino al 2023 per i soggetti “solari”), tuttavia, non si applicano le disposizioni di “salvaguardia” delle operazioni infragruppo. |
| Modifiche alla disciplina della liquidazione
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Viene riformulata la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali (art. 182 del TUIR), sostituendo al criterio della provvisorietà dei redditi dei periodi d’imposta compresi tra l’inizio e la fine della liquidazione quello della definitività, fatta salva la facoltà di rideterminare i redditi dei periodi intermedi nei casi di liquidazione di breve durata.
Imprese individuali e società di persone commerciali Per le imprese individuali e le società di persone commerciali (snc e sas) il reddito dei periodi intermedi è determinato al netto delle perdite degli esercizi precedenti compresi nella liquidazione, e concorre a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci. Tuttavia, nei casi di liquidazione di breve durata (non più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio): · l’impresa o la società può rideterminare il reddito dell’ultimo degli esercizi intermedi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo; · l’imprenditore, i collaboratori familiari e i soci possono chiedere la tassazione separata del reddito (in tal caso l’imposta è determinata applicando l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno nel corso del quale è iniziata la liquidazione). Nei casi in cui la stessa chiuda in perdita si applicano le disposizioni dell’art. 8 del TUIR. Società di capitali Con riguardo alle società di capitali, il reddito dei periodi intermedi è determinato in base al rispettivo bilancio, al netto delle perdite dei precedenti esercizi, anche se anteriori all’inizio della liquidazione (stante la titolarità delle perdite pregresse in capo alle società di capitali). Le perdite ante liquidazione e degli esercizi intermedi dovrebbero essere ammesse in compensazione in misura integrale (e non nei limiti dell’80%). Anche per le società di capitali opera poi la deroga per i casi di liquidazione di breve durata (in questo caso, non più di cinque esercizi), per cui la società può rideterminare il reddito degli esercizi intermedi con il meccanismo di carry back sopra descritto per le società di persone. Decorrenza Le modifiche si applicano alle liquidazioni che hanno inizio successivamente al 31.12.2024 (data di entrata in vigore del DLgs. 192/2024). |
NOVITA’ IN MATERIA DI REDDITI DIVERSI
| Argomento | Descrizione |
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Cessione di
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Si interviene sul regime fiscale delle plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione, modificando l’art. 68 co. 1 e 2 del TUIR.
Cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria In base al precedente art. 68 co. 2 ultimo periodo del TUIR, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell’INVIM e dell’imposta di successione. In base alla nuova disciplina, per i terreni acquistati:
· per effetto di successione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, o in seguito definito e liquidato, aumentato dell’imposta di successione nonché di ogni altro costo successivo inerente; · per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. La nuova norma si pone l’obiettivo di regolarizzare gli effetti della donazione dei terreni edificabili a familiari, seguita dalla loro cessione, entro un ristretto arco temporale, a terzi ad opera dei donatari, attraverso l’introduzione di un principio analogo a quello vigente con riguardo alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di 5 anni, per i quali è stabilito che si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Si impedisce, in tal modo, l’effettuazione di operazioni finalizzate esclusivamente a evitare o ridurre apprezzabilmente la tassazione della plusvalenza rispetto a quella che sarebbe derivata dalla cessione dell’area edificabile qualora la stessa fosse stata effettuata direttamente dal donante. Decorrenza La disposizione in esame si applica alle cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dal 31.12.2024. |
A disposizione per chiarimenti eventualmente necessari.
Cordiali saluti.