1) OBBLIGO POLIZZA CALAMITA’ SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ENTRO 31/3/2025 

2) INDEDUCIBILITA’ COMPENSI PRESIDENTE CDA DIPENDENTE (CASS. 5318-2025)

 

Con la presente Circolare, riteniamo opportuno segnalare le novità intervenute nei giorni scorsi nelle materie in oggetto.

1) OBBLIGO POLIZZA CALAMITA’ SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ENTRO 31/3/2025

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio scorso è stato pubblicato il decreto (DM 18/2025) che attua l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, introdotto dall’art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Come evidenziato nella ns. Circolare 10/2025, con la conversione in Legge del Decreto Milleproroghe, non è stato prorogato il termine del 31/03/2025 per adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.

Entro il 31 marzo, quindi, le imprese interessate dalla disposizione dovranno dotarsi delle polizze contro i danni causati dalle calamità naturali, conformi, nel contenuto, a quanto disposto dal decreto.

Il sopra citato decreto attuativo, che ha definito, tra l’altro, i beni oggetto della copertura assicurativa in esame, le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze.

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati, sono

  • tutte le imprese con sede legale in Italia e
  • le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia,

tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole), per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

BENI OGGETTO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO EVENTI CALAMITOSI

Come previsto dall’art. 1 co. 101 della L. 213-2023, la copertura assicurativa deve riguardare i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

Nel DM 18/2025 è stato precisato che i beni sopra richiamati, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, sono:

1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;

2) fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;

L’art. 1-bis comma 2 DL 155/2024 (“DL fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025) conv. L. 189/2024, prevede che l’oggetto della copertura assicurativa in questione “è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

La norma dovrebbe interpretarsi nel senso che anche i beni che l’imprenditore ha in locazione o in leasing devono essere assicurati.

Se ne potrebbe però anche ricavare che è chi impiega i beni a doversi occupare di stipulare l’assicurazione, quindi, in caso di affitto d’azienda, sarebbe l’affittuario il soggetto tenuto all’obbligo. Resta fermo che i beni su cui un altro soggetto (tipicamente il proprietario) ha già stipulato analoga polizza non sono da assicurare.

EVENTI CALAMITOSI DA ASSICURARE

Nel DM 18/2025, vengono indicati gli eventi calamitosi da assicurare:

  1. a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
  2. b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  3. c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

 

REGIME SANZIONATORIO

Secondo l’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

È dubbio, quindi, se l’inadempimento determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata.

 Peraltro, sulla base della lettera della norma, i soggetti che non stipulano le polizze assicurative in oggetto, vedrebbero limitato e/o escluso l’accesso alla generalità delle misure pubbliche di sostegno per le imprese, non solo, quindi, a quelle disposte a seguito delle calamità naturali.

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Sulla base di quanto riportato sopra, invitiamo quindi i soggetti interessati dalla norma in esame (imprese con le immobilizzazioni sopra descritte) a contattare velocemente i propri agenti assicurativi, per verificare la necessità di sottoscrivere nuove polizze e/o integrare le esistenti, in modo da adeguarsi alla normativa entro il 31/03/2025.

 

2) INDEDUCIBILITA’ COMPENSI PRESIDENTE CDA DIPENDENTE (CASS. 5318-2025)

É stata pubblicata in data 28/02/2025, la sentenza della Cassazione n. 5318/2025 nella quale viene affermato nuovamente (come nella sentenza Cass. 36362/2021), l’assoluta incompatibilità, ai fini delle imposte sui redditi, tra la carica di Presidente del CdA e la qualità di lavoratore subordinato.

La Cassazione osserva che “il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni”.

Di conseguenza, il relativo costo da lavoro dipendente è indeducibile dal reddito della società.

Si tratta di un’impostazione che ha suscitato più di una perplessità in dottrina, dal momento che il presidente del consiglio di amministrazione (a differenza dell’amministratore unico cui viene parificato) opera nell’ambito di un organo collegiale, rispondendo a detto organo.

A tal riguardo, viene spesso citato il messaggio INPS n. 3359/2019, ad avviso del quale la carica di presidente è compatibile con lo status di lavoratore subordinato dal momento che “il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale”. Sempre secondo il citato documento, “tale affermazione non è neppure contraddetta dall’eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi”.

La Suprema Corte, nella citata sentenza, oltre ad affermare l’assoluta incompatibilità, ai fini delle imposte sui redditi, tra la carica di Presidente del CdA e la qualità di lavoratore subordinato, ha evidenziato che per la compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo:

  • questa non deve essere verificata solo in via formale, guardando allo statuto e alle delibere societarie;
  • si deve accertare in concreto la sussistenza del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare;
  • si deve verificare che l’amministratore svolga mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.

Con riferimento a quest’ultimo punto, si tratta di accertare, in concreto, l’oggettivo svolgimento di mansioni estranee al rapporto organico con la società (deve, cioè, trattarsi di attività non comprese nei poteri di gestione derivanti dalla carica ricoperta o dalle deleghe conferite).

La conseguenza dell’impostazione della Cassazione sopra evidenziata, oltre naturalmente alla citata indeducibilità, è che l’eventuale riqualificazione della retribuzione quale compenso all’amministratore (e non compenso per lavoro subordinato) potrebbe non consentire la deducibilità del relativo costo, in quanto si tratterebbe di un compenso corrisposto in assenza di preventiva delibera.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.