IVA – Omesso versamento per importo superiore ad € 250.000
RITENUTE – Omesso versamento per importo superiore ad € 150.000 Euro
– fattispecie penale –
Come evidenziato nella nostra circolare di Studio n. 26/2024 (a cui si rinvia per una analisi più approfondita), i reati di omesso versamento di IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000), e di ritenute certificate (art. 10-bis del DLgs. 74/2000), per i quali è prevista la reclusione da sei mesi a due anni, sono stati oggetto di una consistente riforma a opera del DLgs. 87/2024.
Le novità introdotte con il decreto sopra citato, in estrema sintesi, sono state:
per quanto riguarda l’omesso versamento IVA
- se il contribuente non ha aderito ad un piano di rateazione dell’avviso bonario, il reato si perfeziona se l’ammontare non versato (nei termini temporali sopra definiti) è superiore a 250.000,00 euro;
- se il contribuente ha aderito ad un piano di rateazione ma decade successivamente dal beneficio di tale rateazione, il reato si perfeziona se l’ammontare del debito residuo è superiore a 75.000,00 euro;
- se il contribuente ha aderito ad un piano di rateazione ed è in regola con tale piano, il reato non sussiste.
per quanto riguarda l’omesso versamento di ritenute
- se il contribuente non ha aderito ad un piano di rateazione dell’avviso bonario, il reato si perfeziona se l’ammontare non versato (nei termini temporali sopra definiti) è superiore a 150.000,00 euro;
- se il contribuente ha aderito ad un piano di rateazione ma decade successivamente dal beneficio di tale rateazione, il reato si perfeziona se l’ammontare del debito residuo è superiore a 50.000,00 euro;
- se il contribuente ha aderito ad un piano di rateazione ed è in regola con tale piano, il reato non sussiste.
OMESSO VERSAMENTO IVA E RITENUTE AL 31/12/2025
Sulla base di quanto evidenziato sopra, il prossimo 31/12/2025, in caso di
- omesso versamento di IVA relativa all’anno 2023 di importo superiore ad € 250.000,
- omesso versamento di ritenute riferite all’anno 2023 di importo superiore ad € 150.000,
la fattispecie di reato di cui agli artt. 10bis e 10ter del DLgs. 74/2000, per i quali è prevista la reclusione da sei mesi a due anni, risulta integrata solo se a tale data (31 dicembre 2025) il debito tributario non sia in corso di regolare estinzione mediante rateazione dell’avviso bonario.
Nel caso, invece, di ricevimento dell’avviso bonario senza, però, aver attivato la rateazione, entro il 31/12/2025 occorre effettuare i versamenti di IVA e/o Ritenute necessari per non oltrepassare la soglia di 250.000 per quanto riguarda l’IVA e la soglia di 150.000 per quanto riguarda le ritenute.
Viceversa, in caso di decadenza della rateazione dell’avviso bonario ricevuto (per IVA e/o ritenute 2023), la fattispecie di reato di cui agli artt. 10bis e 10ter del DLgs. 74/2000, risulta integrata solo se a tale data (31 dicembre 2025) il debito tributario per IVA è superiore ad € 75.000 e/o il debito tributario per ritenute è superiore ad € 50.000; in tale caso al fine di non integrare le fattispecie di reato in esame, occorre effettuare entro il 31/12/2025 i versamenti necessari per rimanere sotto la soglia di € 75.000 per quanto riguarda l’IVA e la soglia di € 50.000 per quanto riguarda le ritenute.
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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.