Affitti brevi area Unesco Firenze

Premessa

Il Comune di Firenze ha avviato l’iter della delibera per bloccare nuove attività di affitti turistici brevi nell’area Unesco di Firenze.

La giunta comunale già ha approvato all’unanimità il documento preliminare VAS sulla proposta di variante semplificata.

La proposta consiste nella modifica degli articoli relativi alla ‘classificazione degli usi’ e all’ ‘ambito del centro storico’ ed in particolare prevede che all’interno dell’uso residenziale venga distinto l’uso per residenza temporanea (che comprende le locazioni turistiche brevi e le strutture ricettive extra-alberghiere) e che nell’ambito del nucleo storico Unesco sia vietato l’insediamento dell’uso per residenza temporanea.

Il documento preliminare approvato sarà sottoposto alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

Gli effetti giuridici della variante decorreranno dal giorno dell’adozione in consiglio comunale.

Pertanto non ci sarà un effetto retroattivo.

Tutti coloro che hanno già appartamenti affittati non avranno conseguenze e potranno continuare a svolgere l’attività.

In virtù di quanto sopra coloro che utilizzano e intendono continuare a utilizzare le proprie abitazioni per locazioni turistiche possono continuare a farlo a condizione che risulti che già svolgono tale attività.

Con l’occasione si riepilogano di seguito le comunicazioni previste per le locazioni turistiche.

Comunicazione al Comune degli alloggi locati per finalità turistiche

Per i locatori di alloggi situati nel comune di Firenze, occorre fare la comunicazione telematica delle informazioni sull’attività svolta e degli arrivi e partenze dei turisti alloggiati ai sensi dell’art.70 (Locazioni turistiche) della legge regionale 86/2016.

Si tratta di una comunicazione da effettuare con modalità telematica.

La legge stabilisce che chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta (ad es. tramite un’agenzia immobiliare), comunichi, con modalità telematica, al Comune nel cui territorio gli alloggi sono situati:

  1. a) le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici,
  2. b) l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.

Al locatore è richiesto di comunicare informazioni relative all’attività svolta, quali, ad esempio:

  • periodo durante il quale s’intende locare l’alloggio
  • numero delle camere e dei posti letto disponibili;
  • siti web dove viene pubblicizzato l’alloggio,
  • l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.

La comunicazione riguarda ogni singolo alloggio locato: ad ogni alloggio viene attribuito uno specifico codice identificativo.

Una volta effettuata la comunicazione non sono richiesti ulteriori adempimenti al locatore.

Solo se si rendono necessarie integrazioni o variazioni della comunicazione effettuata (ad esempio l’alloggio è stato venduto, oppure per scelta del proprietario non viene più utilizzato per la locazione turistica), occorre che esse siano comunicate entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento.

Comunicazione al Comune capoluogo / Città metropolitana delle presenze turistiche (arrivi e partenze dei turisti alloggiati)

L’ articolo 84 bis della Legge Regionale 86/2016 prevede inoltre una “Comunicazioni ai fini statistici” che deve essere indirizzata ai Comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze relativamente a:

  • Registrazione giornaliera dei turisti ospiti in arrivo e in partenza
    I locatori sono obbligati a registrare giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

La registrazione è anche obbligatoria per le comunicazioni all’Autorità di pubblica sicurezza.

  • Obbligo di comunicare mensilmente anche se non sono presenti turisti
    La comunicazione dei dati – effettuata con modalità telematica – è obbligatoria anche in assenza di movimento, e va effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT.
  • Il Comune / Città metropolitana invia per email il codice identificativo di cui sopra.

Una volta effettuata la “Comunicazione alloggi locati per finalità turistiche” è il Comune capoluogo / Città metropolitana che invierà al locatore per e mail il codice di accesso – un codice per ciascun alloggio locato –   per la comunicazione delle presenze turistiche.

Conclusione

Come precisato in premessa gli effetti giuridici della variante che bloccherà le nuove attività di affitti turistici brevi nell’area Unesco di Firenze, decorreranno dal giorno dell’adozione in consiglio comunale.

Il Sindaco Nardella ha infatti precisato che tutti coloro che hanno già appartamenti affittati non avranno conseguenze e potranno continuare a svolgere l’attività.

Per quanto sopra appare opportuno che i soggetti che intendono in futuro utilizzare per affitti brevi i propri beni nella zona Unesco di Firenze, di fatto il centro storico, effettuino quanto prima la Comunicazione al Comune degli alloggi locati per finalità turistiche come sopra riepilogata.

Lo studio rimane a disposizione per supportare i Clienti nelle suddette comunicazioni.

Cordiali saluti