Certificazione Unica 2026

Invio all’Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente

 

L’Agenzia delle En­tra­te, con il provv. 15.1.2026 n. 15707/2026, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2026 (CU 2026), relativi all’anno 2025, unitamente alle relative istruzioni di compilazione, che il sostituto d’imposta deve:

  • consegnare al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il termine del 16.03.2026, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”;

 

  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.03.2026, oppure entro il 30.04.2026 se riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, utilizzando il model­lo “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agen­­zia, dei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026 e in funzione sostitutiva della dichiarazio­ne dei sostituti d’imposta (modello 770/2026).

 

Le Certificazioni Uniche 2026 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all’A­genzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2026.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla Certificazione Unica 2026.

Ambito di applicazione

La Certificazione Unica 2026 riguarda:

  • i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, cor­risposti nel 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a rite­nuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
  • i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’au­tore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2025;
  • le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procaccia­men­­­to d’affari, o derivanti da vendite a domicilio, corrisposte nel 2025;
  • i corrispettivi erogati dal condominio nel 2025 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73;
  • i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (“locazioni brevi”), di cui all’art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
  • alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di la­voro autonomo e per attività dilettantistica di cori e bande musicali, ecc.), corrisposti nel 2025;
  • i compensi corrisposti nel 2025 ai lavoratori sportivi;
  • le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da fun­zio­ni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2025 a seguito di procedure di pigno­ra­mento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
  • le relative ritenute operate;
  • le detrazioni d’imposta effettuate;
  • i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti;
  • i dati assicurativi INAIL.

 REDDITI ESENTI

La Certificazione Unica 2026 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2025 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fi-scali e contributivi.

Esonero dalla certificazione per i Compensi erogati ai “contribuenti for­fettari” e ai “contribuenti minimi”

Come noto, a decorrere dall’anno di imposta 2024, i soggetti che corrispondo­no compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto previsto dalle istruzioni alla Certificazione Unica 2026, non rientrano però nel regime di esonero le indennità, ad esempio quelle di maternità, non assoggettate a ritenuta d’acconto.

Redditi erogati dai “contribuenti forfettari” ex L. 190/2014.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione, dall’1.1.2019, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014, come modificato dall’art. 6 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019).

In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2025, i “contribuenti forfettari” devono quindi compilare la Certificazione Unica 2026, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai lavoratori.

Altri redditi

Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i soggetti in regime forfettario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfettario (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2).

Se tali ritenute rientrano nell’ambito applicativo della Certificazione Unica, il “contribuente forfettario” deve quindi compilare la Certificazione Unica 2026, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai contribuenti-sostituiti.

CERTIFICAZIONE DEI DIVIDENDI, DEI CAPITAL GAIN E DEGLI ALTRI REDDITI DI CAPITALE

La Certificazione Unica 2026 non riguarda invece la certificazione:

  • dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l’apposito modello CUPE;
  • dei capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, che deve contenere:
  • le generalità e il codice fiscale del contribuente;
  • la natura, l’oggetto e la data dell’operazione;
  • la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;
  • gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi;
  • degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, purché attesti l’ammontare:
  • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
  • delle ritenute operate.

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

***

Di seguito si evidenziano i principali aspetti operativi inerti la trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate e la consegna delle CU ai soggetti “sostituiti”.

 

Trasmissione telematica della certificazione uni­ca 2026 all’agenzia delle entrate

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d’imposta de­vono trasmet­tere le certifica­zio­ni delle somme e dei valori corri­sposti all’Agen­zia delle Entrate in via telematica:

  • direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
  • oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, con­su­lenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

Per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2026, il sostituto d’impo­sta deve utilizzare il modello “ordinario”.

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2026 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, deve essere inviata all’Agenzia delle En­trate esclusivamente la parte della Cer­tificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

Dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle prov­vigioni e ai redditi diversi

Nella parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi di lavoro auto­no­mo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:

  • la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
  • l’ammontare lordo corrisposto;
  • le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
  • l’imponibile;
  • le ritenute a titolo d’acconto o d’imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
  • i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d’acconto o d’im­posta oppure sospese);
  • le spese rimborsate;
  • le somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall’art. 150 del DL 34/2020, che non costituiscono oneri deducibili;
  • i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
  • le somme corrisposte in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) e liquidazione coatta amministrativa;
  • i redditi erogati da altri soggetti;
  • i dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie;
  • le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indenni­tà e interessi.

Nuovo regime dei lavoratori impatriati

Le istruzioni della Certificazione Unica 2026 recepiscono la nuova disciplina per i lavoratori impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 27.12.2023 n. 209, applicabile ai soggetti che sono in possesso degli specifici requisiti previsti e che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2025.

I redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia dai suddetti lavoratori sono imponibili nella misura del:

  • 50% dei redditi corrisposti (entro il limite annuo di 600.000, euro), nel rispetto delle condizioni previste dai co. 1-3 dell’art. 5 del DLgs. 209/2023;
  • 40% dei redditi corrisposti (entro il limite annuo di 600.000, euro), in presenza delle condizioni di cui al co. 4 dell’art. 5 del DLgs. 209/2023 (trasferimento in Italia con un figlio minore o na­­scita di un figlio ovvero adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del re­gime).

Nel primo caso:

  • nel punto 4 occorre indicare l’ammontare complessivo delle somme erogate, mentre le som­me che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50%) vanno indicate nel successivo punto 7;
  • nel punto 6 va indicato il nuovo codice 16.

Nel secondo caso:

  • nel punto 4 occorre indicare l’ammontare complessivo delle somme erogate, mentre le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60%) vanno indicate nel successivo punto 7;
  • nel punto 6 va indicato il nuovo codice 17.

 

In entrambi i casi, nella sezione dati anagrafici del percipiente, nel punto 11 deve essere indicato il codice dello Stato estero di residenza fiscale prima del trasferimento della residenza in Italia, sulla base della classificazione contenuta nella “Tabella H” posta in appendice alle istruzioni della Certificazione Unica 2026.

Dati relativi alle “locazioni brevi”

Nel modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026 è inoltre presente il prospetto per indi­care i dati dei contratti di “locazione breve” e le ritenute operate sui relativi corrispettivi.

Nel prospetto in esame devono quindi essere indicati:

  • i dati relativi all’immobile (indirizzo e dati catastali);
  • la durata del contratto nell’anno di riferimento;
  • l’importo del corrispettivo;
  • la ritenuta operata.

Se il corrispettivo è stato percepito da un soggetto non proprietario, in caso di sublocazione o di concessione in godimento da parte del comodatario, occorre barrare l’apposita casella.

Indicazione dei dati catastali dell’immobile locato

Nel prospetto relativo alle locazioni brevi del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026 de­­­vono essere compilati i punti 14, 15, 16, 17 e 18, relativi ai dati catastali dell’immobile locato (se­­­zione urbana o Comune catastale, foglio, particella, subalterno).

Indicazione del codice CIN

A partire dalla Certificazione Unica 2026, nel nuovo punto 22 deve essere indicato il codice identificativo nazionale (CIN) delle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, di cui all’art. 13-ter del DL 145/2023, come previsto dall’art. 1 co. 78 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).

Comunicazione in forma aggregata

I dati riferiti ai contratti relativi alla medesima unità immobiliare e stipulati dal medesimo soggetto locatore pos­­sono essere comunicati anche in forma aggregata, indicando nell’apposita casella il numero complessivo dei contratti stipulati.

Per ogni singola unità immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve es­sere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, cioè in forma aggregata o in forma analitica.

Modalità di trasmissione telematica

Il sostituto d’imposta deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli “ordinari” delle Certifica­zio­ni Uniche 2026:

  • in via telematica;
  • direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato (è ammesso il c.d. “impegno cumulativo” all’invio di più dichiarazioni e comunicazioni, ai sensi dell’art. 3 co. 6-bis del DPR 322/98);

 

Nell’ambito del flusso telematico (c.d. “fornitura”) è possibile:

  • da parte dello stesso sostituto d’im­posta, invia­re più certificazioni relative a singoli dipenden­ti e lavoratori autonomi;
  • da parte dell’intermediario, inviare le certificazioni relative a diversi sostituti d’imposta.

Suddivisione del flusso telematico

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale quadro CT:

  • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • separatamente rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvi­gioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.

 

Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. con­­sulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.

 

Inoltre, è possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora questo risulti più agevole per il so­sti­tut­o.

Ricevuta di presentazione

Il flusso telematico si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate:

  • attestante l’avvenuto ricevimento dei dati;
  • rilasciata per via telematica all’utente che ha effettuato l’invio.

 

Regime sanzionatorio

L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla pre­com­pilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uni­che, infatti, è prevista l’ap­pli­ca­zione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex 12 del DLgs. 472/97;
  • con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta.

 

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla sca­den­za del 16.03.2026 o del 30.04.2026, la san­zione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Ambito applicativo

Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all’A­genzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddi­tuali che non rilevano ai fini della pre­com­­pilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. provvi­gio­ni erogate a soggetti diversi dalle persone fisiche).

Correzione entro 5 giorni

Nei casi di errata trasmis­sio­ne, la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento della precedente certificazione avviene entro i 5 giorni suc­ces­sivi alla scadenza.

A tali fini, la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 2.8) aveva chiarito che i 5 giorni devono essere conteggiati a partire dalla scadenza ordinaria, ora stabilita al 16 marzo.

Pertanto, per evitare l’applicazione di sanzioni, la trasmissione delle certificazioni corrette deve av­venire entro il 21.03.2026 (5 giorni dal 16.03.2026).

Certificazioni Uniche relative a redditi di lavoro autonomo professionale

Le Certificazioni Uniche 2026 contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, che devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30.04.2026, potranno invece essere corrette entro il 05.05.2026 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2025 n. 9454, punto 7.3).

Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata

A seguito dell’intervento della L. 205/2017, che ha disposto a livello normativo la possibilità di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, deve ancora es­sere chiarito se la possibilità di correzione entro 5 giorni senza sanzioni è applicabile anche alle Certificazioni in esame.

Da un punto di vista letterale, infatti, tale disposizione è riferita solo alla scadenza “ordinaria” del 16 marzo.

Ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), aveva affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiara­zione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 30 aprile.

Tale posizione dell’Agenzia delle Entrate appariva tuttavia discutibile, in quanto l’esclusione del ravve­di­mento non è prevista a livello normativo.

Con la successiva circ. 31.5.2024 n. 12 (§ 6), l’Agenzia delle Entrate ha espressamente superato il suddetto orientamento, chiarendo che è ammissibile ricorrere al ravvedimento operoso, qualora l’invio telematico della Certificazione Unica omessa o corretta venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

Consegna della certificazione unica 2026 al contribuen­te-sostituito

Il sostituto d’imposta deve:

  • compilare il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2026, secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate;
  • rilasciarla al contribuente-sostituito, unitamente alle relative informazioni ap­provate dall’A­gen­zia delle Entrate.

 

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2026 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, il sostituto d’im­posta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

Dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle prov­vigioni e ai redditi diversi

Nella parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi di lavoro auto­no­­mo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati, in maniera analoga al mo­dello “ordinario”:

  • la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
  • l’ammontare lordo corrisposto;
  • le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
  • l’imponibile;
  • le ritenute a titolo d’acconto o d’imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
  • i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d’acconto o d’im­posta oppure sospese);
  • le spese rimborsate;
  • i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
  • le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indenni­tà e interessi.

 

Analogamente al modello “ordinario”, nel modello “sintetico” della Certificazione Unica 2026 è stata prevista l’indicazione anche delle somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall’art. 150 del DL 34/2020, che non costituiscono oneri deducibili.

A differenza del modello “ordinario”, non sono invece previsti i riquadri relativi all’indicazione:

  • delle somme corrisposte in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) e liquidazione coatta amministrativa;
  • dei redditi erogati da altri soggetti;
  • dei dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie.

Sottoscrizione del sostituto d’imposta

Il sostituto d’imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica 2026 anche me­diante sistemi di ela­bo­ra­zione automatica.

Termine di consegna

I sostituti d’imposta devono consegnare ai con­tri­­buenti-sostituiti le Certificazioni Uniche 2026 entro il 16.03.2026.

Modalità di consegna

I sostituti d’imposta, in luogo del­la consegna della Certificazione Unica 2026 in formato cartaceo, pos­sono tra­smetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:

  • abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
  • sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

 

L’utilizzo di tale modalità è comunque escluso qualora:

  • la certificazione debba essere rilasciata agli eredi del soggetto deceduto;
  • il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Rilascio di una nuova Certificazione relativa al 2025

Qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi ero­gati nel 2025, prima dell’approvazione della Certificazione Unica 2026, ad esempio la Certi­fica­zio­ne Unica 2025 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso an­no, deve rilasciare:

  • la nuova Certificazione Unica 2026, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata;
  • entro il suddetto termine del 16.3.2026.

Rilascio di una certificazione diversa dopo la trasmissione all’Agenzia del­le Entrate

Nel caso in cui il sostituto d’imposta rilasci una Certificazione Unica 2026 diversa da quella tra­smes­­sa all’Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contri­buen­te che, se inten­de avvalersi della dichiarazione pre­com­pilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà:

  • verificare i dati forniti dalla Certificazione Unica rilasciata;
  • procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.

Sanzioni in caso di omessa, infedele o tardiva consegna della certifi­ca­zione

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele ri­lascio al contribuen­­te-sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione am­mi­ni­stra­tiva da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi del­l’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97).

 

Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base impo­nibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “meramente formale” e quindi non sanzionabile.

 

Nel caso di clienti seguiti anche da uno Studio paghe, per la parte riferita al personale dipendente e assimilato, preghiamo di contattare il medesimo al fine di poter eventualmente unificare fin d’ora la compilazione e trasmissione della Certificazione Unica, anche per la parte relativa ai compensi di lavoro autonomo.

***

Per quanto sopra si prega di compilare ed inviarci la scheda Trasmissione Modello CU che si allega entro il 28/02/2026.

 

Coloro che intendono avvalersi di questo studio per l’adempimento in questione sono pregati di trasmetterci entro la stessa data la documentazione necessaria in particolare:

 

–  copia F24 pagati dal febbraio 2025 al gennaio 2026 con codice tributo 1040 con allegata copia delle fatture o quietanze ad esso relative;

– copia mastrino “debiti per ritenute d’acconto” preventivamente spuntato con la documentazione sopra citata.

***

MODELLO 770

Il Modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2025, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2025 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.

Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

La trasmissione telematica del modello 770 riferito all’anno d’imposta 2025, deve essere effettuata entro il 31 Ottobre 2026.

A tal proposito si allega scheda, da compilare distintamente per ogni società da restituire allo studio entro il 28/02/2026.

***

A disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Cordiali saluti.

 

 

Cliente: _____________________________

SCHEDA TRASMISSIONE MOD. CU anno d’imposta 2025

Modello CU anno d’imposta 2025

Relativa ai compensi di lavoro autonomo

 

SI

NO

 

 

 

 

   

Invio  mod. CU anno 2025

– tramite cons. lavoro

– tramite Studio Lombardi

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Cliente: _____________________________

SCHEDA TRASMISSIONE MOD. 770 anno d’imposta 2025

 

 

Mod. 770

 

 

SI

NO

 

 

 

 

   

Invio mod. 770

– tramite cons. lavoro

– tramite Studio Lombardi