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Certificazione Unica 2026 Invio all’Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente |
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2026 n. 15707/2026, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2026 (CU 2026), relativi all’anno 2025, unitamente alle relative istruzioni di compilazione, che il sostituto d’imposta deve:
- consegnare al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il termine del 16.03.2026, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”;
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.03.2026, oppure entro il 30.04.2026 se riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2026).
Le Certificazioni Uniche 2026 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2026.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla Certificazione Unica 2026.
Ambito di applicazione
La Certificazione Unica 2026 riguarda:
- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2025;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, o derivanti da vendite a domicilio, corrisposte nel 2025;
- i corrispettivi erogati dal condominio nel 2025 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73;
- i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (“locazioni brevi”), di cui all’art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
- alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività dilettantistica di cori e bande musicali, ecc.), corrisposti nel 2025;
- i compensi corrisposti nel 2025 ai lavoratori sportivi;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2025 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- le relative ritenute operate;
- le detrazioni d’imposta effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti;
- i dati assicurativi INAIL.
REDDITI ESENTI
La Certificazione Unica 2026 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2025 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fi-scali e contributivi.
Esonero dalla certificazione per i Compensi erogati ai “contribuenti forfettari” e ai “contribuenti minimi”
Come noto, a decorrere dall’anno di imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto previsto dalle istruzioni alla Certificazione Unica 2026, non rientrano però nel regime di esonero le indennità, ad esempio quelle di maternità, non assoggettate a ritenuta d’acconto.
Redditi erogati dai “contribuenti forfettari” ex L. 190/2014.
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione, dall’1.1.2019, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014, come modificato dall’art. 6 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019).
In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2025, i “contribuenti forfettari” devono quindi compilare la Certificazione Unica 2026, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai lavoratori.
Altri redditi
Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i soggetti in regime forfettario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfettario (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2).
Se tali ritenute rientrano nell’ambito applicativo della Certificazione Unica, il “contribuente forfettario” deve quindi compilare la Certificazione Unica 2026, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai contribuenti-sostituiti.
CERTIFICAZIONE DEI DIVIDENDI, DEI CAPITAL GAIN E DEGLI ALTRI REDDITI DI CAPITALE
La Certificazione Unica 2026 non riguarda invece la certificazione:
- dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l’apposito modello CUPE;
- dei capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, che deve contenere:
- le generalità e il codice fiscale del contribuente;
- la natura, l’oggetto e la data dell’operazione;
- la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;
- gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi;
- degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, purché attesti l’ammontare:
- delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
- delle ritenute operate.
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
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Di seguito si evidenziano i principali aspetti operativi inerti la trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate e la consegna delle CU ai soggetti “sostituiti”.
Trasmissione telematica della certificazione unica 2026 all’agenzia delle entrate
Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d’imposta devono trasmettere le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti all’Agenzia delle Entrate in via telematica:
- direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
- oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).
Per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2026, il sostituto d’imposta deve utilizzare il modello “ordinario”.
Nel caso in cui la Certificazione Unica 2026 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.
Dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi
Nella parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:
- la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
- l’ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
- l’imponibile;
- le ritenute a titolo d’acconto o d’imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d’acconto o d’imposta oppure sospese);
- le spese rimborsate;
- le somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall’art. 150 del DL 34/2020, che non costituiscono oneri deducibili;
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- le somme corrisposte in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) e liquidazione coatta amministrativa;
- i redditi erogati da altri soggetti;
- i dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie;
- le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.
Nuovo regime dei lavoratori impatriati
Le istruzioni della Certificazione Unica 2026 recepiscono la nuova disciplina per i lavoratori impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 27.12.2023 n. 209, applicabile ai soggetti che sono in possesso degli specifici requisiti previsti e che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2025.
I redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia dai suddetti lavoratori sono imponibili nella misura del:
- 50% dei redditi corrisposti (entro il limite annuo di 600.000, euro), nel rispetto delle condizioni previste dai co. 1-3 dell’art. 5 del DLgs. 209/2023;
- 40% dei redditi corrisposti (entro il limite annuo di 600.000, euro), in presenza delle condizioni di cui al co. 4 dell’art. 5 del DLgs. 209/2023 (trasferimento in Italia con un figlio minore o nascita di un figlio ovvero adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime).
Nel primo caso:
- nel punto 4 occorre indicare l’ammontare complessivo delle somme erogate, mentre le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50%) vanno indicate nel successivo punto 7;
- nel punto 6 va indicato il nuovo codice 16.
Nel secondo caso:
- nel punto 4 occorre indicare l’ammontare complessivo delle somme erogate, mentre le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60%) vanno indicate nel successivo punto 7;
- nel punto 6 va indicato il nuovo codice 17.
In entrambi i casi, nella sezione dati anagrafici del percipiente, nel punto 11 deve essere indicato il codice dello Stato estero di residenza fiscale prima del trasferimento della residenza in Italia, sulla base della classificazione contenuta nella “Tabella H” posta in appendice alle istruzioni della Certificazione Unica 2026.
Dati relativi alle “locazioni brevi”
Nel modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026 è inoltre presente il prospetto per indicare i dati dei contratti di “locazione breve” e le ritenute operate sui relativi corrispettivi.
Nel prospetto in esame devono quindi essere indicati:
- i dati relativi all’immobile (indirizzo e dati catastali);
- la durata del contratto nell’anno di riferimento;
- l’importo del corrispettivo;
- la ritenuta operata.
Se il corrispettivo è stato percepito da un soggetto non proprietario, in caso di sublocazione o di concessione in godimento da parte del comodatario, occorre barrare l’apposita casella.
Indicazione dei dati catastali dell’immobile locato
Nel prospetto relativo alle locazioni brevi del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026 devono essere compilati i punti 14, 15, 16, 17 e 18, relativi ai dati catastali dell’immobile locato (sezione urbana o Comune catastale, foglio, particella, subalterno).
Indicazione del codice CIN
A partire dalla Certificazione Unica 2026, nel nuovo punto 22 deve essere indicato il codice identificativo nazionale (CIN) delle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, di cui all’art. 13-ter del DL 145/2023, come previsto dall’art. 1 co. 78 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).
Comunicazione in forma aggregata
I dati riferiti ai contratti relativi alla medesima unità immobiliare e stipulati dal medesimo soggetto locatore possono essere comunicati anche in forma aggregata, indicando nell’apposita casella il numero complessivo dei contratti stipulati.
Per ogni singola unità immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, cioè in forma aggregata o in forma analitica.
Modalità di trasmissione telematica
Il sostituto d’imposta deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli “ordinari” delle Certificazioni Uniche 2026:
- in via telematica;
- direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato (è ammesso il c.d. “impegno cumulativo” all’invio di più dichiarazioni e comunicazioni, ai sensi dell’art. 3 co. 6-bis del DPR 322/98);
Nell’ambito del flusso telematico (c.d. “fornitura”) è possibile:
- da parte dello stesso sostituto d’imposta, inviare più certificazioni relative a singoli dipendenti e lavoratori autonomi;
- da parte dell’intermediario, inviare le certificazioni relative a diversi sostituti d’imposta.
Suddivisione del flusso telematico
Il flusso telematico può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale quadro CT:
- le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- separatamente rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.
Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. consulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.
Inoltre, è possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.
Ricevuta di presentazione
Il flusso telematico si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate:
- attestante l’avvenuto ricevimento dei dati;
- rilasciata per via telematica all’utente che ha effettuato l’invio.
Regime sanzionatorio
L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, infatti, è prevista l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta.
Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza del 16.03.2026 o del 30.04.2026, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Ambito applicativo
Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddituali che non rilevano ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. provvigioni erogate a soggetti diversi dalle persone fisiche).
Correzione entro 5 giorni
Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento della precedente certificazione avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
A tali fini, la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 2.8) aveva chiarito che i 5 giorni devono essere conteggiati a partire dalla scadenza ordinaria, ora stabilita al 16 marzo.
Pertanto, per evitare l’applicazione di sanzioni, la trasmissione delle certificazioni corrette deve avvenire entro il 21.03.2026 (5 giorni dal 16.03.2026).
Certificazioni Uniche relative a redditi di lavoro autonomo professionale
Le Certificazioni Uniche 2026 contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, che devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30.04.2026, potranno invece essere corrette entro il 05.05.2026 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2025 n. 9454, punto 7.3).
Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata
A seguito dell’intervento della L. 205/2017, che ha disposto a livello normativo la possibilità di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, deve ancora essere chiarito se la possibilità di correzione entro 5 giorni senza sanzioni è applicabile anche alle Certificazioni in esame.
Da un punto di vista letterale, infatti, tale disposizione è riferita solo alla scadenza “ordinaria” del 16 marzo.
Ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), aveva affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 30 aprile.
Tale posizione dell’Agenzia delle Entrate appariva tuttavia discutibile, in quanto l’esclusione del ravvedimento non è prevista a livello normativo.
Con la successiva circ. 31.5.2024 n. 12 (§ 6), l’Agenzia delle Entrate ha espressamente superato il suddetto orientamento, chiarendo che è ammissibile ricorrere al ravvedimento operoso, qualora l’invio telematico della Certificazione Unica omessa o corretta venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.
Consegna della certificazione unica 2026 al contribuente-sostituito
Il sostituto d’imposta deve:
- compilare il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2026, secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate;
- rilasciarla al contribuente-sostituito, unitamente alle relative informazioni approvate dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui la Certificazione Unica 2026 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, il sostituto d’imposta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
Dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi
Nella parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati, in maniera analoga al modello “ordinario”:
- la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
- l’ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
- l’imponibile;
- le ritenute a titolo d’acconto o d’imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d’acconto o d’imposta oppure sospese);
- le spese rimborsate;
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.
Analogamente al modello “ordinario”, nel modello “sintetico” della Certificazione Unica 2026 è stata prevista l’indicazione anche delle somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall’art. 150 del DL 34/2020, che non costituiscono oneri deducibili.
A differenza del modello “ordinario”, non sono invece previsti i riquadri relativi all’indicazione:
- delle somme corrisposte in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) e liquidazione coatta amministrativa;
- dei redditi erogati da altri soggetti;
- dei dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie.
Sottoscrizione del sostituto d’imposta
Il sostituto d’imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica 2026 anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Termine di consegna
I sostituti d’imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti le Certificazioni Uniche 2026 entro il 16.03.2026.
I sostituti d’imposta, in luogo della consegna della Certificazione Unica 2026 in formato cartaceo, possono trasmetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:
- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
L’utilizzo di tale modalità è comunque escluso qualora:
- la certificazione debba essere rilasciata agli eredi del soggetto deceduto;
- il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.
Rilascio di una nuova Certificazione relativa al 2025
Qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2025, prima dell’approvazione della Certificazione Unica 2026, ad esempio la Certificazione Unica 2025 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, deve rilasciare:
- la nuova Certificazione Unica 2026, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata;
- entro il suddetto termine del 16.3.2026.
Rilascio di una certificazione diversa dopo la trasmissione all’Agenzia delle Entrate
Nel caso in cui il sostituto d’imposta rilasci una Certificazione Unica 2026 diversa da quella trasmessa all’Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contribuente che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà:
- verificare i dati forniti dalla Certificazione Unica rilasciata;
- procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.
Sanzioni in caso di omessa, infedele o tardiva consegna della certificazione
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97).
Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “meramente formale” e quindi non sanzionabile.
Nel caso di clienti seguiti anche da uno Studio paghe, per la parte riferita al personale dipendente e assimilato, preghiamo di contattare il medesimo al fine di poter eventualmente unificare fin d’ora la compilazione e trasmissione della Certificazione Unica, anche per la parte relativa ai compensi di lavoro autonomo.
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Per quanto sopra si prega di compilare ed inviarci la scheda Trasmissione Modello CU che si allega entro il 28/02/2026.
Coloro che intendono avvalersi di questo studio per l’adempimento in questione sono pregati di trasmetterci entro la stessa data la documentazione necessaria in particolare:
– copia F24 pagati dal febbraio 2025 al gennaio 2026 con codice tributo 1040 con allegata copia delle fatture o quietanze ad esso relative;
– copia mastrino “debiti per ritenute d’acconto” preventivamente spuntato con la documentazione sopra citata.
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MODELLO 770
Il Modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2025, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2025 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.
Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
La trasmissione telematica del modello 770 riferito all’anno d’imposta 2025, deve essere effettuata entro il 31 Ottobre 2026.
A tal proposito si allega scheda, da compilare distintamente per ogni società da restituire allo studio entro il 28/02/2026.
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A disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
Cliente: _____________________________
SCHEDA TRASMISSIONE MOD. CU anno d’imposta 2025
| Modello CU anno d’imposta 2025
Relativa ai compensi di lavoro autonomo |
SI NO |
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Invio mod. CU anno 2025 – tramite cons. lavoro – tramite Studio Lombardi
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Cliente: _____________________________
SCHEDA TRASMISSIONE MOD. 770 anno d’imposta 2025
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Mod. 770
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SINO |
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Invio mod. 770 – tramite cons. lavoro – tramite Studio Lombardi
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