Come ogni anno per i sostituti d’imposta è previsto l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate la certificazione dei redditi corrisposti nell’anno precedente, esclusivamente in via telematica, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, tramite il modello cosiddetto “Certificazione Unica”.
In particolare, i sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2020 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 31 marzo mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario” deve essere effettuata entro il 9 marzo, in via telematica. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2020.
La Certificazione Unica, approvata da ultimo con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2020, riguarda:
- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, ecc.);
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, o derivanti da attività di vendita a domicilio;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73;
- i corrispettivi e i canoni relativi alle locazioni brevi, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario (art. 4 del DL 50/2017);
- alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.);
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- le relative ritenute operate;
- le detrazioni d’imposta effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti;
- i dati assicurativi INAIL.
- redditi che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi (redditi esenti);
- compensi corrisposti alle persone fisiche che hanno optato per l’applicazione del regime agevolato dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27del DL 98/2011) o dei “contribuenti forfettari” (introdotto dalla L. 190/2014), anche se non c’è stata applicazione di ritenute.
Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni attestanti:
- gli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, da rilasciare entro il 31 marzo 2020 ai percettori che deve continuare ad avvenire mediante l’apposito modello CUPE.
Si rammenta che i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare ai loro percipienti la Certificazione dei redditi corrisposti, anche in formato elettronico (ad esempio, via e-mail).
CONSEGNA AL CONTRIBUENTE DELLE CERTIFICAZIONI
Il sostituto d’imposta deve consegnare la Certificazione Unica al contribuente-sostituito utilizzando il modello “sintetico”, approvato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2020 in duplice copia in formato cartaceo, oppure in formato elettronico, a condizione che il contribuente abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla stampare per i successivi adempimenti.
Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2020.
SANZIONI
- In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni Certificazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000 euro per sostituto d’imposta.Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la Certificazione corretta viene trasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
- Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
- l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015).
- Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “meramente formale” e quindi non sanzionabile (art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97).
Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata
Le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere inviate:
- entro il termine previsto per la presentazione del modello 770;
- senza applicazione di sanzioni.
Nel caso di clienti seguiti anche da uno Studio paghe, per la parte riferita al personale dipendente e assimilato, preghiamo di contattare il medesimo al fine di unificare fin d’ora la compilazione e trasmissione della Certificazione Unica, anche per la parte relativa ai compensi di lavoro autonomo.
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Per quanto sopra si prega di compilare ed inviarci la scheda che si allega entro il 24/02/2020.
Coloro che intendono avvalersi di questo studio per l’adempimento in questione sono pregati di trasmetterci entro la stessa data la documentazione necessaria in particolare:
– copia F24 pagati dal febbraio 2019 al gennaio 2020 con codice tributo 1040 con allegata copia delle fatture o quietanze ad esso relative;
– copia mastrino “debiti per ritenute d’acconto” preventivamente spuntato con la documentazione sopra citata;
– copia eventuali fatture dei compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto pagati nel 2019 corrisposti a coloro che applicano il regimi fiscali agevolati quali il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011 (regime dei minimi) e il regime forfettario per gli autonomi art. 1 commi da 54 a 89 L. n. 190 del 2014.
MODELLO 770
Il Modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2019, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2019 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.
Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
La trasmissione telematica del modello 770 riferito all’anno d’imposta 2019, deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2020.
A tal proposito si allega scheda, da compilare distintamente per ogni società da restituire allo studio tramite fax entro il 24/02/2020.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.