Comunicazione al MIMIT dei dati sul bonus investimenti 2022 entro il 30 novembre
Entro il 30 novembre occorre inviare al Ministero delle Imprese e del made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo economico) la comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti riguardanti:
- il credito d’imposta per gli investimenti “4.0” (art. 1 commi da 1056 a 1058 della L. 178/2020),
- il crediti d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1 commi 200 ss. della L. 160/2019)
- il credito formazione 4.0 (art. 1 commi da 46 a 56 della L. 205/2017).
Comunicazione per i credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “4.0”
Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico tramite PEC secondo lo schema disponibile on line nel sito ministeriale e approvato con il DM 6 ottobre 2021 (Allegato 1) all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.
In caso di problemi tecnici il modello può essere inviato direttamente alla PEC della Direzione: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it
Lo specifico modello per tale agevolazione è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.
Con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 1 commi da 1056 a 1058 della L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Pertanto, in relazione agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022 la comunicazione va presentata entro il 30 novembre 2023.
Tale comunicazione non costituisce comunque presupposto per fruire dell’agevolazione.
Il comma 5 dell’art. 1 del DM stabilisce infatti che “l’invio del modello di comunicazione approvato con il presente decreto non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa”.
Lo stesso Ministero, nel comunicato del 20 maggio 2020, aveva infatti affermato: “Tale comunicazione, si precisa, è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti”.
L’adempimento in esame è ancora previsto sulla base del citato DM, nonostante nell’ambito del modello REDDITI 2023 siano state incrementate le informazioni da fornire in relazione agli investimenti agevolabili.
Comunicazione per i crediti R&S&I
Analoghe comunicazioni sono poi previste per il credito ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1 commi 200 ss. della L. 160/2019) e per il credito formazione 4.0 (art. 1 commi da 46 a 56 della L. 205/2017), approvate con due specifici decreti anch’essi datati 6 ottobre 2021, da presentare anch’esse entro il 30/11/2023.
Anche per tali agevolazioni la comunicazione non costituisce presupposto per la disciplina agevolativa.
Con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC secondo gli schemi disponibili on line sul sito del MIMIT all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.
In caso di problemi tecnici, come specificato sul sito ministeriale, il modello può essere inviato direttamente alla PEC della Direzione: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it.
Anche in tal caso il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Comunicazione per i crediti formazione 4.0
In merito poi al credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso secondo gli schemi disponibili online sul sito del MIMIT in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it
(o in caso di problemi tecnici, come specificato sul sito ministeriale, alla PEC della Direzione: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it). Analogamente ai precedenti, anche tale modello di comunicazione – Sezione B – va inviato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.
Cordiali saluti