Comunicazione opzione bonus edilizi soggetti Ires e partite iva
Entro il 15 ottobre 2022 i soggetti passivi dell’IRES ed i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, che hanno sostenuto spese nel 2021 relative ad interventi “edilizi” per i quali spettano detrazioni fiscali e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 10-quater comma 2-bis del DL 4/2022, inserito dall’art. 29-ter comma 1 del DL 1 marzo 2022 n. 17 (conv. L. 27 aprile 2022 n. 34).
Si ricorda che le comunicazioni presentate nel mese di ottobre 2022 ed entro il 15 ottobre, potranno essere annullate entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può essere trasmessa un’altra comunicazione interamente sostitutiva di quella trasmessa entro il termine.
Coloro che non riuscissero per qualche ragione a presentare la comunicazione entro il 15 ottobre 2022, potranno aderire all’istituto della c.d. “remissione in bonis” (vedi circolare 6 ottobre 2022 n. 33 – § 5.4) inviando le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate dal 16 ottobre al 30 novembre 2022 e pagando la sanzione di 250 euro (misura minima della sanzione prevista dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97) utilizzando il codice tributo “8114” indicato dalla ris. Agenzia delle Entrate 11 ottobre 2022 n. 58.
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.
Cordiali saluti.