L’istituto del concordato preventivo biennale (c.d. “CPB”) prevede la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP. L’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.

Il contribuente che accetta la proposta è tenuto a determinare le imposte, così come i contributi previdenziali, sulla base degli importi concordati; in linea generale, eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rilevano ai fini IRPEF/IRES, IRAP e dei contributi previdenziali.

A fronte della predeterminazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo sono riconosciuti alcuni vantaggi quali, a titolo esemplificativo, i benefici del regime premiale ISA e l’esclusione dagli accertamenti ex art. 39 del DPR 29.9.73 n. 600.

I contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 possono accedervi, ricorrendone le condizioni, per il biennio 2026-2027; a tali soggetti si affiancano i contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, intendono rinnovare l’adesione anche per il biennio 2026-2027.

L’adesione eventuale alla proposta di concordato biennale deve essere espressa all’interno della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2023 con scadenza il 31/10/2026.

Nella scheda allegata (Allegato 1), sono evidenziati in dettaglio i requisiti di accesso e gli altri aspetti relativi al Concordato Preventivo Biennale, a cui si rinvia per un inquadramento dettagliato di detto istituto.

Di seguito, si riepilogano, gli aspetti a nostro parere più rilevanti, per poter valutare la convenienza ad aderire a tale CPB

 

Determinazione del reddito e del valore della produzione per il Concordato Preventivo Biennale

Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo (ai fini IRPEF/IRES) ed il valore della produzione (ai fini IRAP) proposto per aderire al Concordato Preventivo Biennale, viene determinato dall’Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento disciplinato dagli artt. 8 e 9 del DLgs. 13/2024.

Tale procedimento prevede la compilazione tramite il software applicativo degli ISA (il tuo ISA 2026 CPB) del quadro P (o modello CPB) che è allegato al modello ISA relativo all’anno d’imposta 2025.

Nel suddetto quadro P dovrà essere indicato il Reddito d’impresa del 2025 (rettificato eliminando le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, le perdite su crediti ed i dividendi eventualmente percepiti) ed il valore della produzione dichiarato ai fini IRAP per l’anno 2025 (anche in questo caso rettificato eliminando le componenti sopra evidenziate).

Inserendo tali valori (reddito d’impresa 2025 e Valore della produzione 2025) nel software ISA applicativo degli ISA, si ottiene il reddito ed il valore della produzione da dichiarare per gli anni 2026 e 2027 in caso di accettazione della proposta di concordato.

Il reddito proposto in sede di CPB non tiene conto di diverse voci reddituali indicate agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024, riepilogate nella seguente tabella.

TABELLA 1: https://www.dropbox.com/scl/fi/e73jvb3dmfmw3b08ce50s/TABELLA-1.pdf?rlkey=tnci0zh7yqvpql8r1hf2fa65h&st=facvrl6o&dl=0

L’elenco delle voci da rettificare ai fini del CPB è stato integrato:

  • dall’art. 13 del DLgs. 81/2025, con l’inserimento della maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 216/2023 (c.d. “Super deduzione per nuove assunzioni”). L’integrazione ha effetto a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026;
  • dall’art. 7 co. 3-bis del DL 27.3.2026 n. 38 convertito, con l’inserimento della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti di cui all’art. 1 co. 427 – 436 della L. 30.12.2025 n. 199 (c.d. “Iper-ammortamenti”)

 

Imposte da pagare in caso di adesione al Concordato Preventivo Biennale

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, il reddito e il valore della produzione concordati, come rettificati dei componenti individuati, sono assoggettati a IRPEF, IRES o all’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario e IRAP.

Al fine di rendere più appetibile l’adesione al concordato, il DLgs. 108/2024 ha introdotto un regime opzionale attraverso il quale è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale

Base imponibile

L’imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra:

  • il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato;
  • il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia, per il concordato biennale 2026-2027, il reddito per il periodo 2025).

Aliquote d’imposta – Soggetti ISA

Per i soggetti che applicano gli ISA, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

  • per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l’aliquota è pari al 10%;
  • per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l’aliquota è pari al 12%;
  • per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l’aliquota è pari al 15%.

 

L’art. 20-bis co. 1-bis del D.Lgs. 13/2024 63 prevede che le aliquote agevolate (del 10%, 12% o 15%) possono essere applicate solo fino al raggiungimento dell’importo di 85.000,00 euro, mentre per la parte eccedente tale somma è applicata:

  • l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
  • l’aliquota del 24%, per i soggetti IRES.

 

Vincolo della accettazione della proposta di CPB

Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato, vale a dire il 2026 e 2027 (artt. 12 e 25 del Dlgs. 13/2024).

Pertanto, in caso di adesione al Concordato Preventivo Biennale, qualora il reddito effettivo dell’anno d’imposta 2024 e/o 2025, risulti inferiore al reddito concordato per il 2024 e 2025, dovranno essere dichiarati i redditi concordati e versate le imposte calcolate sul reddito concordato.

La convenienza economica per aderire al Concordato Preventivo Biennale, è legata, in buona sostanza, ad una aspettativa di redditi di impresa (derivanti dalla gestione ordinaria, quindi senza considerare le componenti straordinarie sopra evidenziate nel paragrafo della determinazione del reddito) per gli anni 2026 e 2027 superiori rispetto a quello determinato per il 2025.

 

Novità per coloro che avevano aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e rinnovano il CPB anche per il biennio 2026-2027   

REGIME PREMIALE ISA IN CASO DI RINNOVO DELM CPB

A partire dal CPB 2026-2027, il rinnovo del concordato viene premiato attraverso l’incremento di alcuni benefici del regime premiale ISA. In particolare, è disposto:

  • l’aumento a 70.000,00 euro annui della soglia di esonero per l’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e IRAP;
  • l’aumento a 100.000,00 euro annui della soglia di esonero per l’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA;
  • l’aumento a 100.000,00 euro annui della soglia di esonero per l’apposizione del visto di conformità e per la prestazione della garanzia per i rimborsi IVA;
  • l’anticipazione di 2 anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

 

Inoltre, per i contribuenti che hanno aderito per un primo biennio al CPB e decidono di rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027 è previsto il ricorso ai pagamenti rateali senza interessi per il versamento delle imposte dovute, per le medesime annualità, a titolo di saldo e acconto.

REGIME DEL REVVEDIMENTO 2020-2023 COLLEGATO AL RINNOVO DEL CONCORDATO PREVENTIVO 2026-2027

L’art. 29 del DLgs. 148/2026 ripropone il regime del ravvedimento, applicabile dai soggetti ISA che rinnovano l’adesione al concordato preventivo biennale relativamente al biennio 2026-2027. Sono pertanto esclusi dal regime del ravvedimento 2020-2023:

  • sia i contribuenti che aderiscono per la prima volta al CPB nel 2026;
  • sia i contribuenti che hanno aderito al CPB 2025-2026, non trattandosi di fattispecie di rinnovo del CPB.

Aderendo a questa misura, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva saranno inibite:

  • le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73, e quelle di cui all’art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;
  • relativamente alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023.

Possono accedere alla sanatoria i contribuenti che:

  • nelle annualità interessate hanno applicato gli ISA (salvo quanto specificato poco sotto;
  • aderiscono al concordato preventivo biennale 2026-2027 entro il 31.10.2026, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Base imponibile

La determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale del singolo contribuente, ricavandosi dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo o il valore della produzione netta già dichiarato al 12.8.2026 (data di entrata in vigore del DLgs. 148/2026) in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato in base al relativo punteggio ISA, come indicato nella tabella che segue.

Punteggio ISA Coefficiente di incremento del reddito
10 5%
Pari o superiore a 8 e inferiore a 10 10%
Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 20%
Pari o superiore a 4 e inferiore a 6 30%
Pari o superiore a 3 e inferiore a 4 40%
Inferiore a 3 50%

 

Aliquote

Anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali risente dell’affidabilità fiscale del contribuente; in particolare, per ciascun periodo d’imposta, alla base imponibile come sopra determinata viene applicata un’aliquota variabile in base ai criteri indicati nelle seguenti tabelle.

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali
Punteggio ISA Periodo d’imposta Aliquota
Pari o superiore a 8 2022 e 2023 10%
2020 e 2021 7%
Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 2022 e 2023 12%
2020 e 2021 8,4%
Inferiore a 6 2022 e 2023 15%
2020 e 2021 10,5%

 

Imposta sostitutiva dell’IRAP
Punteggio ISA Periodo d’imposta Aliquota
Qualsiasi 2022 e 2023 3,9%
2020 e 2021 2,73%

 

Soggetti esclusi da ISA

Il regime del ravvedimento 2020-2023 può essere applicato anche dai soggetti ISA che non determinano il reddito con criteri forfetari e che per una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2023 non hanno applicato gli ISA per effetto di:

  • una delle cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19 (svolgimento dell’attività in settori individuati, riduzione di ricavi e compensi di almeno il 33% rispetto al 2019, inizio attività nel 2021);
  • una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
  • esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. “soggetti multiattività”).

L’applicazione del regime del ravvedimento 2020-2023 è in ogni caso subordinata, anche per tali soggetti, al rinnovo del concordato preventivo biennale 2026-2027.

Determinazione della base imponibile in presenza di cause di esclusione dagli ISA

Per i soggetti che aderiscono alla sanatoria in presenza di una delle cause di esclusione dagli ISA espressamente indicate, la base imponibile è determinata, per l’annualità interessata, come differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato al 12.8.2026 e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%.

Analogo incremento si applica per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Aliquote d’imposta in presenza di cause di esclusione dagli ISA

Per i soggetti esclusi dagli ISA che possono comunque beneficiare della sanatoria l’aliquota dell’im­posta sostitutiva è fissa ed è pari al:

  • 12,5%, per le imposte sui redditi e relative addizionali;
  • 3,9%, per l’IRAP.
Soggetti esclusi dagli ISA
Imposta sostitutiva Periodo d’imposta Aliquota Riduzione dell’imposta*
Imposte sui redditi
e relative addizionali
Dal 2020 al 2023 12,5% 30% per tutti i periodi
IRAP Dal 2020 al 2023 3,9% 30% per tutti i periodi

* La riduzione non si applica per le imprese multiattività che aderiscono al ravvedimento.

Importo minimo

Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000,00 euro.

Termini di versamento

L’imposta sostitutiva su ogni annualità deve essere versata:

  • a partire dall’1.1.2027;
  • entro il 15.3.2027, in unica soluzione, o mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16.3.2027.

In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Atti che inibiscono il perfezionamento della sanatoria

Il ravvedimento non si perfeziona nel caso in cui il pagamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive è successivo alla notifica di:

  • processi verbali di constatazione;
  • schemi di atto di accertamento;
  • atti di recupero di crediti inesistenti.

Comunicazione dell’opzione per il regime del ravvedimento

I termini e le modalità di comunicazione dell’opzione per il regime del ravvedimento saranno stabiliti da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Cause di decadenza

La protezione dagli accertamenti di cui agli artt. 39 del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72 viene meno nel caso in cui:

  • il contribuente decada dal concordato preventivo biennale, per effetto di una delle cause di decadenza di cui all’art. 22 del DLgs. 13/2024;
  • il contribuente risulti destinatario di una misura cautelare, personale o reale, o venga rinviato a giudizio, per aver commesso nei periodi d’imposta dal 2020 al 2023 i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 (escluse le fattispecie individuate dagli artt. 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater 1), o i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
  • si verifichi il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
  • le cause di esclusione dagli ISA sopra indicate (cause legate al COVID-19, non normale svolgimento dell’attività e imprese multiattività) siano state dichiarate infedelmente.

 

PROROGA DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO IN CASO DI ADESIONE AL REGIME DEL RAVVEDIMENTO

I termini di accertamento (per imposte dirette e IVA) sono prorogati al 31.12.2029 nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • contribuente soggetto a ISA;
  • rinnovo del concordato preventivo biennale 2026-2027;
  • adesione al regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2020, 2021, 2022 e 2023.

La proroga dei termini per l’accertamento è limitata agli anni per i quali si è optato per l’applicazione del regime del ravvedimento.

Periodo d’imposta Termine originario Termine prorogato
per adesione al regime
del ravvedimento
2020 31.12.2026
(31.12.2025 in caso di regime premiale ISA)
31.12.2029
2021 31.12.2027
(31.12.2026 in caso di regime premiale ISA)
2022 31.12.2028
(31.12.2027 in caso di regime premiale ISA)
2023 31.12.2029
(31.12.2028 in caso di regime premiale ISA)

 

PROROGA DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO IN CASO DI RINNOVO DEL CPB 2026-2027

Per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio d’imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31.12.2026, sono prorogati al 31.12.2027 (a prescindere dall’applicazione del regime del ravvedimento).

Periodo d’imposta Termine originario Termine prorogato per adesione al concordato
2020 31.12.2026 31.12.2027
2021 31.12.2026
(solo soggetti che per il 2021 beneficiano
del regime premiale ISA)
2022 31.12.2026
(solo soggetti che per il 2022 rispettano
la tracciabilità dei pagamenti)

 

***

I clienti che potenzialmente rientrano nel Concordato Preventivo Biennale e fossero interessati a valutare la proposta dell’Agenzia delle Entrate per il biennio 2026-2027, possono contattare entro la fine del mese di settembre il nostro Studio.

Lo Studio, per la predisposizione della pratica di Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2026-2027, ha previsto un compenso pari ad € 600.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

Allegato 1- Il Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale e successive modificazioni e integrazioni).

Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

I fini dell’applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA 2026 CPB”.

La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto:

  • del reddito dichiarato e del livello di affidabilità relativi al periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta;
  • di possibili eventi straordinari occorsi durante il primo anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando il relativo campo del modello dichiarativo. Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

Adesione

I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027, entro il 31 ottobre 2026, mediante invio telematico del “Modello CPB 2026/2027”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026.

L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità alternative:

  • invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2025), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2026);
  • invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2026, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” indicando con il codice 1 (“Adesione”).

Questa seconda modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.

È possibile modificare una comunicazione di adesione già inviata trasmettendone una nuova entro i termini di adesione al CPB per il biennio 2026-2027, senza necessità di revocare la precedente.

Revoca

La revoca dell’adesione ad una proposta CPB, precedentemente accettata per il biennio 2026-2027, deve avvenire per via telematica, entro gli stessi termini previsti per l’adesione,

La revoca può essere comunicata entro i termini per l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027, con le seguenti modalità alternative:

  • in fase di invio della dichiarazione dei redditi, utilizzando la casella “Comunicazione CPB” con codice “3 – Revoca con flusso dichiarativo”. In tal modo, entro i termini di adesione al CPB, saranno revocate tutte le comunicazioni di adesione in precedenza inviate. Con questa modalità può essere inviata, unitamente alla dichiarazione dei Redditi, una eventuale nuova adesione al CPB;
  • tramite invio autonomo, utilizzando il frontespizio del modello REDDITI 2026, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 2 (“Revoca”). Anche in questo caso, la comunicazione ha natura non dichiarativa.

Requisiti

Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

TABELLA 2: https://www.dropbox.com/scl/fi/fb9x13l840xc0l4iubx4l/TABELLA-2.pdf?rlkey=sxps6lkpui7bkp29js6vxactu&st=kx663sry&dl=0

Condizioni ostative

Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del Concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di Concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero di soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato) con riferimento a società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al Concordato sia da parte dell’associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d’imposta.

La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

Oggetto del Concordato

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54 comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di cui agli articoli 54-bis, comma 1 e 54-quater del TUIR; redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale; la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023;

il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all’articolo 101 del TUIR; utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR;

la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023; la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare ove rilevanti, le componenti sopra citate, individuate ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto di Concordato.

Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Effetti del Concordato

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di Concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

  • sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto);
  • possono beneficiare di un’imposta sostitutiva ad aliquote ridotte sul maggior reddito concordato.

L’adesione al Concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto. 

Cessazione e decadenza del Concordato

Cessazione

Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività;
  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità’ fiscale);
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato;
  • adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • realizzazione, durante i periodi d’imposta oggetto di Concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero dei soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato) con riferimento a società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50 per cento;
  • partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al Concordato sia da parte dell’associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d’imposta.

 Decadenza

Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.

A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti se non regolarizzati a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis comma 3 DPR n. 600/1973, etc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Nel caso di decadenza dal Concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.