contributo a fondo perduto e credito di imposta per le imprese alberghiere
L’art. 1 co. 1 – 17 del DL 6.11.2021 n. 152 convertito prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto e di un credito d’imposta alle imprese alberghiere per le spese sostenute per la riqualificazione e la digitalizzazione delle strutture (vedi allegato A) contenente Avviso Pubblico del Ministero del Turismo).
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni:
- le imprese alberghiere;
- le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla L. 96/2006e dalle pertinenti norme regionali;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Gli incentivi sono riconosciuti anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle suddette attività imprenditoriali.
Interventi agevolabili
Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute in base all’art. 109 del TUIR, compreso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della “progettazione universale”, i seguenti interventi:
- interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi edilizi elencati all’art. 3 co. 1 lett. b), c), d), e.5) del DPR 380/2001(interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manufatti leggeri), funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti;
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall’ 9co. 2 del DL 83/2014 (ad esempio, impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti).
Spese ammissibili
Con avviso Min. Turismo 4.2.2022 sono state definite nel dettaglio le spese ammissibili (vedi allegato B).
Tra gli interventi di incremento dell’efficienza energetica sono incluse anche le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dall’art. 119 co. 7 del DL 34/2020 (avviso Min. Turismo 11.2.2022 – vedi allegato C).
Profili temporali
Sono agevolabili le spese sostenute per i suddetti interventi realizzati a decorrere dal 7.11.2021 (data di entrata in vigore del DL 152/2021) e fino al 31.12.2024.
Coordinamento con il precedente credito d’imposta ristrutturazione alberghi
Le disposizioni relative al nuovo credito d’imposta si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo l’1.2.2020 e non ancora conclusi al 7.11.2021 (data di entrata in vigore del DL), a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7.11.2021.
Agli interventi conclusi prima del 7.11.2021 continuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta e nei limiti delle risorse disponibili, le disposizioni di cui all’art. 79 del DL 104/2020 convertito, vale a dire il credito d’imposta nella misura del 65%.
Agevolazioni
Per tali interventi è previsto il riconoscimento di:
- un credito d’imposta;
- un contributo a fondo perduto.
Credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’80% delle spese sostenute per i suddetti interventi.
Tale credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli 61e 109 co. 5 del TUIR.
Contributo a fondo perduto
È altresì riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per i suddetti interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro, che può essere aumentato anche cumulativamente:
- fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
- fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l’imprenditoria femminile dall’ 53del DLgs. 198/2006, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani (età compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda), per le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
- fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le società la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Cumulabilità
I suddetti incentivi sono tra loro cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi.
Accesso alle agevolazioni
Per accedere alle agevolazioni occorre presentare, in via telematica, apposita domanda in cui si dichiara il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.
Il Ministero del Turismo, con avviso pubblicato in data 16 febbraio, ha comunicato la tempistica di avvio e accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle istanze ai fini del contributo e del credito d’imposta.
In particolare, ai sensi dell’art. 6 comma 1 dell’Avviso Pubblico del 23 dicembre 2021, il Ministero ha comunicato le seguenti date di avvio dell’operatività e accessibilità della piattaforma informatica:
– a partire dal giorno 21 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
– a partire dalle ore 12 del 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format on line, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.
A norma dell’art. 8 del citato Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti, fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse disponibili.
L’esaurimento delle risorse sarà comunicato con Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del Turismo pubblica poi l’elenco dei beneficiari.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata alternativamente:
– dal presidente del collegio sindacale;
– da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;
– da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’Albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
dal responsabile del CAF.
Modalità di utilizzo delle agevolazioni
Credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione con il modello F24, ai sensi dell’ 17del DLgs. 241/97, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati;
- nei limiti dell’importo concesso dal Ministero del Turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento;
- senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all’ 34co. 1 della L. 388/2000 e di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
Il credito d’imposta è inoltre cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, si applicano le disposizioni di cui al provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847.
Contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento.
È possibile tuttavia ricevere, dietro apposita domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria o cauzione.
Irrilevanza fiscale
Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Limiti comunitari
Gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti “de minimis” e dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale aiuti di Stato.
Incumulabilità con altre agevolazioni
Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.