CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0

Dal 1° gennaio 2023 sono operative le nuove aliquote del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0.

Le aliquote vigenti nel 2022 continuano ad essere applicabili per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022 se effettuati entro il 30 settembre 2023 (termine così prorogato dalla legge di Bilancio 2023).

La presente circolare intende riepilogare la disciplina in oggetto, evidenziando poi taluni casi pratici.

I SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Possono fruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0, disciplinato dall’art. 1, c. da 1051 a 1063, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente:

– dalla forma giuridica;

– dal settore economico di appartenenza;

– dalla dimensione;

– dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse:

– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o in altre procedure concorsuali (anche ove i procedimenti per la dichiarazione di talune delle predette situazioni siano ancora in corso);

– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, § 5).

 

GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi nell’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016).

In particolare, i beni agevolabili si dividono nelle seguenti tre categorie:

1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Rientrano, ad esempio, macchine utensili destinate ad una serie di operazioni (asportazione, assemblaggio, giunzione e saldatura, ecc.); robot e sistemi robotizzati; magazzini automatizzati e interconnessi; ecc.;

2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità. In tale categoria rientrano, ad esempio, sistemi di misura (a coordinate e non) per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto; sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali); sistemi intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici; strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso, in modo da consentire il monitoraggio delle prestazioni dei prodotti nel tempo;

3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. In tale categoria rientrano, tra l’altro, postazioni di lavoro adattabili in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori; sistemi per il sollevamento/traslazione di carichi o oggetti esposti ad alte temperature; dispositivi wearable e di realtà aumentata nonché apparecchiature di comunicazione tra operatore e sistema produttivo; interfacce uomo-macchina (Human Machine Interface, HMI) intelligenti.

Sono esclusi dell’agevolazione gli investimenti in:

– beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

– fabbricati e le costruzioni;

– beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016, ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);

– beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

LE ALIQUOTE

Per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sono riconosciute le aliquote agevolative fissate dall’art. 1, c. 1057-bis, legge n. 178/2020, pari a:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione, che dovranno essere individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze (non ancora emanato).

Per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia gli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e al versamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, che saranno effettuati (vale a dire completati) entro il 30 settembre 2023, continuano ad essere riconosciute le aliquote agevolative previste per il 2022, fissate dall’art. 1, c. 1057, legge n. 178/2020, pari a:

– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 20% del costo, per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti che supera i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

 

QUANDO PUO’ ESSERE UTILIZZATO IL CREDITO DI IMPOSTA

Il beneficio spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Pena la revoca del beneficio, è necessario conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento della norma di riferimento.

Le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi nell’allegato A alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale della perizia o dell’attestato può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa.

 

ALCUNI ESEMPI NUMERICI

CASO 1: “NUOVI” INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2023 DI IMPORTO MINORE A 2,5 MILIONI DI EURO

Risparmio %

Si ipotizzi che un’impresa nel 2023 effettui investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0 per un totale di 800.000 euro + IVA.

Se gli investimenti non sono stati prenotati entro il 31 dicembre 2022, spetta il credito d’imposta vigente dal 1° gennaio 2023, che per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro è riconosciuto nella misura del 20%.

L’impresa, quindi, beneficerà di un credito di imposta pari a 160.000 euro (800.000×20%).

Costi sostenuti Credito di imposta spettante % di risparmio
800.000 160.000 20%, a cui va aggiunto il risparmio di imposta ai fini Ires o Irpef e Irap derivante dalla alla deducibilità del costo dell’investimento mediante il processo di ammortamento e dalla detassazione del credito di imposta

 

CASO 2: INVESTIMENTI PRENOTATI NEL 2022

Risparmio %

Si ipotizzi che un’impresa nel 2022 abbia effettuato investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0 per un totale di 1.400.000 euro e che entro il 31 dicembre 2022 abbia prenotato un ulteriore investimento di 356.000 euro.

In tal caso:

– se l’investimento sarà effettuato entro il 30 settembre 2023 (nuovo termine fissato dalla legge di Bilancio 2023), spetta il credito di imposta vigente nel 2022. Poiché nel 2022 l’impresa ha effettuato investimenti per un importo non superiore a 2,5 milioni di euro, il nuovo investimento ricadrà nel primo scaglione con aliquota al 40% e il credito d’imposta spettante su tale investimento sarà pari a 142.400 euro (356.000×40%);

– se l’investimento sarà effettuato oltre il 30 settembre 2023, spetta il credito di imposta vigente dal 1° gennaio 2023. Se anche nel 2023 l’impresa effettuerà investimenti per un importo non superiore a 2,5 milioni di euro, il nuovo investimento nel primo scaglione con aliquota al 20% e il credito d’imposta spettante su tale investimento sarà pari a 71.200 euro (356.000×20%).

Investimento prenotato entro il 31 dicembre 2022 ed effettuato entro il 30 settembre 2023
Costo sostenuto Credito di imposta spettante % di risparmio
356.000 142.400 40%, a cui va aggiunto il risparmio di imposta ai fini Ires o Irpef e Irap derivante dalla alla deducibilità del costo dell’investimento mediante il processo di ammortamento e dalla detassazione del credito di imposta
Investimento prenotato entro il 31 dicembre 2022 ed effettuato oltre il 30 settembre 2023
Costi sostenuti Credito di imposta spettante % di risparmio
356.000 71.200 20%, a cui va aggiunto il risparmio di imposta ai fini Ires o Irpef e Irap derivante dalla alla deducibilità del costo dell’investimento mediante il processo di ammortamento e dalla detassazione del credito di imposta

 

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Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale necessità in merito.

 

Cordiali saluti