La presente per comunicare che entro il 07.09.2020 dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione delle spese ammissibili per fruire del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro introdotto dall’art. 125 del DL 34/2020 (vedi modello allegato).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata);
  • gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole (circ. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 20, § 2.1).

Ambito oggettivo

Sono agevolabili le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020 relative a:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (occorre conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.2);
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Nozione di sanificazione

Con riferimento alle attività di “sanificazione”, in considerazione della ratio legis del credito d’imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID 19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti (circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.1).
Occorre quindi, in primis, fare riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.4.2020, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d’impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi.

Sarà cura degli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo (circ. Agenzia delle Entrate 25/2020, § 3.2.1).

Inoltre, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

Pulizia dell’impianto di condizionamento

L’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di sanificazione oggetto dell’agevolazione.

Sono invece agevolabili le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare “la capacità filtrante del ricircolo” attraverso, ad esempio, la sostituzione dei “filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate”, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati (circ. Agenzia delle Entrate 25/2020, § 3.2.2).

Ambito temporale

Il credito adeguamento spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
Ai fini dell’imputazione delle spese, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, per le società il principio di competenza (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020).

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta “teorico” spetta:

  • nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
  • fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (limite previsto per il credito d’imposta e non per le spese agevolabili; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020);

Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.

  • nel limite complessivo di spesa previsto per l’agevolazione, fissato in 200 milioni di euro.

Comunicazione delle spese

Al fine di beneficiare dell’agevolazione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili (provv. Agenzia delle Entrate 259854/2020):

  • in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzando l’apposito modello;
  • direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
  • dal 20.7.2020 al 7.9.2020.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese per la sanificazione e l’acquisito di DPI sostenute dall’1.1.2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2020.

Misura del credito effettivamente spettante

Al fine di garantire il rispetto del suddetto limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La percentuale sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro l’11.9.2020.

Irrilevanza fiscale dell’agevolazione

Il credito d’imposta, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).

Comunicazione della cessione del credito

La comunicazione della cessione del credito sanificazione è effettuata (provv. Agenzia delle Entrate 259854/2020):

  • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale del credito d’imposta;
  • esclusivamente a cura del soggetto cedente;
  • utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità.
Dopo la comunicazione dell’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

Lo Studio resta ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o necessità.

Cordiali saluti

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Allegato:

  • Istruzioni per la compilazione della comunicazione
  • Modello di comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione