PREMESSA

E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale del 17.03.2020 serie generale n. 70 il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 cd. “Cura Italia”.

Il decreto è suddiviso in cinque parti:

  1. finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;
  4. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
  5. misure di sostegno per specifici settori economici.

Di seguito un breve accenno ai primi due titoli del decreto, evidenziando successivamente le misure ritenute maggiormente significative per i clienti, relative in particolare ai titoli III, IV e V del decreto e rimandando a successivi contributi eventuali approfondimenti ove necessari.

Titolo IMisure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

La prima parte del Decreto Marzo cura Italia è dedicata al finanziamento del sistema sanitario e protezione civile, con un investimento di circa 3,5 miliardi.

Titolo IIMisure a sostegno del lavoro

La seconda parte è dedicata al sostegno del reddito dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, con la previsione di circa 10 miliardi di spese.

Queste spese sono dedicate sostanzialmente agli ammortizzatori sociali, quali Cassa Integrazione Guadagni anche straordinaria, Fondo Integrazione Salariale, e contributi e voucher anche per gli autonomi.

La cassa integrazione si potrà chiedere per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 e sarà a disposizione di tutte le aziende comprese quelle con anche un solo dipendente e verrà estesa a tutti i settori non coperti, compresi agricoltura e pesca, a eccezione del lavoro domestico.

E’ previsto il congedo parentale per 15 giorni o in alternativa si potranno ottenere voucher di 600 euro per baby-sitting e congedi parentali e permessi per i genitori di figli  minori di 12 anni, in considerazione della chiusura delle scuole (i permessi potranno essere di 15 giorni con garanzia del 50% della retribuzione) e maggiori tutele per i genitori di figli con handicap.

Vengono ampliati i permessi previsti dalla Legge 104 per i mesi di marzo e aprile; il periodo trascorso obbligatoriamente in quarantena viene equiparato alla malattia ma non valido per il periodo di comporto; confermata l’applicazione del reddito di cittadinanza e della NASPI.

Il decreto prevede una indennità di 600 euro per il mese di marzo (si vedrà poi il seguito nel decreto aprile), che non concorrerà alla formazione del reddito, a favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche verso società e associazioni sportive dilettantistiche) iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

L’indennità sarà erogata dall’INPS ma solo nei limiti degli importi stanziati e a seguito di presentazione di apposita istanza.

In merito ai professionisti iscritti nelle apposite Casse previdenziali saranno queste ultime ad intervenire.

Per i dettagli e sulle misure descritte occorre rivolgersi al proprio consulente del lavoro.

Viene inoltre spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

Entro lo stesso termine le Onlus iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, possono approvare i propri bilanci anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Prevista la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici del periodo 23 febbraio 31 maggio 2020 che dovranno essere versati entro il 10 giugno 2020.

Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Si prevede la sospensione del pagamento delle rate di mutui e prestiti attraverso il potenziamento delle varie forme di garanzia per il sistema bancario.

Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 – D.L. 17/3 2020, n. 18)

Alle PMI con esposizioni debitorie “in bonis” al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un autocertificazioni in cui dichiarano di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”:

  1. non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
  2. sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
  3. viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Si precisa che possono beneficiare delle misure in esame, le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Fondo solidarietà mutui “prima casa” (cd. “Fondo Gasparrini” Art. 54 D.L. 17/3/2020, N. 18)

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore decreto legge Cura Italia, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

  1. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
  2. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione

ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

E’ previsto inoltre che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26 del decreto legge n. 9/2020.

Misure di sostegno finanziario alle imprese (Art. 55 – D.L. 17/3/2020, n. 18)

Il DL “cura Italia” prevede, attraverso la riscrittura integrale dell’art. 44-bis del DL 34/2019, la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE nella disponibilità delle società; il beneficio è ammesso anche se le imposte anticipate non sono materialmente iscritte in bilancio.

L’agevolazione è condizionata alla cessione di crediti deteriorati; le perdite e le eccedenze ACE sono computate in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti, tenendo però conto che i crediti in questione possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro.

I crediti d’imposta rivenienti dalla trasformazione sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 senza limitazioni di importo.

TITOLO IV – MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Questa parte del decreto è rivolta alle misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese e prevede la sospensione degli adempimenti e i versamenti tributari diversificati per categoria di contribuenti e settori di attività. Di seguito si riepilogano le principali misure.

Differimento per tutti dei versamenti dal 16.3.2020 al 20.3.2020

L’art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 dispone il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:

  • nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
  • in scadenza il 16.3.2020.

Rientrano quindi nella proroga al 20.3.2020, ad esempio:

  • tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
  • il versamento dell’IVA relativa a febbraio;
  • il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
  • il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
  • i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti di seguito esaminati.

Versamento del saldo IVA

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro:

  • il 30.6.2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020;
  • oppure il 30.7.2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

Differimento per tutti degli altri adempimenti tributari

L’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18 dispone la sospensione:

  • degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020;
  • nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Ad esempio, rientrano nel differimento in esame:

  • la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30.4.2020;
  • la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
  • la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);
  • il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
  • i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quel­li relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020).

Certificazioni del sostituto d’imposta e comunicazioni di dati per la pre­com­pilata

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dall’art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, relativa alla:

  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
  • consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);
  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Effettuazione degli adempimenti sospesi

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.

Soggetti che svolgono attività in determinati settori mag­gior­mente colpiti dall’emergenza

Ai sensi dell’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, i termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Con l’art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18, tale sospensione viene estesa ai seguenti soggetti:

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marit­timo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seg­giovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017.

Versamenti IVA del mese di marzo

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e tutti gli altri soggetti sopra indicati, sono inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

Versamento della quota contributiva a carico del lavoratore

In relazione alla sospensione disposta dall’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, l’INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.

Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche all’estensione della sospensione disposta dall’art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Versamento del saldo IVA

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e so­cietà sportive

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL si applica fino al 31.5.2020.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro

Ai sensi dell’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • all’IVA;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Pertanto, chi non svolge una delle attività indicate nel precedente § 4 e nel precedente periodo d’imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 20.3.2020, salvo quanto indicato nei successivi § 6 e 7 in relazione a determinati territori maggiormente colpiti.

Versamento della quota contributiva a carico del lavoratore

In relazione alla sospensione disposta dall’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, l’INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.

Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche alla sospensione disposta dall’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18.

Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell’art. 62 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Versamento del saldo IVA

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.

soggetti residenti o con sede operativa nelle province di bergamo, cremona, lodi e piacenza

Ai sensi dell’art. 62 co. 3 del DL 17.3.2020 n. 18, la sospensione dei versamenti IVA che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020 si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;
  • a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell’art. 62 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Soggetti residenti o con sede operativa nei primi Comuni “zona rossa”

Per effetto del DM 24.2.2020 e dell’art. 62 co. 4 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi:

  • scadenti nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020;
  • nei confronti dei soggetti che, alla data del 21.2.2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio delle prime “zone rosse”, cioè:
  • nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, ubicati nella Regione Lombardia;
  • nel Comune di Vo’, ubicato nella Regione Veneto.

Effettuazione dei versamenti fiscali sospesi

Ai sensi dell’art. 62 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Non Effettuazione delle ritenute

Ai sensi del DM 24.2.2020, i sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei suddetti Comuni non operano:

  • le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73;
  • nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020.

Sospensione dei versamenti contributivi

Ai sensi dell’art. 5 del DL 2.3.2020 n. 9, nei suddetti Comuni sono sospesi i termini relativi:

  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
  • in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 30.4.2020.

Versamento della quota contributiva a carico del lavoratore

Al riguardo, l’INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.

Versamento dei contributi sospesi

I versamenti contributivi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a far da­­ta dall’1.5.2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

Non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Ai sensi dell’art. 62 co. 7 del DL 17.3.2020 n. 18, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:

  • i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.3.2020;
  • a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Rilascio di un’apposita dichiarazione

Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

Versamento delle ritenute non operate

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’ac­conto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

sospensione per il pagamento di atti impositivi

Ai sensi degli artt. 67 e 68 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi, dall’8.3.2020 al 31.5.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa in sostanza qualsiasi attività impositiva, come, ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione.

Per alcune tipologie di atti impositivi, sono sospesi i termini di versamento.

Accertamenti esecutivi e avvisi di addebito

Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Lo stesso dicasi per gli accertamenti in materia di tributi locali che, dall’1.1.2020, grazie alla legge di bilancio 2020, sono esecutivi (nel senso che, successivamente all’accertamento, non c’è più la fase intermedia rappresentata dalla notifica della cartella di pagamento, ma subito l’esecuzione).

Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme, che presuppongono, per i tributi erariali, l’av­venuto affidamento delle somme all’Agente della riscossione.

Ciò significa che, ad esempio, se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

Dovrebbero essere sospese, ma il punto non può ancora essere dato per pacifico, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l’atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.

La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l’unica modalità di riscossione per i contributi INPS. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.

Cartelle di pagamento

 Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.

Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo. Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora.

Del pari, non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme.

Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.

Avvisi bonari

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.

Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

Altri atti impositivi

La sospensione dall’8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento.

Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:

  • avvisi di recupero dei crediti d’imposta;
  • accertamenti con adesione stipulati prima dell’accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
  • avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
  • accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro.

Sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori domestici

Ai sensi dell’art. 37 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria:

  • dovuti dai datori di lavoro domestico;
  • in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 31.5.2020.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi sono effettuati:

  • in un’unica soluzione entro il 10.6.2020;
  • senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei versamenti del preu sugli apparecchi da gioco

Ai sensi dell’art. 69 del DL 17.3.2020 n. 18, sono prorogati al 29.5.2020 i termini per il versamento:

  • del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) e b) del TULPS e del canone concessorio;
  • in scadenza entro il 30.4.2020.

Effettuazione dei versamenti sospesi

Le somme dovute possono essere versate in 8 rate mensili di pari importo, di cui:

  • la prima entro il 29.5.2020;
  • le successive entro l’ultimo giorno del mese;
  • l’ultima entro il 18.12.2020.

Sono dovuti gli interessi legali (pari allo 0,05% annuo), calcolati giorno per giorno.

TITOLO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Questa parte si occupa più in generale del sostegno ai vari settori economici sono introdotti vari fondi, agevolazioni o bonus destinati a settori o tipologie di consumatori diversi.

Spese di sanificazione (credito d’imposta)

È previsto per il 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a un massimo di 20mila euro. Dote: 50 milioni.

Negozi e botteghe (credito d’imposta affitti)

Il Dl introduce un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di affitto di negozi e botteghe (immobili della categoria C/1) ma solo per il mese di marzo 2020.

Agricoltura e pesca (fondi)

Nasce un fondo da 100 milioni per le imprese agricole, della pesca e dall’acquacoltura. Servirà a coprire in modo integrale i costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni sui mutui. Viene inoltre incrementato di 50 milioni il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti. Infine, nell’ambito dei contributi della Politica agricola comune, gli agricoltori potranno richiedere anticipi fino al 70% anziché, come oggi, fino al 50%.

Trasporto aereo (Fondo di solidarietà)

Oltre alla norma per la creazione di una Newco pubblica per Alitalia, il Dl stanzia 200 milioni per il Fondo di solidarietà per il settore aereo. Finanzierà gli ammortizzatori sociali, inclusi quelli per Air Italy.

Editoria (credito d’imposta per investimenti pubblicitari)

Viene rafforzato il credito d’imposta per investimenti pubblicitari nel settore dell’editoria. Per il triennio 2020-2022, il “bonus” sarà concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali. Dote: 32,5 milioni.

Turismo e spettacolo (voucher)

Le disposizioni sul rimborso o il riconoscimento di un voucher da consumare entro l’anno, introdotte dal decreto n. 9 del 2 marzo, vengono estese anche ai contratti di soggiorno (mentre erano valide solo per titoli di viaggio e pacchetti turistici). Inoltre viene stabilito il diritto a un voucher di pari importo, da utilizzare entro un anno dall’emissione, anche per biglietti relativi a manifestazioni, spettacoli vari inclusi cinema e teatro o relativi a musei e luoghi culturali. Bisognerà presentare un’apposita domanda facendo riferimento alla sospensione dell’evento causa emergenza coronavirus. Arriva inoltre un fondo da 130 milioni per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.

Artisti e autori (Siae)

Una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla Siae per “copia privata” andrà al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base a un contratto di mandato con gli organismi di gestione collettiva (legge 633/1941).

Scuola (fondi didattica a distanza)

Sono previsti poi per le scuole 85 milioni per potenziare la didattica a distanza. In particolare, 10 milioni vanno all’acquisto di licenze per piattaforme, 5 milioni sono diretti alla formazione del personale scolastico, 70 milioni consentiranno di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispostivi digitali individuali (tablet, laptop).

Taxi

Stanziati 2 milioni per supportare i tassisti che installano paratie divisorie tra il posto guida e i sedili riservati ai clienti.

Donazioni emergenza coronavirus

Persone fisiche ed enti non commerciali beneficeranno di una detrazione fiscale del 30%, fino a 30mila euro, per donazioni legate all’emergenza coronavirus in favore dello Stato, amministrazioni locali, istituzioni o fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.

Bilanci 2019: per la convocazione delle assemblee termine esteso a 180 giorni

Tutte le società di capitali potranno convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie.

Novità anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee: soci e azionisti possono partecipare anche con modalità telematiche. Le S.r.l. potranno consentire l’espressione del voto mediante consultazione scritta.

Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.

A disposizione per chiarimenti eventualmente necessari.

Cordiali saluti