DECRETO MILLEPROROGHE (DL n. 202/2024) – PRINCIPALI NOCITA’ 

Con il DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. decreto “Milleproroghe”)., pubblicato sulla G.U. 27.12.2024 n. 302, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini.

Il DL 202/2024 è entrato in vigore il 28.12.2024, giorno successivo alla sua pubblicazione.

PROROGA DELL’ESCLUSIONE IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI

L’art. 3 co. 10 del DL 202/2024 rinvia all’1.1.2026 l’applicazione delle novità IVA previste dall’art. 5 co. 15-quater del DL 21.10.2021 n. 146 per gli enti associativi.

In sostanza, viene prorogato per un altro anno il regime di “decommercializzazione” IVA dei corrispettivi specifici ricevuti dagli enti associativi per talune operazioni effettuate verso soci e tesserati in conformità alle finalità istituzionali (art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72).

Ne consegue che soltanto a partire dall’1.1.2026 tali operazioni saranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta e assoggettate, nella maggior parte dei casi, al regime di esenzione.

Per effetto della proroga disposta dall’art. 3 co. 10 del DL 202/2024, continuano a essere escluse da IVA fino al 31.12.2025 le seguenti operazioni previste dall’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti, ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti dei rispettivi associati e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali (art. 4 co. 4 del DPR 633/72);
  • cessioni di pubblicazioni, da parte delle citate associazioni, effettuate prevalentemente verso i propri associati (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
  • somministrazioni di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale, rese a favore di soci, associati o partecipanti, rese dietro pagamento di corrispettivi specifici presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, sempreché l’attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art. 4 co. 6 del DPR 633/72).

L’esclusione da imposta resta subordinata al rispetto dei requisiti statutari previsti dall’art. 4 co. 7 del DPR 633/72.

Dall’1.1.2026, le richiamate previsioni di esclusione da IVA verranno abrogate e le medesime diverranno rilevanti ai fini dell’imposta.

Contestualmente, verranno introdotte nuove ipotesi di esenzione nell’art. 10 del DPR 633/72.

In particolare, saranno esentate le seguenti operazioni:

1)         prestazioni di servizi, e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in con­formità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2)         prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3)         cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni pro­pa­gan­distiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1), organizzate a loro esclusivo profitto;

4)         somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale, sempreché l’attività di sommini­stra­zione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.

L’applicazione di tali esenzioni è subordinata alla condizione che esse non provochino distorsioni della concorrenza e che siano rispettati alcuni requisiti statutari da parte dell’ente.

Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione imporrà agli enti, in linea generale, di assolvere gli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (fatturazione, dichiarazione, ecc.).

Le operazioni esenti, inoltre, concorreranno alla formazione del volume d’affari (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 25.2.2022 n. 5).

 PRESTAZIONI SANITARIE – DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA IN AMBITO B2C – ESTENSIONE AL PRIMO TRIMESTRE 2025

L’art. 3 co. 6 del DL 202/2024 ha disposto la proroga al 31.3.2025 del divieto di fatturazione elettronica previsto dall’art. 10-bis del DL 119/2018.

Pertanto, ancora per il primo trimestre del 2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo:

  • ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
  • ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018, che sono state direttamente oggetto di proroga).

Il divieto opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B.

Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).

CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTURAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICO/ALBERGHIERE – PROROGA PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AL 31.10.2025

L’art. 14 co. 1 del DL 202/2024 prevede la proroga dal 31.12.2024 al 31.10.2025 del termine ultimo per effettuare gli investimenti agevolabili ai fini della concessione dei contributi a fondo perduto e del credito d’imposta per le imprese turistico/alberghiere, disciplinato dall’art. 1 del DL 6.11.2021
n. 152.

ACCESSO AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – PROROGA DEL REGIME TRANSITORIO PER LE ONLUS

L’art. 12 del DL 202/2024, modificando ulteriormente l’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, estende al 2025 la disciplina transitoria in materia di 5 per mille dell’IRPEF applicabile alle ONLUS.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 23.7.2020, a decorrere dal 2022 il 5 per mille può essere destinato, tra l’altro, al sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS; tuttavia, in via transitoria, per le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del 5 per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal quinto anno successivo a quello di operatività del RUNTS (avvenuta il 23.11.2021), quindi dal 2026.

Fino al 31.12.2025, le suddette ONLUS continuano di conseguenza ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER ADEMPIERE ALL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFICI

L’art. 13 del DL 202/2024 proroga dal 31.12.2024 al 31.3.2025 il termine entro cui adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.

La proroga interviene sull’art. 1 co. 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

La stipula dell’assicurazione è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La proroga è dovuta alla mancata emanazione del decreto attuativo, che definirà le modalità di:

  • individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
  • determinazione e adeguamento periodico dei premi, tenuto conto anche del principio di mutualità;
  • coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
  • aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.

 

AIUTI DI STATO IN MATERIA DI IMU – PROROGA DEL TERMINE DI REGISRAZIONE 

L’art. 3 co. 1 del DL 202/2024 proroga al 30.11.2025 il termine entro cui i Comuni devono adempiere agli obblighi di indicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in relazione alle misure straordinarie, in materia di IMU, adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19.

In conseguenza della proroga sopra illustrata, l’art. 3 co. 2 del DL 202/2024 stabilisce che, con esclusivo riferimento alle predette misure straordinarie relative all’IMU, è differita al 30.11.2025 anche la sospensione della responsabilità patrimoniale prevista per l’inadempimento degli obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 31-octies co. 1 del DL 137/2020.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.