DECRETO DEL MIMIT CON L’ELENCO DEGLI INCENTIVI PRECLUSI ALLE IMPRESE SENZA POLIZZA CATASTROFALE

Il MIMIT, con un decreto pubblicato il 25.7.2025, ha introdotto il requisito dell’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi tra quelli da valutare ai fini dell’accesso ad alcune agevolazioni di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

L’adempimento dell’obbligo assicurativo in questione deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

Come già evidenziato nelle ns. Circolari n. 12 e 16/2025 (a cui si rinvia per eventuali approfondimenti), se le imprese destinatarie dell’obbligo non adempiono, di tale inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali” (art. 1 co. 102 L. 213/2023).

Il MIMIT, in una FAQ, ha chiarito che la disciplina delle sanzioni non ha carattere autoapplicativo, posto che la norma, nello statuire che dell’inadempimento “si deve tener conto”, non determina in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione.

Pertanto, è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misurecoerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39“.

Incentivi preclusi di competenza del MIMIT

Per le misure di propria competenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato in data 25.7.2025 sul proprio sito istituzionale (www.mimit.gov.it) il DM 18.6.2025, che adegua la disciplina degli incentivi di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero alla normativa sull’obbligo per le imprese di dotarsi di polizze catastrofali.

Le imprese tenute all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali che non abbiano adempiuto nei termini di legge non potranno quindi accedere alle misure individuate nel DM.

In particolare, le agevolazioni di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per l’accesso alle quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale sono le seguenti:

  • “Contratti di sviluppo” (art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112 e DM 9.12.2014);
  • “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” (DM 24.3.2022);
  • “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” (DM 4.1.2021 e DM 30.7.2025);
  • “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” (DM 24.9.2014);
  • “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare” (DM 11.6.2020);
  • “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” (DM 29.10.2020);
  • “Mini contratti di sviluppo” (DM 12.8.2024);
  • “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” (DM 3.7.2015);
  • “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” (DM 13.11.2024);
  • “Finanziamento di start-up” (DM 11.3.2022);
  • “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” (DM 3.3.2022).

Si tratta delle sole misure di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del made in Italy; per un’indicazione completa delle misure alle quali è precluso l’accesso in caso di mancata stipulazione della polizza catastrofale si devono attendere i corrispondenti provvedimenti delle altre amministrazioni.

Le disposizioni contenute nel DM 18.6.2025 si applicano alle domande di agevolazioni presentate successivamente alle date entro cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi all’obbligo di stipulazione della polizza catastrofale e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto stesso (avvenuta il 25.7.2025).

Termini per adempiere (remind)

Si ricorda (cfr. ns Circolare 16/2025) che il termine inizialmente previsto per adeguarsi all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali era il 31.12.2024, prorogato al 31.3.2025 dall’art. 13 co. 1 del DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”), conv. L. 21.2.2025 n. 15. Questo termine è stato ulteriormente prorogato dal DL 28.3.2025 n. 39, convertito con modificazioni nella L. 78/2025, il quale ha stabilito scadenze differenziate in base alle dimensioni dell’impresa.

Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è stato rinviato al 31.12.2025 dall’art. 19 co. 1-quater del DL 202/2024 convertito.

Termine per le grandi imprese

Per le grandi imprese, la polizza catastrofale doveva essere stipulata entro il 31.3.2025, con la previsione che le sanzioni si applichino decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (dal 30 giugno).

Per grandi imprese si intendono quelle che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti (secondo la definizione della direttiva delegata (UE) 2023/2775):

  1. a) totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
    b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
    c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

Termine per le medie imprese

Le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro l’1.10.2025.
Per medie imprese si intendono quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

Termine per le piccole e micro imprese

Le piccole e micro imprese devono assicurarsi entro il 31.12.2025.
Sono piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, mentre sono micro imprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

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Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.