È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 (in vigore dal 23 marzo), il Decreto-legge n. 41/2021, altresì detto Decreto Sostegni.
Le principali novità per imprese e lavoratori autonomi riguardano:
- Nuovo contributo a fondo perduto;
- Proroga periodo sospensione attività agente della riscossione;
- Proroga termini precompilata iva;
- Annullamento carichi e proroga Rottamazione ter e saldo e stralcio;
- Definizione avvisi bonari non spediti.
Con la presente circolare si analizza in particolare il nuovo contributo a fondo perduto.
Requisiti per accedere al contributo a fondo perduto
Il decreto “Sostegni” ha introdotto all’art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus.
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché agricola, titolari di partita iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019.
Sono altresì inclusi quali possibili beneficiari del contributo, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.
Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto).
Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
- soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021, con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto
- soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”)
- enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi a cui fare riferimento sono rispettivamente i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.
Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), secondo la tabella di seguito riportata:
La misura del contributo
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Per l’individuazione del fatturato e corrispettivi rileva la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, per cui sarebbero applicabili i criteri previsti con riferimento al contributo del DL “Rilancio”.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
In sostanza, il nuovo contributo è calcolato:
- partendo da fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019;
- dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno;
- calcolando la differenza tra i suddetti importi;
- se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 risulta inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di ricavi/compensi 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell’agevolazione.
In presenza dei requisiti descritti, il contributo è quindi comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
Possono fruire dell’agevolazione anche i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2020.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Modalità e termini di presentazione dell’istanza
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n.77923/2021 del 23 marzo 2021 sono state individuate le modalità di effettuazione dell’istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.
Il modello e le relative istruzioni sono disponibili sul sito https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-23-marzo-2021
Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In tale caso, nel modello deve essere riportato il solo codice fiscale dell’intermediario e non deve essere barrata la casella di autodichiarazione (necessaria solo nel caso di delega ad hoc, illustrato di seguito).
In assenza delle deleghe predette, il soggetto richiedente può anche delegare l’intermediario specificatamente per la trasmissione dell’istanza per il contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni”.
In questo caso, l’intermediario – oltre a indicare il suo codice fiscale – dovrà barrare la casella valida come dichiarazione sostitutiva, relativa all’avvenuto conferimento della specifica delega, resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000.
L’istanza deve essere presentata:
- dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021
- La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso:
- un software di compilazione di mercato, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021; il file contenente l’istanza deve essere inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel /Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, è possibile inviare anche più istanze con un’unica trasmissione.
- un’apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Contributo a fondo perduto”. Attraverso tale procedura è possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.
Relativamente alla modalità di erogazione del contributo, il soggetto richiedente deve operare la scelta barrando alternativamente la casella relativa all’opzione di accredito sul conto corrente o la casella relativa all’opzione di riconoscimento del credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Nel caso di opzione relativa all’accredito su conto corrente, il soggetto richiedente deve indicare l’Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale sul quale l’Agenzia delle entrate erogherà il contributo.
Controlli, sanzioni ed eventuale restituzione del contributo
L’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi. Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate.
Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%.
Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata. Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del Codice penale (confisca).
La restituzione del contributo
Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997). Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione. Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.
***
Coloro che fossero interessati alla presentazione dell’istanza da parte del ns. Studio possono contattarci per l’acquisizione dei dati e la predisposizione della stessa.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.