1. Definizione delle irregolarità formali
  2. STAMPA LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI

 

L’art. 1 co. 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori e delle ir­re­go­la­rità formali commessi sino al 31.10.2022.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni com­­­messe in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023).

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31.3.2024.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di con­testazione o di irroga­zione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) all’1.1.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022).

Le modalità di attuazione dell’art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022 sono state definite dal provv. A­gen­zia delle En­tra­te 30.1.2023 n. 27629.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2, in cui sono elencate diverse violazioni che, secondo la versione dell’Erario, possono o meno rientrare nella definizione. Tale definizione è formulata in modo identico a quella a suo tempo introdotta dall’art. 9 del DL 119/2018, per cui è possibile richiamare anche i chiarimenti forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11.

Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

Errori sanabili Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base im­ponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, com­messe sino al 31.10.2022
Condizioni Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione
Benefici Estinzione della violazione
Esclusioni Violazioni relative al monitoraggio fiscale
Termini per i versamenti Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024

Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023

Termine per
la regolarizzazione
31.3.2024
Pluralità di violazioni Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare

Ambito temporale

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 31.10.2022.

Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento, tanto per l’omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.

Così, prendendo ad esempio la comunicazione delle minusvalenze che si assolve all’interno del modello REDDITI, sarebbero sanabili le omissioni commesse nel modello REDDITI 2021, il cui ter­mine di presentazione, al 31.10.2022, era spirato essendo scaduto il 30.11.2021, ma non quelle re­lative al modello REDDITI 2022, il cui termine di presentazione è scaduto il 30.11.2022.

Sono così escluse le omissioni commesse nell’ambi­to del modello RED­DITI 2022, quand’anche tale modello sia stato inviato prima del 31.10.2022 (entro il 30.11.2022 l’omissione avrebbe potuto essere sanata senza il pagamento di sanzioni, tramite “correttiva nei termini”).

 

Violazioni oggetto di sanatoria

In base all’art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e l’inos­ser­vanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della ba­se imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi”.

Non possono essere sanate le irregolarità com­messe in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso.

Inoltre, non possono essere definite le violazioni che in generale incidono sulla deter­minazione della base im­po­nibile o sul versamento del tributo.

Sono escluse le viola­zio­ni meramente formali che ai sen­si degli artt. 10 della L. 212/2000 e 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97 non sono proprio san­zio­nabili, non incidendo sull’attività di controllo fiscale.

La definizione non è inibita dal fatto che la violazione sia stata constatata in un processo verbale, dall’inizio della verifica fiscale, e nemmeno dalla notifica dell’atto di contestazione della sanzione e/o dalla pendenza della lite, salvo quest’ultimo atto, per mancata impugnazione o per giudicato, sia definitivo all’1.1.2023.

Violazioni oggetto di “remissione in bonis

L’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 disciplina una forma di ravvedimento (c.d. “remissione in bonis”) volto ad evitare che dimenticanze relative a comunica­zio­ni e ad adempimenti for­mali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, che abbia i requisiti so­stanziali richiesti dalla norma, la pos­si­bi­li­tà di fruire di benefici fiscali o regimi op­zionali. Tale norma prevede, quin­di, la possibilità di mantenere benefici di natura fiscale e regimi opzionali che siano subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adem­­pimento di carattere formale anche in caso di omissione di detto ob­bli­go presen­tan­do, ancorché tardivamente, la relativa comunicazione e versan­do un’ap­posita sanzione di 250,00 euro.

Il tutto deve però avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Gli adempimenti che rientrano nella remissione in bonis sono, ad esempio, l’opzione per la cedolare secca e per il consolidato fiscale.

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2, le violazioni che sono soggette alla remissione in bonis non rientrano nella definizione delle violazioni formali.

Comparti impositivi diversi da imposte sui redditi, iva e irap

L’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 permette di sanare le violazioni formali che non hanno in­ciso sulla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e del­l’IRAP, nonché sul pa­gamento dei tributi.

Per questa ragione, nel provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629 si è sostenuto non solo che si tratta delle sanzioni la cui competenza all’ir­ro­ga­zio­ne spetta all’Agenzia delle Entrate ma pure che la sanatoria non opera per “violazioni formali di nor­­me tributarie concernenti ambiti impo­si­tivi diversi da quelli di cui al punto 1.2” (punto 1.3).

Violazioni che non rientrano nella sanatoria

Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni non rientranti nella definizione in esame.

Sanzione Norma
Dichiarazione infedele
(incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS/OSS/IOSS)
Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97
Dichiarazione omessa
(incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS/OSS/IOSS)
Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97
Dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte da versare Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97
Indicazione di ricavi fittizi Art. 8 co. 2 del DL 16/2012
Quadro RW Art. 5 del DL 167/90
Fatturazione omessa o infedele Art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97
Omessa o irregolare conservazione/trasmissione telematica
dei corrispettivi
Art. 6 co. 2-bis del DLgs. 471/97
Indebita detrazione Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97
Rimborso non spettante Art. 5 co. 5 del DLgs. 471/97
Omessa regolarizzazione del cessionario/committente Art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97
Mancata esportazione del bene entro 90 giorni dalla consegna Art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97
Mancata regolarizzazione della cessione a privato non residente Art. 7 co. 2 del DLgs. 471/97
Cessioni in regime di non imponibilità senza dichiarazione di intento Art. 7 co. 3 del DLgs. 471/97
Splafonamento Art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97
Mancata applicazione delle ritenute Art. 14 del DLgs. 471/97
Modello 770 omesso Art. 2 del DLgs. 471/97
Modello 770 infedele Art. 2 del DLgs. 471/97
Tardivo/omesso versamento Art. 13 del DLgs. 471/97
Indebita compensazione di crediti esistenti Art. 13 del DLgs. 471/97
Indebita compensazione di crediti inesistenti Art. 13 del DLgs. 471/97
Mancata opzione per la trasparenza fiscale Artt. 115 e 116 del TUIR
Mancata opzione per il consolidato fiscale Artt. 117 ss. del TUIR
Omessa presentazione del modello EAS Art. 30 co. 1 – 3-bis del DL 185/2008
Mancata comunicazione all’ENEA (ecobonus) Artt. 14 del DL 63/2013 e 1 co.
344 – 349 della L. 296/2006

Violazioni che potrebbero rientrare nella sanatoria

Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che potrebbero rientrare nella definizione in esame, tenendo in considerazione anche quanto precisato con la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 e indicando in che modo e se occorre regolarizzare materialmente la violazione.

           Sanzione Norma Rimozione della violazione Note
Mancata/irregolare indicazione dei costi black list Art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97 Integrativa Definibile per la
circ. 11/2019
Mancata/irregolare comunicazione delle minusvalenze Art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97 Integrativa  
Indicazione dei percipienti nel modello 770 Art. 2 co. 4 del DLgs. 471/97 Integrativa  
Dichiarazione inesatta Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 Integrativa Definibile per la
circ. 2/2023
Trasmissione della dichiarazione su modelli non conformi Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 Trasmissione corretta
del modello
Definibile per la
circ. 2/2023
Dichiarazione inesatta
(modello 770)
Art. 8 co. 3 del DLgs. 471/97 Integrativa  
Indicazioni relative a
dividendi, CFC, interpelli, ecc.
Art. 8 co. 3-ter,
3-quater e
3-quinquies del DLgs. 471/97
Integrativa  
Tardiva trasmissione della
dichiarazione
Art. 7-bis del DLgs. 241/97 Definibile per la
circ. 2/2023
Omessa trasmissione della
dichiarazione
Art. 7-bis del DLgs. 241/97 Trasmissione della
dichiarazione
Non richiamata dalla circ. 2/2023
Rilascio infedele del visto di
conformità
Art. 39 del
DLgs. 241/97
Non definibile per la circ. 11/2019
Comunicazione delle
liquidazioni IVA
Art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 Effettuazione/correzione della comunicazione (salvo i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale) Definibile per la
circ. 2/2023 solo se non c’è stato riflesso sulla fatturazione e liquidazione/versamento dell’IVA
INTRASTAT Art. 11 co. 4 del DLgs. 471/97 Effettuazione/correzione della comunicazione Definibile per la
circ. 2/2023
Comunicazione di dati al
Sistema Tessera sanitaria
Art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014 Effettuazione/correzione della comunicazione Definibile per la
circ. 2/2023
Certificazioni del sostituto d’imposta Art. 4
co. 6-quinquies del DPR 322/98
Invio/correzione della
certificazione
Non definibile per la circ. 11/2019
Dichiarazioni di inizio, variazione e ces­sazione attività Art. 5 del
DLgs. 471/97
Effettuazione/correzione della comunicazione Definibile per la circ. 2/2023
Comunicazioni finanziarie Art. 10 del
DLgs. 471/97
Effettuazione/correzione della comunicazione Definibile per la circ. 2/2023
Opzioni ex DPR 442/97 Art. 11 del
DLgs. 471/97
Effettuazione dell’opzione Definibile per la circ. 2/2023
Violazione sulla fatturazione senza effetto sulla liquida­zione del tributo Art. 6 co. 1 ultimo perio­do del
DLgs. 471/97
Riemissione della fattura ove possibile Definibile per la circ. 2/2023
Errore operazione non
imponibile/esen­te/esclusa
(con rilievo sulle dirette)
Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97 Non definibile per la circ. 11/2019
Errore operazione non
imponibile/esen­te/esclusa
(senza rilievo sulle dirette)
Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97 Riemissione della fattura ove possibile Definibile per la circ. 2/2023
Detrazione di un’IVA in eccesso per errore di aliquota Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 Non necessaria Definibile per la circ. 2/2023
Reverse charge irregolare Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 del
DLgs. 471/97
Non necessaria Definibile per la circ. 2/2023
Omesso reverse charge Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97 Effettuazione dell’inversione contabile Definibile per la circ. 2/2023
Omesso reverse charge (acquisti in­tra­co­mu­ni­tari ed extra UE) Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97 Effettuazione dell’inversione contabile Definibile per la circ. 2/2023  
Violazioni sulla contabilità Art. 9 del
DLgs. 471/97
Integrazione dei registri e, in generale, rimozione dell’errore o dell’inesattezza Definibile per la circ. 2/2023  
Violazioni in tema di competenza fiscale senza danno per l’Erario Art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97 Non necessaria Definibile per la circ. 2/2023  
Omesso F24 in caso di
compensazione
Art. 15 del
DLgs. 471/97
Non definibile per la circ. 11/2019  
Inottemperanza agli inviti
degli uffici
Art. 11 del
DLgs. 471/97
Ottemperanza all’invito Definibile per la circ. 2/2023  

Adempimenti

Ai fini della definizione, è necessario versare 200,00 euro “per ciascun pe­riodo d’imposta cui si ri­fe­riscono le violazioni”.

Pertanto, non rileva il numero di violazioni commesse ma il periodo d’im­posta: se diver­se vio­la­zioni sono state commesse in un unico periodo d’im­posta, occorre pagare solo 200,00 euro.

Mentre se solamente due violazioni sono state commesse in due periodi d’imposta di­versi, occorre pagare 400,00 euro.

La definizione non si perfeziona solo con il pagamento, posto che, ai sensi del­l’art. 1 co. 168 della L. 197/2022 è necessaria la rimozione delle irre­golarità o delle omis­sioni entro il 31.3.2024.

Versamenti

I versamenti delle somme dovute devono avvenire in due rate di pari importo, scadenti, rispetti­va­mente, il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

Il pagamento può anche avvenire in unica soluzione entro il 31.3.2023.

La ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6 ha istituito il codice tributo “TF44”, da indicare nel modello F24. Il codice tributo va esposto nella se­zio­ne “Erario” del modello F24, esclusivamente in cor­rispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.

Anno da indicare nel modello F24

Nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno solare a cui si riferiscono le violazioni oppure l’an­­no di commissione della violazione, e non l’anno della regolarizzazione.

Dunque, per le violazioni commesse in ambito dichiarativo (tipo l’omessa indicazione dei costi black list, delle minusvalenze e così via), si indica l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Ad esempio, se le minusvalenze non sono state indicate nel modello REDDITI 2021, nel modello F24 è corretto indicare l’anno 2020.

Per i soggetti “non solari”, si indica l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

Per le altre violazioni (ad esempio quelle sui vari obblighi comunicativi, come la comunicazione delle liquidazioni IVA), si fa riferimento alla commissione della violazione stessa.

 Divieto di compensazione

La L. 197/2022, il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629, la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 e la ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6 non prevedono alcun divieto di compensazione nel modello F24 degli importi dovuti per la definizione delle violazioni formali.

Rimozione della violazione

La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfe­zio­namento, la ri­mozione della violazione.

È dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l’adempimento omesso o rie­seguire l’adem­­pi­mento errato, il che può consistere nell’invio o nel re-invio della co­mu­nicazione, o nella presen­ta­zio­ne di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione ri­guar­di i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichia­razione integrativa, ove l’inesattezza sia stata recepita in dichiarazione.

Le violazioni vanno rimosse entro il 31.3.2024.

Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizza­zione sulle violazioni correttamente rimosse.

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla re­sti­tuzione di quan­to versato.

Omessa rimozione della violazione

L’Agenzia delle Entrate, nel provv. 30.1.2023 n. 27629, al punto 2.6, spe­cifica che se il contri­buen­te, “per un giustificato motivo”, non rimuove tutte le vio­lazioni formali oggetto di sanatoria, “la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agen­­­zia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato”.

Per prudenza, è opportuno notiziare l’Agenzia delle Entrate circa la vo­lon­tà di rego­la­rizzare con istanza in carta libera inviata entro il 31.3.2024, dimostrando le ragioni per cui la regolarizzazione non può avvenire.

Rimozione “non necessaria”

L’Agenzia delle Entrate, nel punto 2.7 del provv. 30.1.2023 n. 27629, pre­ci­sa: “la rimo­zione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto ri­guardo ai profili della violazione formale”.

Le casistiche in cui non è necessaria la rimozione della violazione sono quelle indicate nella tabella delle principali violazioni che dovrebbero rientrare nella definizione.

Proroga dei termini di contestazione

In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini dell’art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.

La proroga opera anche per i verbali consegnati successivamente all’1.1.2023 (provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629, punto 3.1).

Conclusioni

In attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul distinguo tra violazioni sostanziali, formali (rientranti nella sanatoria) e meramente formali (non rientranti nella sanatoria) occorre valutare l’opportunità di effettuare comunque il primo versamento entro il 31 marzo 2023 al fine di poter sfruttare al massimo la norma.

In sintesi, anche considerando che per alcune fattispecie non dovrebbe essere necessaria la rimozione della violazione formale, ad esempio, come evidenziato nelle motivazioni del Provvedimento, in caso di violazioni relative all’errata applicazione del reverse charge, potrebbe risultare conveniente pagare 1.200 euro (200 euro per ciascuna annualità accertabile 2017-2022, nel caso in cui si fosse già aderito alla precedente sanatoria con pagamenti per l’annualità 2018 tale anno sarebbe già coperto fino al 24.10.2018 e quindi potrebbe risultare conveniente pagare euro 1.000 per le irregolarità 2018-2022) avendo poi comunque tempo fino al 31.03.2024 per la eventuale rimozione delle violazioni stesse se dovuta/richiesta.

Qualora voleste utilizzare questo Studio per la predisposizione dei modelli di versamento al costo di euro 150,00 Vi invitiamo a contattarci entro il 20 marzo.

 

 

Stampa Registri contabili – Entro il 28 febbraio la stampa relativa al 2021

Ai sensi dell’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94 i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici vanno trascritti su supporti cartacei entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto tale stampa deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2023.

Il medesimo termine (tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) è richiamato dall’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014 per la conservazione elettronica dei documenti informatici.

Per le società con esercizio diverso dall’anno solare, la stampa deve avvenire entro tre mesi dall’invio del relativo modello redditi per le società con termine di presentazione della dichiarazione dei redditi diverso dal 30 Novembre.

Fa eccezione a tale regola generale il registro dei beni ammortizzabili che è sottoposto ad una differente scadenza, identificata con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il DL 73/2022 (DL Semplificazioni fiscali) ha sancito di fatto il superamento dell’obbligo di stampa e di conservazione annuale dei registri contabili entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Infatti, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate regolari anche in assenza della trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge quando, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri risultino aggiornati sui supporti elettronici e siano stampati contestualmente alla richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

A fronte di tale intervento normativo, si suggerisce tuttavia prudentemente, in mancanza di chiarimenti ufficiali, di procedere comunque alla stampa e/o archiviazione sostitutiva dei registri contabili in continuità con quanto fatto negli esercizi precedenti.

I registri da stampare sono registri IVA; registri contabili: libro giornale o registro degli incassi e pagamenti (professionisti); libro degli inventari; registro dei beni ammortizzabili.

Occorre ricordare che i registri devono essere anche numerati progressivamente per anno:

– la numerazione dei registri deve essere effettuata direttamente dal contribuente in modo progressivo per anno, con indicazione dell’anno a cui si riferisce la contabilità: 2021/01, 2021/02 ecc….;

– il libro giornale ed il libro inventari sono soggetti anche al pagamento dell’imposta di bollo che va assolta in base al numero delle pagine poste in uso ed è pari a:

1) € 32,00 (2 marche da € 16,00) ogni 100 pagine o frazione inferiore per Snc, Sas, Cooperative ed imprese individuali;

2) € 16,00 ogni 100 pagine o frazione inferiore per le società di capitali, in quanto pagano annualmente la TASSA CC.GG. di vidimazione registri/libri sociali, entro il 16 marzo.

I suddetti obblighi riguardano anche i mastrini contabili. Per tale tipo di adempimento non viene peraltro richiesto né la preventiva numerazione dei fogli né l’apposizione di marche da bollo.

Contabilità di magazzino

Si ricorda che i limiti che determinano tale obbligo sono stati oggetto di modifica. A partire dal 21 dicembre 2021 è previsto che le scritture ausiliarie di magazzino debbano essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva contemporaneamente:

  • l’ammontare dei ricavi è superiore a 5,164 milioni di euro;
  • il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1,1 milioni di euro.

Tale adempimento prevede degli obblighi di stampa entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

Conservazione digitale dei registri

In riferimento all’utilizzo della conservazione digitale dei registri, gli interessati devono attenersi alle modalità indicate nel DM 17 giugno 2014 e i documenti conservati devono garantire di possedere le caratteristiche di immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità.

La conservazione digitale dei registri contabili è riconosciuta anche civilisticamente quando, il processo di conservazione si conclude con l’apposizione della firma digitale e della marca temporale.

Le stampe su carta dei libri contabili obbligatori devono essere conservate presso la sede per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione, salvo situazioni e/o motivazioni specifiche che rendano opportuna la conservazione anche oltre il suddetto termine.

Conservazione sostitutiva fatture elettroniche

Con l’introduzione della fatturazione elettronica, è sorto anche l’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche (sia di vendita che di acquisto) entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo per completezza che il processo di conservazione è una procedura tecnica di archiviazione dei documenti elettronici, che deve rispettare precisi requisiti affinché il documento mantenga valore legale. La conservazione può essere affidata anche all’Agenzia delle Entrate tramite apposita opzione da attivare sul portale Fatture & Corrispettivi. Si invita pertanto a verificare periodicamente la validità dell’adesione sul portale.

***

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Cordiali saluti.