L’art. 16 ter del DL 131/2024, in vigore dal 15.11.2024, ha abrogato il co. 35 dell’art. 8 della L. 67/1988 che prevedeva la non rilevanza ai fini Iva dei prestiti o dei distacchi di personale a fronte dei quali fosse corrisposto soltanto il rimborso del relativo costo.

Per effetto di tale modifica a decorrere dal 01 gennaio 2025 i prestiti o distacchi del personale effettuati a fronte del solo rimborso del costo sono anch’essi imponibili ai fini IVA.

Secondo la nuova disposizione legislativa in linea generale il distacco costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, ricorrendo il requisito di onerosità dell’operazione ed essendo presente un nesso diretto tra il servizio reso ed il corrispettivo ricevuto.

Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti sino al 31.12.2024, conformi alla norma interna o all’orientamento dei giudici UE, per i quali non siano intervenuti accertamenti.

Il legislatore è voluto intervenire sul presupposto oggettivo della prestazione, quindi:

  • per gli enti commerciali il prestito o il distacco del personale costituirà dal 01 Gennaio 2025 sempre un’operazione rilevante ai fini IVA, in presenza di un nesso di corrispettività tra il distacco da un lato ed il pagamento della somma a titolo di corrispettivo del distacco dall’altro.

In tale ambito si evidenzia che nel caso in cui il distacco venisse effettuato esclusivamente per finalità strategiche che prescindono dal mero rimborso del costo del lavoro da parte della distaccataria nei confronti della distaccante, potrebbero esserci i presupposti di non rilevanza ai fini Iva del medesimo (merita peraltro evidenziare che tale ipotesi appare assai residuale e di difficile individuazione tenuto conto che sul punto non vi sono chiarimenti ufficiali);

  • per gli enti non commerciali la rilevanza ai fini Iva o meno della prestazione dipenderà in primis dalla sussistenza del nesso di corrispettività della prestazione ed in secondo luogo dal fatto che il distacco sia riferito ad una attività commerciale svolta dall’ente seppur non in maniera esclusiva oppure dal fatto che il distacco sia riferito allo svolgimento dell’attività istituzionale (non commerciale) svolta dall’ente.

In presenza del nesso di corrispettività della prestazione e nel caso in cui il distacco venga effettuato dall’ente non commerciale nell’ambito dell’attività commerciale svolta, lo stesso sarà rilevante ai fini Iva.

Viceversa, in presenza del nesso di corrispettività ma nel caso in cui il distacco venga effettuato nell’ambito dell’attività istituzionale svolta dall’ente lo stesso potrebbe continuare ad essere irrilevante ai fini Iva (fuori campo).

In tale ultima ipotesi merita peraltro evidenziare che con la modifica del regime Iva del terzo settore, introdotta dal c.d. Decreto fiscale 2022, ed in vigore dal 01.01.2025 (in corso di proroga al 01.01.2026), rientreranno nel regime di applicazione dell’Iva anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da parte di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro versamento di corrispettivi specifici, a favore di soci, associati e partecipanti.

Il Decreto fiscale 2022 sopra citato, modificando anche l’art. 10 del D.P.R. 633/1972, prevede inoltre per le prestazioni di servizi e cessioni di beni, rese in ambito istituzionale, da parte dei suddetti soggetti, in presenza di talune previsioni statutarie, il regime di esenzione Iva.

Con l’entrata in vigore del decreto fiscale 2022 quindi anche qualora il distacco venga effettuato in ambito istituzionale, lo stesso potrebbe rientrare nel campo di applicazione dell’Iva, seppur in regime di esenzione.

Fino all’entrata in vigore di detto decreto quindi, non rientrando il distacco nelle attività comunque considerate commerciali espressamente elencate all’art. 4 co. 5 del D.P.R. 633/1972 lo stesso, se reso in ambito istituzionale, potrebbe sempre beneficiare del regime di esclusione (merita peraltro evidenziare che sul punto non sono intervenuti ad oggi chiarimenti ministeriali, non è da escludere quindi una interpretazione diversa da parte dell’Ade).

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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.