Con la presente circolare si ritiene opportuno informare i Clienti di taluni effetti della c.d emergenza Corona Virus sui rapporti contrattuali in essere, a prescindere dalle norme specifiche emanate dal Governo con il  c.d. Cura Italia -DL 18/2020 le quali saranno analizzate con la successiva circolare.

In particolare con questa circolare vengono evidenziati dei flash sui seguenti punti:

  • Ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta nei rapporti contrattuali pendenti;
  • Moratoria ABI

EFFETTI SUI CONTRATTI PENDENTI/ ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA

L’Organizzazione mondiale della sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 Gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale italiano relativo al rischio sanitario connesso al COVID19.

Sempre l’Organizzazione mondiale della sanità l’11 Marzo 2020 ha dichiarato che l’epidemia COVID19 è qualificabile come ‘pandemia’.

Le misure adottate dal Governo Italiano con il DL 23 Febbraio 2020, n. 6 e con i successivi DPCM di attuazione (23 Febbraio 2020; 25 Febbraio 2020; 1 Marzo 2020; 4 Marzo 2020; 8 Marzo 2020; DPCM 9 Marzo 2020) e i conseguenti effetti (già prodotti e prospettici) sul mercato sono noti a tutti e/o immaginabili.

In questo contesto – al di là degli strumenti di tutela delle imprese e del lavoro che sono e/o saranno adottati dal Governo italiano – si segnala che potrebbe trovare applicazione nei rapporti contrattuali il disposto di cui all’art. 1467 Cod. Civ. secondo cui “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto…”.

Più in particolare, assodato l’attuale ricorrere di un evento straordinario ed imprevedibile, una parte contraente, qualora tale situazione determini a suo carico l’eccessiva onerosità della prestazione contrattuale da adempiere, può invocare la disposizione normativa in oggetto per ottenere la risoluzione del contratto; i contratti de quibus sono quelli ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita (locazione, leasing, noleggio, appalto, somministrazione, ecc….).

In ogni caso, la parte contraente che intende invocare gli effetti del citato art. 1467 Cod. Civ. deve proporre una specifica domanda giudiziale.

Da ultimo, si segnala il rimedio del cd. reductio ad aequitatem previsto dal co. 3 del citato art. 1467 Cod. Civ. e secondo cui “La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.”.

La concreta applicazione di tali norme ai casi concreti dipende dalle singole fattispecie, tenendo peraltro in considerazione che in sostanza il presupposto per l’applicazione di tale norma deve rendere eccessivamente onerose le prestazioni per tutta la durata del contratto, per cui è prevedibile che la parte contro cui viene richiesta la risoluzione del contratto offrirà un rimedio (riduzione canone, moratoria nel pagamento) per la sola durata della c.d. emergenza Corona virus.

MORATORIA ABI

L’Associazione Bancaria Italiana ABI in data 14 Marzo 2020 ha emanato un comunicato stampa avente ad oggetto le linee guida per la sospensione o l’allungamento dei prestiti concessi fino al 31 Gennaio 2020 in conseguenza della cd. emergenza coronavirus.

Tale comunicazione prevede sinteticamente quanto segue:

  • La sospensione del pagamento della quota di pagamento dei finanziamenti fino a 12 mesi; tale sospensione si applica a mutui, cambiali agrarie, leasing immobiliari e mobiliari;
  • È prevista altresì la possibilità di allungamento dei mutui che può arrivare fino al 100% della durata residua del piano di ammortamento;
  • Per il credito a breve termine e per il credito agrario in conduzione l’allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 ed a 120 giorni.Presupposto indispensabile per accedere alla moratoria è quello di non avere pagamenti scaduti da oltre 90 giorni alla data della richiesta di moratoria.
  • A disposizione per chiarimenti eventualmente necessari.
  • Si allega il comunicato stampa ABI del 14 Marzo 2020 e il modulo per la richiesta di moratoria (anche se con ogni probabilità ogni istituto di credito predisporrà la propria modulistica).
  • E’ importante precisare che tale moratoria dipende dalla negoziazione con i singoli istituti di credito non costituendo un diritto ex lege.

 

Cordiali saluti