1. DETRAZIONE IVA PER ACQUISTI A CAVALLO D’ANNO 2022/2023

La detrazione iva degli acquisti a cavallo d’anno segue regole diverse rispetto alle regole ordinarie.

l’art. 1, D.P.R. 100/1998 prevede infatti che: “… Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente…”

Per detrarre l’iva nella liquidazione di dicembre 2022 è necessario che la fattura elettronica sia ricevuta entro il 31.12.2022.

L’IVA delle fatture di acquisto datate 2022, ma ricevute nel 2023, potrà essere detratta SOLO nel 2023.

 FATTURA DI ACQUISTO DATATA 2022
Ricevuta nel 2022 e registrata nel 2022  

L’iva a credito viene detratta nella liquidazione iva di dicembre 2022/IV trimestre 2022.

 

Ricevuta nel 2022 ma registrata nel 2023 ·         Registrata entro il 30.04.2023. La fattura deve essere registrata in un sezionale e l’iva sarà detratta nella dichiarazione annuale 2022.

  • Registrata oltre il 30.04.2023. L’iva sarà indetraibile, per poter detrarre l’iva bisognerà presentare una dichiarazione iva integrativa.
Ricevuta nel 2023 La fattura datata 2022 ma ricevuta nel 2023 deve essere registrata nel 2023 e l’iva a credito verrà detratta nella liquidazione iva del 2023.

 

 

  1. AUMENTO al 5% del tasso di interesse legale

 

Con il DM 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dall’1,25% al 5% in ragione d’anno. Il nuovo tasso di interesse legale del 5% si applica dall’1.1.2023.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contri­­­butive quali:

  • Ravvedimento operoso
  • Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso a regime rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni age­volate previste dal DL 119/2018
  • Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni age­volate previste dalla legge di bilancio 2023
  • Interessi non computati per iscritto
  • Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle par­te­ci­pazioni non quotate e dei terreni
  • Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle impo­ste indirette

 

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.