- DETRAZIONE IVA PER ACQUISTI A CAVALLO D’ANNO 2022/2023
La detrazione iva degli acquisti a cavallo d’anno segue regole diverse rispetto alle regole ordinarie.
l’art. 1, D.P.R. 100/1998 prevede infatti che: “… Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente…”
Per detrarre l’iva nella liquidazione di dicembre 2022 è necessario che la fattura elettronica sia ricevuta entro il 31.12.2022.
L’IVA delle fatture di acquisto datate 2022, ma ricevute nel 2023, potrà essere detratta SOLO nel 2023.
| FATTURA DI ACQUISTO DATATA 2022 | |
| Ricevuta nel 2022 e registrata nel 2022 |
L’iva a credito viene detratta nella liquidazione iva di dicembre 2022/IV trimestre 2022.
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| Ricevuta nel 2022 ma registrata nel 2023 | · Registrata entro il 30.04.2023. La fattura deve essere registrata in un sezionale e l’iva sarà detratta nella dichiarazione annuale 2022.
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| Ricevuta nel 2023 | La fattura datata 2022 ma ricevuta nel 2023 deve essere registrata nel 2023 e l’iva a credito verrà detratta nella liquidazione iva del 2023.
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- AUMENTO al 5% del tasso di interesse legale
Con il DM 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dall’1,25% al 5% in ragione d’anno. Il nuovo tasso di interesse legale del 5% si applica dall’1.1.2023.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive quali:
- Ravvedimento operoso
- Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso a regime rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate previste dal DL 119/2018
- Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate previste dalla legge di bilancio 2023
- Interessi non computati per iscritto
- Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni
- Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette
A disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.