INPS – GESTIONE COMMERCIANTI – CONTRIBUZIONE PER SOCI LAVORATORI E AMMINISTRATORI DI SRL COMMERCIALI
Ai sensi dell’art. 1 co. 203 della L. 662/96, l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, per i soggetti esercenti attività commerciali, sussiste ove si realizzino congiuntamente le seguenti condizioni:
- la società deve svolgere attività classificabili nel settore terziario di cui all’art. 49 co. 1 lett. d) L.88/1989;
- la titolarità o la gestione in proprio di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
- la piena responsabilità dell’impresa e l’assunzione degli oneri e dei rischi di gestione;
- la personale partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- il possesso, ove richiesto da leggi o regolamenti, di licenze, autorizzazioni e/o qualifiche professionali.
In merito alle attività classificabili nel settore terziario occorre precisare che tali attività sono quelle che comportano la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore terziario: ossia attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari nonché le relative attività ausiliarie.
Circa l’obbligo di iscrizione alla Gestione Artigiani/Commercianti dei soci di srl, sono intervenuti alcuni chiarimenti che riteniamo opportuno evidenziare di seguito affinché ciascun socio di srl interessato dalla normativa in esame possa monitorare la propria posizione contributiva ai fini della Gestione INPS in esame.
SOCI SRL E INPS GESTIONE COMMERCIANTI
I soci delle società a responsabilità limitata sono obbligati all’iscrizione alla Gestione commercianti e/o artigiana quando partecipano personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente.
La legge prevede che il socio amministratore della Srl, percettore di un compenso, che presta attività nell’azienda sia comunque soggetto a doppia contribuzione (Inps gestione separata per l’attività di amministratore e Inps commercianti/artigiani per l’attività lavorativa).
Recentemente l’INPS è tornata ad affrontare la problematica riguardante l’individuazione della base imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della contribuzione dovuta dai soci di Srl.
Il chiarimento dell’Istituto è avvenuto a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha condiviso l’orientamento recente della Corte di Cassazione, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i soci non svolgono attività lavorativa.
Di conseguenza, gli utili che derivano dalla mera partecipazione a società di capitale senza la prestazione di un’attività lavorativa all’interno di essa, non costituiscono base ai fini del calcolo dei contributi dovuti, venendo meno il calcolo sul c.d. “utile virtuale“.
Viene dunque confermata la condizione della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, essenziale affinché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti.
EFFETTI DELLA NUOVA INTERPRETAZIONE INPS
In virtù della nuova interpretazione assunta dall’INPS, sulla base anche della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (sul punto sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019, n. 24097/2019, n. 4180/2021, n. 1759/2021, n. 25341/2022), risulta che la sola attività di amministratore svolta dal socio di srl, senza alcuna partecipazione all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, non determina l’obbligo di iscrizione alla Gestione Artigiani/Commercianti.
Nel momento in cui l’imprenditore possiede partecipazioni o svolge attività lavorative di natura imprenditoriale derivanti dall’apporto in più compagini societarie, sarà sempre il fatto di prestare o meno attività nell’impresa a determinare l’obbligo contributivo.
Come detto poco sopra, la legge prevede che il socio amministratore della Srl, percettore di un compenso, che presta attività nell’azienda sia comunque soggetto a doppia contribuzione (Inps gestione separata per l’attività di amministratore e Inps commercianti/artigiani per l’attività lavorativa).
Da sempre, nella pratica operativa, vi è stata la difficoltà di stabilire i confini esatti tra l’attività dell’amministratore e (specie per le mansioni intellettuali) quella lavorativa del socio che fa scattare la doppia contribuzione, il che ha dato luogo a un numeroso contenzioso.
Nel merito di tale ultima questione la Cassazione, con sentenza 1759 del 27 gennaio 2021, ha stabilito che
“… il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l’avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell’amministratore 7. La sentenza impugnata ha, dunque, affermato lo svolgimento da parte del Cozzi della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, e tale decisione non è stato validamente infirmata dalla parte ricorrente e dal mezzo d’impugnazione articolato. Né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda. …”
Ne consegue che, basandosi su tale interpretazione sostanzialmente recepita dall’INPS, il socio amministratore che presta UNICAMENTE attività intellettuale di direzione e coordinamento aziendale (per esempio intrattenendo rapporti bancari e/o svolgendo attività di direzione e controllo in azienda, fungere da referente per i clienti e fornitori o l’avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell’amministratore) non ha i requisiti per essere iscritto nella gestione commercianti Inps e non è tenuto alla relativa contribuzione.
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Pertanto i soci di s.r.l. che:
- sono iscritti alla Gestione INPS Artigiani/Commercianti
- non partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza
- prestano unicamente attività intellettuale di direzione e coordinamento aziendale.
potranno richiedere la cancellazione all’INPS Gestione Artigiani/Commercianti.
Potrà altresì essere valutato il rimborso, tramite l’apertura di un contenzioso con l’INPS, dei relativi contributi versati negli anni precedenti (il termine di prescrizione risulta essere decennale – cfr. Circ. INPS 75/2021).
Si tratta comunque di una valutazione che dovrà essere fatta caso per caso, al fine di valutare la sussistenza, in concreto, dei principi giurisprudenziali sopra esposti.
Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.