Legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199)
Milleproroghe (DL. 31.12.2025 n. 200)
Di seguito si evidenziano le principali novità introdotte con i provvedimenti legislativi sopra citati, emanati alla fine del 2025.
Legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199)
Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall’1.1.2026, di cui di seguito si evidenziano le principali novità introdotte.
Principali novità in materia fiscale e agevolativa
| Argomento | Descrizione |
| Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione |
Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro.
Nuova struttura delle aliquote IRPEF L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente: · 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro; · 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; · 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro. Decorrenza La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026. In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027. |
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Detrazioni
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Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili, meglio sotto descritti:
· gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR; · le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%; · i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%. |
| Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote |
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.
Aliquota di detrazione “ordinaria” (unità immobiliari diverse dall’abitazione principale) per le spese dal 2025 al 2027 Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata: · al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026; · al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027. Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze). Aliquota di detrazione “maggiorata” (sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale) per le spese dal 2025 al 2027 Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata: · al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; · al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze). |
| Ecobonus e sismabonus – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote |
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025.
L’”ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure: · per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027; · per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027. |
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Bonus mobili – Proroga
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Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.
L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025. Limite massimo di spesa In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. |
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Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili |
Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:
· riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per gli anni 2026 e 2027; · incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva; · proroga per il 2026 dell’agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato. Riduzione dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili, ai sensi dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, viene ridotta dal 5% all’1%. Di conseguenza, viene modificato l’art. 1 co. 385 della L. 30.12.2024 n. 207, prevedendo che la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme a titolo di partecipazione agli utili trovi applicazione solo per il 2025 e non anche per gli anni 2026 e 2027. Incremento del limite di detassazione L’imposta sostitutiva dell’1% si applica per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro. Proroga dell’agevolazione per i dividendi L’agevolazione fiscale contenuta nell’art. 6 co. 1, terzo periodo, della L. 76/2025 si applica anche nel 2026 (l’agevolazione era limitata, inizialmente, al solo anno 2025). L’agevolazione prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare. |
| Imposta sostitutiva 5% sugli incrementi contrattuali |
Viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.
Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ambito applicativo L’imposta sostitutiva si applica sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026. Condizioni L’imposta sostitutiva sugli incrementi dei rinnovi contrattuali trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025. |
| Imposta sostitutiva 15% sul trattamento accessorio nel settore privato |
Viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore privato.
Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ambito applicativo L’imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d’imposta del settore privato sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di: · maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL; · maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; · indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. Esclusioni Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Sono escluse dall’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva sul trattamento accessorio le attività rientranti nel trattamento integrativo speciale. Condizioni L’imposta sostitutiva trova applicazione in favore dei lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. Limite I compensi in questione possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite annuo di 1.500 euro. Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208. |
| Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione | Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.
Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei. |
| Addizionale IRPEF del 10% su bonus e stock option dei dirigenti e amministratori del settore finanziario – Esclusione | Viene introdotta una specifica ipotesi di esclusione dagli obblighi di prelievo dell’addizionale IRPEF del 10% sui compensi a titolo di bonus e stock option dei dirigenti e amministratori del settore finanziario, di cui all’art. 33 del DL 78/2010.
In particolare, l’addizionale non si applica se il soggetto (società o ente) che corrisponde tali remunerazioni versa in favore di enti del Terzo settore una somma almeno pari al doppio dell’addizionale altrimenti dovuta. Ambito applicativo L’addizionale IRPEF del 10% di cui all’art. 33 del DL 78/2010 grava sulla parte della retribuzione che eccede la componente fissa attribuita: · ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario; · ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. amministratori) nello stesso settore. Si tratta di emolumenti corrisposti ai suddetti soggetti a titolo di bonus e stock option. L’art. 1-bis del DL 84/2025 prevede che tale regime si applica ai soggetti indicati all’art. 162-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR, ossia intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria. L’addizionale IRPEF, quindi, non grava sui dirigenti e sugli amministratori delle società di partecipazione non finanziaria (holding industriali) e sui soggetti ad esse assimilati di cui all’art. 162-bis co. 1 lett. c) del TUIR. Esclusione dagli obblighi di prelievo dell’addizionale Si prevede che l’addizionale non si applica nel momento in cui il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma pari ad almeno il doppio dell’addizionale stessa in favore di enti del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, a condizione che tali enti siano di fatto esterni al gruppo (si deve trattare di enti del Terzo settore diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano il soggetto erogatore, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto). In sostanza, si trasla il prelievo che graverebbe sul dirigente o amministratore sulla società o ente che paga le remunerazioni. L’esclusione dagli obblighi di prelievo dell’addizionale è tale se il versamento agli enti del Terzo settore (almeno pari al doppio del prelievo che graverebbe sul dipendente o amministratore) si riferisce all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo. Disposizioni attuative L’attuazione della disciplina in esame è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che ne definirà modalità e termini. |
| Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento del limite di deducibilità |
Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005.
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto: · l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4); · il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6). |
| Argomento | Descrizione |
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Regime dei |
Viene ulteriormente aumentata la misura dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR.
L’importo dell’imposta forfetaria generalmente prevista viene infatti aumentato da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dell’imposta prevista per i familiari. Decorrenza Le nuove misure si applicano ai soggetti che, dall’1.1.2026, hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ai sensi dell’art. 43 c.c. |
| Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni | Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%.
Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe. Decorrenza L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.
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| Argomento | Descrizione |
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Criptovalute – |
Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro.
Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dall’1.1.2026, sconteranno l’imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025. La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. |
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Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi
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Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.
Locazioni brevi Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%. Presunzione di imprenditorialità A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti. Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc. A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa. Rapporto con le aliquote della cedolare secca Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026: · chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%; · chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%; · chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca. Computo dei tre appartamenti Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”. Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento. Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni). |
| Causa di esclusione dal regime forfetario |
Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.
Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026. |
| Iper-ammortamenti | Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Beni agevolabili Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni: · materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026), rispettivamente, negli elenchi compresi negli allegati IV –Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0” – e V – Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese – annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; · materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo; · prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo; · destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Misura della maggiorazione Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del: · 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; · 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; · 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Modalità di accesso Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. |
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Modifiche alla
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Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:
· sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale; · ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori (vedi meglio poco sotto). Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale. Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili. Dividendi Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente: · le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%); · le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%). Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni). Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026. Plusvalenze Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente: · le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%); · le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 95%). Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali). Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026. |
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Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026
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Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR.
Tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta di realizzo Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”. Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni. Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d’imposta Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito: · in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; · nell’esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte. Indicazione nella dichiarazione dei redditi Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Decorrenza Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (vale a dire 2026, per i soggetti “solari”). Acconti 2026 Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. |
| Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa |
Viene modificata la disciplina ai fini fiscali della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell’attivo circolante, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (artt. 94 co. 4 del TUIR, 101 co. 2 e 2-bis e 110 co. 1-bis del TUIR).
Obbligazioni e titoli iscritti nell’attivo circolante Viene modificato l’art. 94 co. 4 del TUIR, concernente la svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR. In particolare, si stabilisce che, ai fini dell’art. 92 co. 5 del TUIR, il valore minimo è determinato: · per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre; · per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre. Le regole sopra illustrate, come modificate, si applicano ai soggetti OIC. Non viene invece modificato il co. 4-bis dello stesso art. 94 del TUIR, in base al quale, in deroga a quanto disposto dal precedente co. 4, per i soggetti IAS/IFRS adopter la valutazione dei beni indicati nell’art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR, operata in base alla corretta applicazione di tali principi contabili, assume rilievo anche ai fini fiscali. Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie L’art. 101 co. 2 primo periodo del TUIR rimanda ai criteri contenuti nell’art. 94 del TUIR per la valutazione dei beni indicati nell’art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Il secondo periodo dello stesso co. 2 stabilisce che, in relazione alle obbligazioni e agli altri titoli in serie e di massa di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR, negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre. Le regole previste dall’art. 101 co. 2 primo e secondo periodo del TUIR, non modificate, trovano applicazione per i soggetti OIC. Aggiungendo un terzo periodo al richiamato co. 2, si dispone che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, le minusvalenze da valutazione assumono rilievo fiscale se imputate a Conto economico. Conseguentemente, sono apportate modifiche di coordinamento normativo agli artt. 101 co. 2-bis del TUIR e 110 co. 1-bis del TUIR. |
| Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari |
Viene prevista una nuova limitazione alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, fatta eccezione per imprese di assicurazione e capogruppo di gruppi assicurativi, SGR e SIM.
Per questi soggetti è stata introdotta la deducibilità parziale degli interessi sostenuti per il 96% nel 2026, per il 97% nel 2027, per il 98% nel 2028 e per il 99% nel 2029. Dal periodo di imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi. Per quanto sopra, fino al 2029 la differenza non deducibile rappresenterà una variazione in aumento permanente del reddito imponibile da parte degli intermediari finanziari. Decorrenza La disciplina in esame è efficace per un periodo transitorio che va dal 2026 al 2029 (soggetti “solari”), mentre si applica la deducibilità integrale a regime dal 2030 (soggetti “solari”). Calcolo degli acconti Per la determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per i periodi d’imposta dal 2027 al 2030 (soggetti “solari”), non si tiene conto delle disposizioni relative alla parziale deducibilità degli interessi che è stata prevista per gli intermediari finanziari. In pratica, per tali periodi d’imposta, le limitazioni alla deducibilità in esame generano effetti solo sul versamento a saldo. |
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Azioni proprie, stock options
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Vengono previste, con effetto per il solo 2026:
· la tassazione del differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie; · l’estensione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (c.d. “stock grant cash settled”) del regime di deducibilità al momento dell’effettiva assegnazione delle azioni; · per i soli soggetti IAS adopter, la deducibilità del costo dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. Le operazioni in questione dovranno essere rendicontate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. |
| Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice |
Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:
· assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; · trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026. Imposte sostitutive I benefici fiscali si sostanziano: · nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione; · nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: · per il 60% entro il 30.9.2026; · per il rimanente 40% entro il 30.11.2026. Imposte indirette Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. |
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Estromissione agevolata
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Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Ambito soggettivo Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività: · sia alla data del 31.10.2025; · sia alla data dell’1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione). Ambito oggettivo L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione: · devono essere posseduti al 31.10.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; · devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2026. Imposta sostitutiva Il regime agevolativo in commento prevede: · l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%; · la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. Adempimenti Ai fini delle agevolazioni in esame: · l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); · l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027. |
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Affrancamento |
Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società. Riserve affrancabili Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale. Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025. Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025. Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi. |
| Argomento | Descrizione |
| Credito d’imposta per investimenti nelle ZLS |
Viene prevista la proroga per gli anni 2026, 2027 e 2028 del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 co. 1 del DL 60/2024.
Al riguardo è prevista la presentazione di apposite comunicazioni, nei termini stabiliti. |
| Credito d’imposta per design e ideazione estetica |
Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 202 della L. 160/2019.
Il credito d’imposta per il 2026: · spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto); · è utilizzabile in un’unica quota annuale. |
| Credito d’imposta per le imprese energivore |
Alle imprese rientranti, per l’anno 2025, nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un credito d’imposta nelle misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
La determinazione del credito d’imposta ricalca quello previsto dall’art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0. |
| Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento |
Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024. |
| Legge Sabatini – Rifinanziamento | Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:
· 200 milioni di euro per l’anno 2026; · 450 milioni di euro per l’anno 2027. |
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Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31.12.2023
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Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:
· da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate; · dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni; · da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; · da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge). Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili. Adesione alla rottamazione La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026. Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026. Effetti della rottamazione Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione. In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto: · non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere, si sospendono; · non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere; · i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati; · il DURC può essere rilasciato; · sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli. Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate. Dilazione delle somme Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035. Per quanto riguarda le rate: · la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026; · dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; · dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035. In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo. Decadenza dalla rottamazione La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione. Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli. Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati. Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”. Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie. Giudizi pendenti Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate. |
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Blocco dei
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Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro.
In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi. La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c’è più la soglia di 5.000 euro: · sia per quanto riguarda l’entità del pagamento da sospendere; · sia per quanto riguarda l’entità del carico iscritto a ruolo. Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali). Procedura Le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere a pagamenti di somme di qualsiasi importo relativi a compensi spettanti ad esercenti arti e professioni, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo. L’Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche. Qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito per il quale si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Ad esempio, se la Pubblica amministrazione dove erogare compensi per 5.000 euro, in presenza di un carico di ruolo pari a 2.000 euro, si attiverebbe il blocco e: · 2.000 euro sarebbero assegnati all’Agente della Riscossione; · i restanti 3.000 euro verrebbero erogati al professionista. Decorrenza Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026. |
| Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro |
A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta.
La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro. Tale divieto non opera se: · è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo; · viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli. La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo. Decorrenza La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento). |
| Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall’1.3.2026) | È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite:
· dalle agenzie di viaggio e turismo; · dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; · dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. Decorrenza La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dall’1.3.2026, le quali, venendo meno il regime di esonero, andranno quindi assoggettate alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73. |
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Dichiarazione IVA omessa – Liquidazione automatica
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Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:
· dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute); · dai corrispettivi telematici trasmessi; · dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. ”LIPE”). Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l’IVA (non anche per l’omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta). Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF). Procedura L’esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta. La sanzione viene calcolata sull’imposta ancora da versare, quindi sull’imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati. Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%). Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione. Ove venga instaurato il contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni (ri)decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati. Pertanto, se le doglianze del contribuente non vengono condivise, onde fruire della definizione delle sanzioni al terzo occorre pagare le somme entro i 60 giorni decorrenti dalla prima comunicazione. Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento. Decorrenza La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell’1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). La liquidazione sembra quindi operare a partire dall’anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa. |
| Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento |
Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72).
A decorrere dall’1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni. |
| Modifiche alla disciplina del “tax free shopping” | Con riferimento alla disciplina di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di “privati consumatori” domiciliati o residenti al di fuori del territorio dell’Unione europea, è prevista:
· la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario, previa emanazione di uno specifico provvedimento attuativo; · l’estensione, da quattro a sei mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana da parte del cessionario “privato consumatore”. |
| Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore | Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni:
· provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea; · di valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni. Il prelievo è istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell’Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi. |
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Aumento
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Vengono raddoppiate le aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”), di cui all’art. 1 co. 491-495 della L. 228/2012.
Imposta sulle transazioni finanziarie Si ricorda che l’imposta sulle transazioni finanziarie riguarda tre fattispecie: · i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012); · i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 co. 492 della L. 228/2012); · le “operazioni ad alta frequenza” (art. 1 co. 495 della L. 228/2012). L’imposta sui contratti derivati si applica in misura fissa e non è oggetto di modifiche. Aumento delle aliquote Le novità riguardano infatti le aliquote proporzionali dell’imposta sulle transazioni finanziarie. In particolare: · per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati non regolamentati, l’aliquota aumenta dallo 0,2% allo 0,4%; · per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati regolamentati, l’aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%; · per le operazioni ad alta frequenza (co. 495), l’aliquota aumenta dallo 0,02% allo 0,04%. Decorrenza Le nuove aliquote si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dall’1.1.2026. |
| Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri |
Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano. |
| Incremento dell’imposta di soggiorno per il 2026 |
Viene estesa all’anno 2026 la facoltà degli enti locali di incrementare l’imposta di soggiorno nella misura di cui all’art. 1 co. 492 della L. 213/2023.
Tale facoltà compete a: · Comuni capoluogo di Provincia; · unioni di Comuni; · Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. Misura dell’incremento L’imposta di soggiorno può essere incrementata fino a 2 euro per notte di soggiorno. Contributi per Roma capitale e il Comune di Venezia Possono essere incrementati, nella medesima misura, anche i contributi previsti per: · Roma Capitale, di cui all’art. 14 co. 16 lett. e) del DL 78/2010; · il Comune di Venezia, di cui all’art. 1 co. 1129 della L. 145/2018. |
Principali novità in materia di bilancio di esercizio
| Argomento | Descrizione |
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Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante |
Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
A fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione. La deroga si applica anche alle imprese del settore assicurativo. |
DL Milleproroghe (DL. 30.12.2025 n. 200)
È stato pubblicato sulla G.U. 31.12.2025 n. 302, il DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. decreto “Milleproroghe”).
Tra le principali novità si segnalano:
- la proroga dal 31.12.2025 al 31.3.2026 del termine entro cui le micro e piccole imprese turistico ricettive e quelle del settore della somministrazione di alimenti e bevande, oltre che le imprese della pesca e dell’acquacoltura, devono adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali;
- l’estensione dell’obbligo di comunicazione delle spese relative agli interventi superbonus, nei confronti dell’ENEA o del PNCS, anche alle spese sostenute nel 2026;
- la proroga dal 15.12.2025 al 15.12.2026 del termine entro cui gli intestatari delle strutture ricettive all’aperto devono presentare gli atti di aggiornamento catastale, in ragione degli specifici criteri di stima previsti dall’art. 7-quinquies del DL 113/2024;
- il rinvio, fino al 30.9.2026, della possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità semplificate consentite durante l’epidemia da Covid-19 (ex 106 del DL 18/2020);
- la proroga di 2 anni per la notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato anche ai termini in scadenza nel 2026 e 2027;
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti su quanto sopra.
Cordiali saluti.