DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”)

Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), entrato in vigore il 23.3.2021, sono state ema­nate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 22.3.2021 n. 41 è stato convertito nella L. 21.5.2021 n. 69, entrata in vigore il 22.5.2021, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

Di seguito si analizzano le principali novità, ivi comprese quelle apportate in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni” (per cfr. anche ns Circolare n.11/2021).

  1. Esclusioni dal versamento della Prima rata IMU per l’anno 2021

Con l’art. 6-sexies del DL 41/2021 convertito è stata prevista l’esenzione dal versamento della pri­ma rata dell’IMU per l’anno 2021, il cui termine è fissato al 16.6.2021, per alcuni soggetti.

In particolare, la prima rata dell’IMU 2021 non è dovuta dai possessori di immobili che hanno i re­quisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.

L’esenzione dall’IMU si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro tempo­ra­neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

  1. Sanatoria dei versamenti IRAP – ulteriore proroga

L’art. 1 del DL 41/2021 convertito proroga ulteriormente al 30.9.2021 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020. La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era infatti già stata differita al 30.4.2021.

La disposizione in esame contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comu­ni­tari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazione di sanzioni, né interessi.

Pertanto, i contribuenti che, fino al 30.4.2021, non hanno ancora integrato i carenti ver­samenti (vuoi per difficoltà finanziarie legate all’emergenza sanitaria in atto, vuoi per in­cer­tezza sul calcolo dei massimali), avranno tempo fino al 30.9.2021 per provvedervi.

  1. Canoni di locazione non percepiti

L’art. 6-septies del DL 41/2021 convertito anticipa l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, come prevista dall’art. 26 del TUIR, che troverà, quindi, applicazione ai canoni non riscossi dall’1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

In particolare, viene previsto che le disposizioni del novellato art. 26 del TUIR abbiano effetto per “i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020”, indipendentemente dalla data di stipula del contratto.

Detassazione dei canoni di locazione abitativi non percepiti

Va ricordato che l’art. 26 co. 1 del TUIR è stato modificato dall’art. 3-quinquies co. 1 del DL 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58), prevedendo una nuova disposizione relativamente alla tassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti.

In prima battuta, infatti, l’art. 26 del TUIR dispone che i redditi derivanti dai canoni di locazione sono soggetti ad IRPEF anche se non percepiti dal locatore (finché perduri in vita il contratto). Ma, limitatamente ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la medesima norma prevede una deroga, che consente di sottrarre dall’imposizione i canoni non percepiti a decorrere da un deter­minato evento.

Sul momento da cui decorre la “detassazione” dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti è intervenuta la riforma dell’art. 26 co. 1 del TUIR, operata dal DL 34/2019. In particolare:

  • la “vecchia” formulazione dell’art. 26 del TUIR disponeva che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrevano a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore;
  • la “nuova” formulazione dell’art. 26 co. 1 del TUIR prevede, ora, che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.

È stata, quindi, anticipata la possibilità di detassare i canoni non percepiti, già dal momento della ingiunzione di pagamento o dell’intimazione di sfratto, senza dover attendere la conclusione del procedimento di sfratto.

Decorrenza della detassazione dei canoni non percepiti – novità

La nuova formulazione dell’art. 26 del TUIR, che ha anticipato la detassazione dei canoni di loca­zione di immobili abitativi non riscossi:

  • doveva originariamente avere effetto “per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020”, comportando, quindi, una differenziazione tra i contratti stipulati fino al 31.12.2019 o dall’1.1.2020;
  • con la conversione del DL 41/2021, l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 26 del TUIR è stata anticipata, prevedendo che le nuove disposizioni “hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

In pratica, per effetto della conversione del decreto “Sostegni”, la nuova disposizione contenuta nell’art. 26 del TUIR – in base al quale i canoni non percepiti per morosità del conduttore non sono tassati in capo al locatore già dal momento dell’intimazione di sfratto o dell’ingiunzione di pagamento – trova applicazione a tutti i canoni non percepiti dall’1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

Effetti sui modelli REDDITI PF 2021 o 730/2021

La norma ha effetti già sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, poiché il locatore che non abbia percepito alcun canone di locazione nel 2020 per morosità del conduttore e, prima della data di presentazione del modello REDDITI PF 2021 o 730/2021, abbia effettuato l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità, potrà tassare come reddito fondiario la sola rendita catastale (indicando il codice 4 nella casella “Casi particolari” del quadro RB del modello REDDITI PF 2021, o del quadro B del modello 730/2021).

  1. Contributo a fondo perduto – impignorabilità

Viene previsto che il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 per i soggetti titolari di partita IVA non può essere pignorato.

  1.  Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministra­zioni con somme iscritte a ruolo – Proroga per il 2021

 

Con l’art. 1 co. 17-bis del DL 41/2021 convertito, viene estesa anche all’anno 2021 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2020, i crediti:

  • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
  • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.

La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:

  • a decorrere dal 22.5.2021 (data di entrata in vigore della L. 69/2021) e fino al 31.12.2021;
  • in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi pre­vi­denziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligato­ria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entra­te spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2020;
  • qualora la somma affidata all’Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;
  • su richiesta del creditore, che dovrà presentare all’Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.
  1. Erogazioni in natura ai dipendenti – incremento del­la so­glia di esenzione

Per effetto dell’art. 6-quinquies del DL 41/2021 convertito, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR, è elevato da 258,23 a 516,46 euro anche per il 2021 (incremento precedentemente previsto per il solo 2020).

  1. Rivalutazione dei beni d’impresa – Estensione ai bilanci al 31.12.2021

L’art. 1-bis del DL 41/2021 convertito dispone che la rivalutazione dei beni d’impresa di cui all’art. 110 del DL 14.8.2020 n. 104 conv. L. 13.10.2020 n. 126, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, vale a dire nel bilancio al 31.12.2021 per i soggetti “solari”, circoscrivendo però tale facoltà:

  • ai beni non rivalutati nel bilancio precedente;
  • ai soli fini civilistici, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, di cui all’art. 110 co. 3 e 4 del DL 104/2020.
  1. Rivalutazione gratuita dei beni delle imprese dei settori alberghiero e termale – Affitto d’azienda

L’art. 5-bis del DL 41/2021 convertito introduce una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale l’art. 6-bis del DL 8.4.2020 n. 23 conv. L. 5.6.2020 n 40, recante la disciplina della rivalutazione gratuita dei beni delle imprese dei settori alberghiero e termale, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per:

  • gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti ope­ranti nei settori alberghiero e termale;
  • gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammor­ta­mento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell’art. 102 co. 8 del TUIR.

Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

  1. Proroga della Sospensione dell’esecuzione dei provvedi­men­ti di rilascio degli immobili

L’art. 40-quater del DL 41/2021 convertito proroga la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, disposta dall’art. 103 co. 6 del DL 18/2020:

  • fino al 30.9.2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28.2.2020 al 30.9.2020;
  • fino al 31.12.2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dalll’1.10.2020 al 30.6.2021.

La proroga riguarda:

  • i provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (sfratto per morosità ex 657 ss. c.p.c.);
  • i provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari (ex 586 co. 2 c.p.c.).
  1. Imposta di soggiorno – Proroga della dichiarazione per il 2020

L’art. 25 co. 3-bis del DL 41/2021 convertito ha disposto che il termine per l’invio della dichiara­zio­ne relativa all’imposta di soggiorno o al contributo di soggiorno, che il gestore della struttura ri­cet­tiva deve presentare per il periodo d’imposta 2020, previsto al 30.6.2021, è rinviato al 30.6.2022 (termine entro cui deve essere inviata la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2021).

  1. Rinvio degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici

L’art. 5 co. 14 del DL 41/2021 convertito, modificando l’art. 15 co. 7 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dall’1.9.2021), ha prorogato la disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

L’obbligo di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di un’espo­sizione debitoria ri­levante ex art. 15 co. 2 lett. a) del DLgs. 14/2019, decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, relative al primo trimestre del “secondo anno d’imposta successivo”– e non più dell’anno d’imposta successivo – all’entrata in vigore (1.9.2021) del DLgs. 14/2019.

Ai fini dell’allerta IVA, quindi, assumeranno rilievo le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre (gennaio-marzo) 2023.

Per effetto della novella legislativa, l’obbligo di segnalazione per l’INPS e per l’Agente della Riscos­sione decorre dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del DLgs. 14/2019 (2022).

  1. Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio

Modificando l’art. 9-ter del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), conv. L. 176/2020, vengono prorogate le agevolazioni che erano state previste per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Esenzione dal “canone unico”

Dall’1.1.2021 al 30.6.2021 (il termine era precedentemente fissato al 31.3.2021) sono esonerati:

  • dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblici­taria (c.d. “canone unico”), disciplinato dall’art. 1 co. 816 – 847 della L. 160/2019, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
  • dal pagamento del canone di concessione disciplinato dall’art. 1 co. 837 della L. 160/2019, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concer­nenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98.

Esenzione dall’imposta di bollo per le nuove concessioni per l’oc­cupazione del suolo pubblico

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 (il termine era precedentemente fissato al 31.3.2021), non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle do­man­de di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovve­ro di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via te­lematica, mediante istanza all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010.

Esclusione di autorizzazioni per i dehors

Al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento, dal­l’1.1.2021 e comunque non oltre il 31.12.2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di in­teresse culturale o paesag­gi­sti­co, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strut­ture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrez­za­tu­re, pedane, tavo­li­ni, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svol­ta, non è subor­dinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004.

In sede di conversione del DL 41/2021 sono state ulteriormente prorogate alcune agevolazioni previste per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 (il termine era precedentemente fissato al 30.6.2021) sono infatti eso­nerati:

  • dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblici­taria (c.d. “canone unico”), disciplinato dall’art. 1 co. 816 – 847 della L. 160/2019, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
  • dal pagamento del canone di concessione disciplinato dall’art. 1 co. 837 della L. 160/2019, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concer­nenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98.
  1. Cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi – proroga dei termini di versamento

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

Per effetto dell’art. 4 del DL 41/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 30.4.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.5.2021.

Prima del DL 41/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 28.2.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.3.2021.

Entro il 31.5.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

Avvisi di addebito inps

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’8.3.2020 al 30.4.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 31.5.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.

Accertamenti esecutivi

Il DL 41/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 30.4.2021, il pagamento può avvenire entro il 31.5.2021.

Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fi­scalità locale.

Va detto che secondo la censurabile opinione dell’Agenzia delle Entrate la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.

Rate da dilazione dei ruoli

Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 30.4.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 31.5.2021.

  1. Rate da “rottamazione dei ruoli” e da “saldo e stralcio degli omessi versamenti” – proroga dei termini di versamento

Per effetto del DL 41/2021 vengono posticipate la rate derivanti dalla “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei ruoli inerente a dazi doganali/IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti”.

Il pagamento, senza subire alcuna decadenza e aggravio di sanzioni e interessi, può avvenire:

  • entro il 31.7.2021, per le rate scadute nel 2020;
  • entro il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 7.2021.

Prima del DL 41/2021, il pagamento delle rate scadute nel 2020 sarebbe dovuto avvenire entro l’1.3.2021.

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione ma si applica il “periodo di tolleranza” di 5 giorni.

  1. Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000,00 euro

Per effetto del DL 41/2021 sono annullati automaticamente i ruoli 2000-2010 consegnati agli Agen­ti della Riscossione, di natura tributaria, contributiva o di altra natura.

Rientrano nell’annullamento automatico i ruoli che al 23.3.2021 hanno un importo residuo sino a 5.000,00 euro.

Può anche trattarsi dei ruoli che sono stati oggetto di precedente “rottamazione” o di “saldo e stralcio degli omessi versamenti”.

Ambito applicativo

Nell’annullamento sono compresi i ruoli di qualsiasi natura, tributaria, contributiva e non.

Ad esempio, può trattarsi di imposte, di contributi previdenziali spettanti all’INPS o alle Casse di previdenza, o di sanzioni per violazioni del Codice della strada.

Sono escluse le (residuali) fattispecie indicate dalla norma, come ad esempio dazi doganali e IVA all’importazione.

Requisiti reddituali

Possono beneficiare dell’annullamento solo i contribuenti (persone fisiche, società, altri enti) che hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro nell’anno 2019 (dichiarazioni da pre­sentare nel 2020).

  1. Definizione degli avvisi bonari

L’art. 5 del DL 41/2021 prevede una definizione degli avvisi bonari, derivanti da liquidazione auto­matica della dichiarazione dei redditi e IVA, relativi al periodo d’imposta:

  • 2017, elaborati al 31.12.2020, ma che a tale data non sono ancora stati inviati ai contribuenti per effetto delle sospensioni intercorse;
  • 2018, i quali saranno elaborati entro il12.2021.

Il contribuente che aderisce alla definizione deve pagare la totalità delle imposte e degli interessi e beneficia dello stralcio delle sanzioni da omesso versamento (del 30% per le imposte) e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

La possibilità di beneficiare della definizione sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell’avviso bonario.

Presupposti per la definizione

Per poter accedere alla definizione agevolata, è necessario:

  • essere titolari di una partita IVA attiva al 23.3.2021;
  • aver subito nel periodo d’imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d’imposta

Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, il parametro di ri­du­zione del volume di affari viene determinato facendo riferimento all’ammontare dei ricavi o com­pensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d’imposta 2020.

Ambito oggettivo della definizione

La definizione ha ad oggetto IVA, imposte sui redditi e contributi dovuti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni.

Sembra che, in via eccezionale, la definizione riguardi anche i contributi previdenziali determinati nell’ambito della dichiarazione dei redditi (si pensi alla Gestione Artigiani e commercianti e alla Ge­stione Separata INPS), sebbene vengano per legge riscossi autonomamente dall’INPS e non dall’Agenzia delle Entrate.

Tale aspetto potrebbe essere chiarito nei provvedimenti attuativi della definizione, che saranno emanati dall’Agenzia delle Entrate.

  1. Proroga del termine per la conservazione digitale dei documenti tributari

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, viene differita di 3 mesi la scadenza per la conclusione del processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rile­vanza fiscale, di cui all’art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014.

L’adempimento si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, nei 3 mesi successivi al termine di cui all’art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, ossia entro 6 mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono.

Per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2019 è scaduto il 10.12.2020, il processo di conservazione dei documenti informatici deve, quindi, concludersi entro il 10.6.2021.

Le ragioni del differimento sono da ricercarsi nelle difficoltà riscontrate dagli operatori, causate dall’emergenza sanitaria da COVID-19.

Conservazione delle fatture elettroniche mediante il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate

Per effetto della proroga, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione delle fatture elet­troniche messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, potranno procedere all’upload dei file XML, relativi al 2019, che devono ancora essere portati in conservazione, entro il 10.6.2021.

Il sistema prende, infatti, automaticamente in carico i documenti a partire dal giorno successivo a quello di adesione al servizio; pertanto, coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 e devono ancora procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data ante­ce­dente o coincidente con quella di adesione, possono disporre di ulteriori 3 mesi rispetto al ter­mi­ne precedentemente stabilito (10.3.2021).

  1. Proroga dell’avvio del programma di predisposizione dei documenti precompilati IVA

L’art. 1 co. 10 del DL 41/2021 ha disposto il differimento dell’avvio della predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 4 del DLgs. 127/2015, il programma sperimentale di as­sistenza on line avrà un inizio differenziato in relazione alla tipologia del documento precom­pilato. Nel dettaglio:

  • a partire dalle operazioni effettuate dall’1.7.2021, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in un’apposita area riservata, le boz­ze dei registri di cui agli artt. 23 (registro delle fatture) e 25 (registro degli acquisti) del DPR 633/72, nonché della liquidazione periodica dell’IVA;
  • a partire dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022, oltre alla documentazione di cui al punto precedente, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche le bozze della dichiarazione annuale

La proroga si è resa opportuna alla luce delle difficoltà che la situazione di emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 ha comportato per i soggetti passivi IVA e per gli intermediari de­le­gati nell’adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica.

Dati utili alla predisposizione dei documenti precompilati

Il programma di assistenza on line si basa sui dati acquisiti con:

  • le fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio;
  • le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”);
  • i corrispettivi inviati telematicamente.

Vengono, inoltre, utilizzati gli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria.

  1. Sospensione attività commerciali/professionali

Qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa il rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività o l’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni a un mese.

Una disposizione simile è contemplata per gli iscritti ad Albi od Ordini professionali, in cui si pre­ve­de la sanzione accessoria della sospensione dall’Albo/Ordine.

Dall’8.3.2020 al 31.1.2022 (prima del DL 41/2021 il termine era il 31.1.2021) è sospeso il termine per la contestazione della sanzione nonché per l’esecuzione della sanzione accessoria stessa.

  1.  Adeguamenti statutari al codice del terzo settore

In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, l’art. 14 co. 2 del DL 41/2021 proroga dal 31.3.2021 al 31.5.2021 il termine previsto dall’art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017, entro il quale le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) pos­sono operare determinati adeguamenti statutari al codice del Terzo settore con le maggio­ran­ze dell’assemblea ordinaria.

Analogo differimento non è stato introdotto per gli adeguamenti statutari cui sono onerati gli enti dotati della qualifica di impresa sociale di cui al DLgs. 112/2017, i quali possono procedervi ricor­rendo alle maggioranze semplificate entro il 31.3.2021.

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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.