DIRETTIVA COMUNITARIA DAC 6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI MECCANISMI TRANSFRONTALIERI

La direttiva comunitaria c.d DAC 6, recepita con D.L.vo 100/2020, introduce un obbligo di comunicazione delle informazioni relative a meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva che interessi più giurisdizioni (meccanismi transfrontalieri).

In data 17 Novembre 2020, è stato emanato il Decreto Ministeriale avente ad oggetto la Definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In sostanza, dal 2021 è previsto un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni o accordi di pianificazione fiscale aggressiva suscettibili di determinare pregiudizi per l’Erario (con i dati dell’operazione, dei contribuenti interessati e del relativo valore), a condizione:

  • che vi siano riflessi internazionali dell’operazione o accordo;
  • che sussista almeno uno degli “elementi distintivi” (hallmark) che connota l’operazione come “pericolosa”

Di seguito, si riepilogano in maniera sommaria le novità sopra descritte.

SOGGETTI OBBLIGATI

L’obbligo di comunicazione riguarda gli intermediari e i contribuenti.

INTERMEDIARIO:

L’intermediario è il soggetto (comprese le istituzioni finanziarie italiane tenute allo scambio automatico d’informazioni in base al D.M. 28 dicembre 2015 e i professionisti soggetti alla legge antiriciclaggio) che:

1) elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell’attuazione un “meccanismo transfrontaliero “o ne gestiscono in autonomia l’intera attuazione;

2) direttamente o attraverso altri soggetti, svolge un’attività di assistenza o consulenza riguardo all’elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell’attuazione o gestione dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero qualora, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante in base a specifici “elementi distintivi”.

Tale elementi distintivi sono quelli evidenziati nell’allegato alla presente circolare.

Gli intermediari sono tenuti alla comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

– siano residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;

– abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;

– siano costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;

– siano iscritti ad un’associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato.

CONTRIBUENTE:

Il contribuente è qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell’attuazione, un meccanismo transfrontaliero. Esso è tenuto all’obbligo di comunicazione quando:

– è residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato;

– dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;

– non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello Stato;

– non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attività nel territorio dello Stato.

Poiché i soggetti interessati dall’obbligo di comunicazione di un meccanismo possono essere più di uno, il decreto prevede un sistema di comunicazione fra i soggetti obbligati, in quanto, in linea generale, la comunicazione fatta da un soggetto esonera dall’obbligo gli altri soggetti.

OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE – ELEMENTI DISTINTIVI

Gli intermediari e gli operatori sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i cosiddetti “meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica”, ovvero schemi, accordi o progetti, riguardanti l’Italia e una o più giurisdizioni estere, che presentano determinate caratteristiche e diretti a ottenere vantaggi fiscali.

In particolare, le operazioni oggetto di comunicazione sono quelle che presentano i requisiti previsti dai vari elementi distintivi (“hallmark”) descritti nell’allegato 1 al decreto legislativo 100/2020 (vedi allegato alla presente circolare).

Alcuni degli “elementi distintivi” individuati dalla direttiva sono collegati al criterio del “vantaggio principale”, scattano cioè quando è possibile stabilire – tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti – che il principale vantaggio (o uno dei principali vantaggi) che una persona si possa ragionevolmente attendere di ottenere dal meccanismo sia un vantaggio fiscale.

Gli elementi collegati al criterio del “vantaggio principale” si distinguono in elementi generici (quando il contribuente si impegna a rispettare una condizione di riservatezza oppure quando il promotore riceve un compenso collegato al vantaggio fiscale o infine quando il meccanismo costituisce una struttura standardizzata a disposizione di più contribuenti) ed elementi specifici (misure artificiose per compensare le perdite, trasformazione di redditi di capitale in plusvalenze e viceversa; operazioni circolari).

Altri elementi distintivi specifici sono collegati a operazioni transfrontaliere (pagamenti transfrontalieri verso entità associate non residenti in alcuna giurisdizione o gode di una fiscalità privilegiata; casi di doppia deduzione o doppia fruizione di crediti d’imposta o divergenza di valutazione degli attivi trasferiti).

Vi sono poi elementi distintivi specifici relativi all’aggiramento delle norme sullo scambio d’informazioni automatico e sul transfer pricing.

Come detto poco sopra, va comunque tenuto presente che la comunicazione è dovuta solo in caso di meccanismo “transfrontaliero”, ossia si tratti di uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1) non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;

2) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere;

3) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell’attività della stabile organizzazione;

4) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione la propria attività;

5) lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 100/2020, i dati richiesti da indicare nella comunicazione sono i seguenti:

  • Oltre ai dati identificativi di colui che effettua la comunicazione, devono essere comunicati i dati del contribuente e delle eventuali imprese associate di tale contribuente.
  • La descrizione degli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero, fornendo altresì una sintesi del contenuto del meccanismo
  • La data di avvio dell’attuazione del meccanismo e anche il valore del meccanismo, che dovrebbe essere costituto, in generale, dal valore del vantaggio fiscale e, se la comunicazione ha per oggetto meccanismi miranti ad aggirare lo scambio d’informazione, anche il valore dei conti finanziari interessati dal meccanismo.
  • L’indicazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati nonché le eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero nonché qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero e le giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile.

Devono essere poste in essere valutazioni estremamente complesse perché l’obbligo di comunicazione non riguarda solo i meccanismi che producono vantaggi fiscali in Italia, ma anche quelli che, coinvolgendo la giurisdizione italiana, producono vantaggi fiscali in Stati esteri.

Ciò presuppone la conoscenza del regime fiscale dei vari ordinamenti esteri coinvolti.

TERMINI DI TRASMISSIONE

Le comunicazioni in esame, vanno effettuate entro 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione.

Le comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 sono effettuate entro il 28 febbraio 2021.

La comunicazione relativa ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 va effettuata entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Nel provvedimento del direttore delle Entrate, del 26 novembre 2020 sono illustrati, nel dettaglio, i termini a cui devono attenersi contribuenti e intermediari per l’invio.

Le comunicazioni dovranno avvenire tramite i canali telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediari, utilizzando le specifiche tecniche allegate al provvedimento. Un apposita ricevuta dell’Agenzia certificherà l’avvenuta presentazione della comunicazione, sia in caso di esito positivo sia in caso di scarto per anomalie.

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Stante l’assoluta novità, complessità e delicatezza della normativa oggetto della presente circolare, si invitano i clienti che ritengono, anche solo potenzialmente, di essere interessati dall’obbligo della comunicazione, a contattare lo studio per un esame condiviso della problematica.

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Lo Studio resta ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o necessità.

Cordiali saluti

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Allegato: