Con la conversione del DL n. 34 del 19 maggio 2020 nella L. n. 77 del 17 luglio 2020, i termini per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, per le coop e le srl che superino i parametri dell’art. 2477 c.c., passa dall’approvazione del bilancio 2019 all’approvazione del bilancio 2021, con i periodi di osservazione in merito ai bilanci nei quali dovrà essere superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei parametri dell’art. 2477 c.c. che passano dal 2018/2019 al 2020/2021.
Tale soluzione solleva, nuovamente, la questione relativa alla posizione dei controllori già nominati: in particolare nel caso di opzione per il solo revisore legale, si potrebbe aprire la strada della revoca.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. i) del DM 261/2012, infatti, costituisce giusta causa di
revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”.
Nel caso di opzione per l’organo di controllo (sindaco unico o Collegio sindacale), invece, non essendo ravvisabile né una causa di decadenza, non rientrando tra quelle tassativamente elencate dal legislatore (art. 2399 c.c.), né una giusta causa di revoca da parte dell’assemblea (ex art. 2400 c.c., che comunque impone l’avallo del Tribunale), non configurandosi alcun comportamento inadempiente da parte dei sindaci, lo stesso dovrebbe restare in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
Dovrebbero permanere in carica fino a scadenza, infine, anche i sindaci con funzione di revisione legale.
A sostegno della irrevocabilità delle nomine già avvenute si evidenzia inoltre che la nuova scadenza introdotta dall’art. 51-bis del DL 34/2020 convertito, conferma che si tratta di una mera riapertura dei termini la cui scadenza non è puntuale ma “aperta”.
Le nomine devono, infatti, avvenire “entro” la data di approvazione del bilancio 2021 e non con l’approvazione dello stesso.
Quindi a nostro avviso tale discrimine può essere ritenuto dirimente per chiarire come non sia venuto meno l’obbligo di nomina, ma sia stato semplicemente concesso un maggior termine alle srl e coop che ancora non vi avessero provveduto, neppure entro il termine di approvazione del bilancio al 31.12.2019.
In caso di dimissioni del sindaco potrebbe viceversa essere sostenibile l’inesistenza di detto obbligo sino all’approvazione del bilancio 2020.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti