1 – Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
2 – Riduzione del limite di utilizzo del denaro contante dall’1.7.2020.
Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale
Con il comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di emanazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che dispone la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 del termine di versamento:
- del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
- per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, è stato deciso per tener conto dell’impatto dell’emergenza da COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari.
Versamento con la maggiorazione dello 0,4%
Il suddetto comunicato stampa non precisa se la proroga riguarderà anche il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4%, in scadenza il 30.7.2020.
Al riguardo occorrerà quindi attendere il testo del DPCM.
Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti
In attesa del testo del DPCM per considerazioni più puntuali sulla platea dei contribuenti interessati, sulla base di quanto stabilito lo scorso anno, la proroga dovrebbe applicarsi ai soggetti che ri spettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Come espressamente indicato nel comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, la proroga riguarda anche i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014.
In base a quanto era stato chiarito lo scorso anno dalla ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64, nel rispetto delle suddette condizioni, la proroga dovrebbe riguardare anche i contribuenti che:
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
Soggetti che svolgono attività agricole
Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).
Soci di società e associazioni “trasparenti”
In attesa di conferma da parte del DPCM, analogamente agli scorsi anni, la proroga dovrebbe interessare anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2020
La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2020 per effetto:
- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche per effetto dell’apposita previsione introdotta dall’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18, c.d. “Cura Italia”);
- della data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2019 – 30.6.2020).
Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2019 e approvazione del bilancio il 22.6.2020, i termini di versamento del saldo relativo al 2019 e del primo acconto del 2020 scadono:
- il 31.7.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 31.8.2020 (in quanto il 30.8.2020 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,4%.
Contribuenti “estranei” agli ISA
Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari:
- del 30.6.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- ovvero del 30.7.2020, con la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta, ad esempio:
- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
Versamenti che rientrano nella proroga
Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22.6.2020 n. 147 indica che la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 si applica al termine di versamento:
- del saldo 2019 e del primo acconto 2020 “ai fini delle imposte sui redditi”;
- del saldo 2019 dell’IVA.
Oltre al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell’IRPEF e dell’IRES, la proroga deve ritenersi applicabile anche alle addizionali e imposte sostitutive che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, in particolare:
- il saldo 2019 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2019 e l’eventuale acconto 2020 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 della “cedolare secca sulle locazioni”.
La proroga dovrebbe inoltre estendersi al versamento del saldo 2019 e dell’eventuale primo acconto 2020 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE).
Versamento del saldo e del primo acconto IRAP
L’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) ha stabilito che i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:
- del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”);
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”).
Contribuenti che restano obbligati al versamento
Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:
- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).
Sulla base del dato letterale del comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, ai fini del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, tali soggetti appaiono comunque esclusi dalla proroga al 20.7.2020.
Versamento del saldo IVA 2019
In base a quanto indicato nel comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2019.
Al riguardo, si ricorda che il versamento del saldo IVA 2019, la cui scadenza ordinaria era il 16.3.2020:
- può rientrare nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il 16.9.2020 (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili);
- se non rientra nella suddetta sospensione, era già stato prorogato per tutti, in un primo momento, al 20.3.2020 e, successivamente, al 16.4.2020.
Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2019 non sia ancora stato effettuato e non rientri nel differimento al 16.9.2020, potrà essere effettuato entro il 20.7.2020 invece che entro il 30.6.2020, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario.
Al riguardo, non è però chiaro se la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione debba essere calcolata, fino al 30.6.2020:
- dal 20.3.2020, determinando quindi una maggiorazione dovuta dell’1,6% (0,4% × 4);
- oppure dal 16.4.2020, determinando quindi una maggiorazione dovuta dell’1,2% (0,4% × 3).
Per la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 non sono invece dovuti ulteriori interessi.
Versamento dell’IVA per l’adeguamento agli ISA
La proroga al 20.7.2020 si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Ai sensi dell’art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti
In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 20.7.2020 si applica anche al versamento del saldo per il 2019 e del primo acconto per il 2020 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS.
Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.
versamento del diritto annuale alle camere di commercio
Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 20.7.2020, ricorrendone le condizioni.
Opzione per la rateizzazione dei versamenti
Qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:
- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 20.7.2020;
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall’art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:
- giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).
- Riduzione del limite di utilizzo del denaro contante dall’1.7.2020
Premessa
A partire dall’1.7.2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.
Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dall’1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.
Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.
Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.
A decorrere dall’1.7.2020 si applica inoltre il credito d’imposta del 30% in relazione alle commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da consumatori finali.
Limiti all’utilizzo del denaro contante
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 2.000,00 euro dall’1.7.2020 e pari o superiori a 1.000,00 euro dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche).
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Soggetti diversi
Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 8, con le parole “soggetti diversi” il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.
Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:
- due società;
- il socio e la società di cui questi fa parte;
- società controllata e società controllante;
- legale rappresentante e socio;
- due società aventi lo stesso amministratore;
- una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.
Operazione frazionata
Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Conseguenze sanzionatorie
Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, è stato previsto che per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
Oblazione e pagamento in misura ridotta
Alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante è applicabile l’istituto dell’oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni “dalla contestazione immediata” o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale facoltà non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.
Peraltro, prima della scadenza del “termine previsto per l’impugnazione” del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.
Posizione dei professionisti
I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innanzitutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in un’unica soluzione. Si ricorda, peraltro, come la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.12.2017 n. 12 abbia precisato che, a fronte di una fattura unica il cui importo sia superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
Comunicazione delle infrazioni alla Ragioneria territoriale dello Stato
I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.
La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell’infrazione è un’operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Ad ogni modo, a fronte dell’abbassamento della sanzione minima edittale per chi, dall’1.7.2020, commetterà l’illecito in questione, nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimane pari a 3.000,00 euro.
Assegni bancari, postali e circolari
Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari.
È, infatti, fissato a 1.000,00 euro l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Operazioni effettuate nei confronti di Turisti stranieri
I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.
L’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, prevede infatti la deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000,00 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:
- da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;
- presso i commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).
La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).
Condizioni per la deroga
Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
invii all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il versamento del denaro contante;
- identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
- acquisisca da quest’ultimo un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante il fatto di non essere cittadino italiano, nonché il possesso della residenza fuori del territorio dello Stato italiano;
- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versi il denaro contante incassato sul conto corrente indicato (consegnando all’operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all’Agenzia delle Entrate).
La deroga in esame, nel rispetto dei suddetti adempimenti, è quindi applicabile:
- fino al 30.6.2020, per operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;
- dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2021, per operazioni di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.
Comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore al limite generale
I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono inoltre riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all’Agenzia delle Entrate.
In relazione all’anno 2020, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarderà quindi le operazioni in contanti legate al turismo straniero di importo:
- pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.1.2020 al 30.6.2020;
- pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.7.2020 al 31.12.2020.
La comunicazione delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l’anno 2020, dovrà essere effettuata:
- entro il 10.4.2021, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile, ovvero entro il 20.4.2021, da parte degli altri soggetti;
- mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.
Obbligo di POS
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).
L’art. 23 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”) aveva previsto che, a decorrere dall’1.7.2020, la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Tale previsione è stata infatti soppressa in sede di conversione in legge.
Credito d’imposta agli esercenti per le commissioni applicate sui pagamenti elettronici
L’art. 22 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, ha introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:
- carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000,00 euro.
L’agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”.
Decorrenza
Ai fini del credito d’imposta in esame, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dall’1.7.2020.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte degli operatori finanziari
Ai fini della spettanza all’esercente del credito d’imposta in esame, gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono effettuare un’apposita comunicazione telematica mensile all’Agenzia delle Entrate, contenente:
- il codice fiscale dell’esercente;
- il mese e l’anno di addebito delle commissioni;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Comunicazione agli esercenti da parte degli operatori finanziari
I prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.
L’inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:
- in modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell’on line banking dell’esercente);
- entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Indicazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame deve essere indicato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta non concorre però alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Conservazione della documentazione da parte degli esercenti
Gli esercenti utilizzatori del credito d’imposta in esame sono tenuti a conservare, per 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali necessità e chiarimenti.
Cordiali saluti