IVA – Omesso versamento per importo superiore a 250 mila euro – RITENUTE  – Omesso versamento per importo superiore a 150 mila Euro – fattispecie penale

Novita’ introdotte con il DLgs. 87/2024 in tema di Omessi versamenti IVA e Ritenute

I reati di omesso versamento di IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000), e di ritenute certificate (art. 10-bis del DLgs. 74/2000), per i quali è prevista la reclusione da sei mesi a due anni, sono stati oggetto di una consistente riforma a opera del DLgs. 87/2024.

Con detto decreto, sono state modificate le fattispecie di omesso versamento fissando, il termine per la rilevanza penale della condotta al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (la soglia è mantenuta a 150.000 euro per le ritenute ed a 250.000 euro per l’IVA).

Con le modifiche introdotte dal decreto sopra citato, è stata inserita la condizione per cui la condotta descritta (omesso versamento IVA ed omesso versamento ritenute) sarà penalmente rilevante solo “se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’articolo 3-bis del DLgs. 462/1997” (si tratta della rateazione di avvisi bonari).

Precedentemente l’entrata in vigore delle modifiche di cui al DLgs. 87/2024 (in vigore dal 29/06/2024) il momento consumativo del reato era individuato:

  • per l’omesso versamento dell’IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, nel termine per il versamento dell’acconto (27/12) relativo al periodo di imposta successivo,
  • per l’omesso versamento di ritenute, nel termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (Mod. 770).

Le novità in esame delle norme penali contenute nel DLgs. 14.6.2024 n. 87 sono in vigore dal 29.6.2024.

In ogni caso, secondo i principi generali del diritto penale (art. 25 Cost. e art. 2 c.p.), le disposizioni avranno efficacia retroattiva solo laddove si rivelino in concreto più favorevoli al reo, mentre continueranno ad applicarsi le precedenti fattispecie in tutti i casi in cui il reato sia stato commesso in data antecedente al 29.6.2024 e la nuova disciplina si riveli più severa rispetto al passato.

In particolare, il favor rei si applica alle nuove previsioni in materia di omesso versamento di ritenute e omesso versamento di IVA, in quanto più favorevoli.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dato che la rilevanza penale sussiste, come detto in precedenza, solo “se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, è previsto (art. 3bis comma 2bis DLgs 462/97) che gli esiti del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari) effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, debbano essere comunicati, rispettivamente, al sostituto d’imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Nelle more del ricevimento della comunicazione (sempre secondo l’art. 3bis comma 2bis DLgs 462/97), il sostituto o il contribuente può comuqnue provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare.

La prima rata deve essere versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter e le rate successive sono versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni dell’articolo 3bis DLgs 462/97.

Infine, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’art. 15-ter del DPR 602/1973, è previsto (art. 10bis e 10ter DLgs. 74/2000) che il soggetto passivo venga sanzionato penalmente, se l’ammontare del debito residuo è superiore a 50.000 euro per le omesse ritenute ed a 75.000 euro per l’omesso versamento IVA annuale.

In estrema sintesi,

per quanto riguarda l’omesso versamento IVA

  • se il contribuente non ha aderito ad un piano di rateazione dell’avviso bonario, il reato si perfeziona se l’ammontare non versato (nei termini temporali sopra definiti) è superiore a 250.000,00 euro;
  • se il contribuente ha aderito ad un piano di rateazione ma decade successivamente dal beneficio di tale rateazione, il reato si perfeziona se l’ammontare del debito residuo è superiore a 75.000,00 euro;
  • se il contribuente ha aderito ad un piano di rateazione ed è in regola con tale piano, il reato non sussiste.

per quanto riguarda l’omesso versamento di ritenute

  • se il contribuente non ha aderito ad un piano di rateazione dell’avviso bonario, il reato si perfeziona se l’ammontare non versato (nei termini temporali sopra definiti) è superiore a 150.000,00 euro;
  • se il contribuente ha aderito ad un piano di rateazione ma decade successivamente dal beneficio di tale rateazione, il reato si perfeziona se l’ammontare del debito residuo è superiore a 50.000,00 euro;
  • se il contribuente ha aderito ad un piano di rateazione ed è in regola con tale piano, il reato non sussiste.

 

Omesso versamento IVA e Ritenute al 31/12/2024

Sulla base di quanto evidenziato sopra, il prossimo 31/12/2024, in caso di

  • omesso versamento di IVA relativa all’anno 2022 di importo superiore ad € 250.000,
  • omesso versamento di ritenute riferite all’anno 2022 di importo superiore ad € 150.000,

la fattispecie di reato di cui agli artt. 10bis e 10ter del DLgs. 74/2000, risulta integrata solo se a tale data (31 dicembre 2024) il debito tributario non sia in corso di regolare estinzione mediante rateazione dell’avviso bonario.

Nel caso, invece, di ricevimento dell’avviso bonario senza, però, aver attivato la rateazione, entro il 31/12/2024 occorre effettuare i versamenti di IVA e/o Ritenute necessari per non oltrepassare la soglia di 250.000 per quanto riguarda l’IVA e la soglia di 150.000 per quanto riguarda le ritenute.

Viceversa, in caso di decadenza della rateazione dell’avviso bonario ricevuto (per IVA e/o ritenute 2022), la fattispecie di reato di cui agli artt. 10bis e 10ter del DLgs. 74/2000, risulta integrata solo se a tale data (31 dicembre 2024) il debito tributario per IVA è superiore ad € 75.000 e/o il debito tributario per ritenute è superiore ad € 50.000; in tale caso al fine di non integrare le fattispecie di reato in esame, occorre effettuare entro il 31/12/2024 i versamenti necessari per rimanere sotto la soglia di € 75.000 per quanto riguarda l’IVA e la soglia di € 50.000 per quanto riguarda le ritenute.

***

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.