DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ANNO D’IMPOSTA 2024
Con la presente circolare ricordiamo che da quest’anno, ai sensi dell’art. 8 Dpr 322/1998, la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 ed il 30 Aprile 2025.
Il modello dovrà essere presentato entro il 28 Febbraio 2025 qualora si intenda effettuare la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2024 nell’ambito della dichiarazione annuale, compilando il quadro VP.
Con il provvedimento del 15 gennaio 2025, Prot. n. 9491/2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello Dichiarazione IVA e le relative Istruzioni, per l’anno d’imposta 2024.
In allegato alla presente trasmettiamo l’apposita richiesta dati (si prega cortesemente di compilare le apposite caselle per tutte le fattispecie che si verificano nel Vs. caso, controllando che in occasione del consueto incontro per la chiusura della dichiarazione sia approntata tutta la documentazione ed i prospetti necessari).
Vi inviamo inoltre i seguenti quadri della dichiarazione, riportati in calce alla presente circolare, da restituire compilati insieme alla check list:
- Quadro VC per indicare i dati inerenti la formazione e l’utilizzo del plafond Iva.
- Quadro VH per indicare eventuali correzioni degli importi comunicati con le liquidazioni periodiche
- Quadro VT per indicare i dati delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali
Nei prossimi giorni sarete contattati, qualora non avessimo già provveduto, per fissare la data dell’incontro che, tenuto conto della scadenza sopra evidenziata per la presentazione della dichiarazione IVA annuale (la cui compilazione richiede necessariamente la chiusura definitiva della situazione), avverrà nel mese di febbraio.
A disposizione per chiarimenti eventualmente necessari.
Cordiali saluti.
Allegati: QUADRI MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2025/2024: VC, VH, VT.
RICHIESTA DATI PER DICHIARAZIONE IVA ANNO D’IMPOSTA 2024
- In caso di credito IVA anno d’imposta 2024 superiore ad Euro 5.000 indicare quale tra le seguenti modalità di utilizzo scegliere in sede di dichiarazione IVA:
- Richiedere a rimborso SI NO
- Riportare in detrazione da IVA SI NO
- Utilizzare in compensazione in F24 con altre imposte SI NO
(controllare l’esistenza di eventuali ruoli scaduti)
- In caso di credito IVA anno d’imposta 2024 superiore ad Euro 5.000 per l’utilizzo in compensazione è necessario presentare la dichiarazione IVA con visto di conformità:
- Richiesta di visto di conformità per utilizzare
in compensazione in F24 con altre imposte SI NO
- IN CASO DI CONTABILITA’ SEPARATA AI FINI IVA PREDISPORRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE ATTIVITA’ SEPARATE SALVO DIVERSA ESPRESSA INDICAZIONE
- Eventuali regolarizzazioni ex art. 13 D. Lgs 472/97 (ravvedimento: calcoli e F24);
- Segnalare eventuali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni ecc.) effettuate nell’anno;
- Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito IVA annuale 2023 con codice tributo 6099;
- Riepilogo annuale IVA (Acquisti, vendite e corrispettivi), con distinzione degli acquisti e vendite;
- Ripartizione delle operazioni attive imponibili (compilazione quadro VT allegato), distinguendo quelle effettuate nei confronti di consumatori finali da quelle effettuate nei confronti di soggetti in possesso di partita IVA (in caso di contabilità separate la ripartizione deve riepilogare i dati di tutte le singole attività);
- Operazioni attive e passive ad esigibilità differita ad anni successivi;
- Dettaglio importo per operazioni attive e passive ad esigibilità differita (per cd. IVA di Cassa);
- Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2024;
- Eventuali operazioni effettuate in via occasionale per i quali si rende applicabile il regime previsto per le attività agricole connesse dall’art. 34 bis (imponibile – IVA);
- Eventuali acquisti e importazioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre (cd. Telefoni cellulari) e delle eventuali spese di gestione per i quali l’imposta è assolta e detratta in misura superiore al 50% (imponibile – IVA);
- Operazioni effettuate nei confronti di condomini (se dato disponibile da contabilità);
- Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo fatturato);
- Importo Cessioni verso San Marino – Importo Esportazioni – Importo Cessioni Intracomunitarie di beni + Modelli Intrastat
- Importo Cessioni Non Imponibili nei confronti di Esportatori Abituali che abbiano rilasciato dichiarazioni d’Intento (prospetto con riepilogo importo delle dichiarazioni d’intento ricevute)
- Importo delle operazioni non soggette all’imposta ai sensi dell’art. da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21 DPR 633/72
- Operazioni esenti di cui all’art. 10 DPR 633/72 (indicazione separata per ciascuna causale di esenzione;
- Operazioni attive con applicazione del reverse charge:
- cessioni di rottami e altri materiali di recupero;
- cessioni di oro e argento puro;
- subappalto nel settore edile;
- cessioni di fabbricati strumentali.
- cessioni di telefoni cellulari o microprocessori
- cessioni di prodotti elettronici
- prestazioni comparto edile e settori connessi
- operazioni settore energetico
- Importo Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e delle società previste dal nuovo comma 1-bisdell’articolo 17-ter del Dpr 633/1972 – applicazione split payment;
- Ripartizione Acquisti rigo VF29 (anche intracomunitari e importazioni) relativi a:
- Beni ammortizzabili, materiali e immateriali di cui agli art. 102/103, DPR 917/86, compresi beni di costo unitario inferiore a Euro 516,46 e prezzo di riscatto leasing;
- Canoni relativi a beni strumentali acquisiti in leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso;
- Corrispettivo relativo all’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni);
- Costo dei beni destinati alla rivendita (es. merci) e dei beni destinati alla produzione di beni e servizi (es. materie prime, semilavorati, materie sussidiarie);
- Evidenziazione società non operative ai sensi dell’articolo 30 della L. 724/1994
- Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi:
- regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014
- regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011
- Importo Acquisti con Repubblica di San Marino e Importo Acquisti da Città del Vaticano (IMPONIBILE E IVA);
- Importo acquisti effettuati con rilascio lettera d’intento (prospetto riepilogo delle dichiarazioni d’intento rilasciate e relativo importo)
- Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis co.6 DL 331/1993) (IMPONIBILE E IVA);
- Acquisti intracomunitari, cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie (IMPONIBILE E IVA) + modelli Intrastat;
- Acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell’art. 17 co.2 (IMPONIBILE E IVA);
- Acquisti effettuati all’interno dello Stato di oro industriale, di argento puro, (IMPONIBILE E IVA)
- Acquisti di rottami e materiali di recupero (IMPONIBILE E IVA)
- Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile, per i quali è previsto il meccanismo del reverse charge (IMPONIBILE E IVA)
- Acquisti di fabbricati strumentali in reverse charge imponibili per opzione art. 10 n. 8 ter lett. d) (art. 17 D.P.R. 633/1972 e art. 74 D.P.R. 633/1972) (IMPONIBILE E IVA);
- Acquisti telefoni cellulari in reverse charge (IMPONIBILE E IVA)
- Acquisti prodotti elettronici in reverse charge (IMPONIBILE E IVA)
- Acquisti di beni e servizi del settore energetico in reverse charge (IMPONIBILE E IVA)
- Importazioni (IMPONIBILE E IVA);
- Eventuali acquisti o cessioni di beni rientranti nel regime del margine;
- Determinazione del reddito agrario per le società agricole L. 296/2006 (opzione in VO vincolante per triennio);
- Eventuale detrazione forfetaria dell’Iva per attività agricole connesse;
- Eventuali importazioni di rottami e altri materiali di recupero, importazioni di oro industriale e di argento puro, per le quali l’imposta non è versata in dogana;
- Eventuali acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita Iva;
- Ammontare acquisti con IVA indetraibile di beni destinati ad essere utilizzati per operazioni non soggette all’imposta (se dato disponibile da contabilità);
- Acquisti all’interno, acquisti intracomunitari e importazioni (al netto dell’eventuale Iva indetraibile ai sensi dell’art. 19 bis 1);
STAMPA DELLE LIQUIDAZIONE PERIODICHE E DELLE LIPE INVIATE:
Verifica a coincidenza liquidazione periodiche iva (con separata indicazione per aliquote, imponibilità, non imponibilità, esenzione o esclusione delle operazioni di acquisto e vendita) con liquidazioni periodiche inviate telematicamente,
Il quadro VH (vedi prospetto sotto riportato), deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).
F24:
- predisporre copia F24 relativi ai versamenti periodici (compreso l’acconto Iva versato entro il 27 Dicembre 2024 e il metodo di calcolo utilizzato (storico – previsionale – pre-liquidazione) – in caso di contabilità separate ai fini IVA devono essere predisposti i dati riepilogativi di tutte le attività;
- Copia F24 versamenti IVA riferiti ad anni precedenti effettuati in caso di ricevimento di comunicazioni d’irregolarità, ai sensi dell’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972, o di notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche
- Indicazione dei versamenti effettuati con F24 IVA Immatricolazioni auto UE;
- Prospetto di dettaglio degli eventuali utilizzi in compensazione del credito IVA anno d’imposta 2024 il cui limite massimo è innalzato ad Euro 2.000.000 dall’art. 1 comma 72 della L. 234/2021.
- Rimborsi infrannuali eventualmente richiesti nel 2024;
- Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri 2024 compensato nel mod. F24;
- Recupero del credito derivante dai versamenti dell’IVA periodica omessi in anni precedenti ed effettuati nel 2024 (Quadro VQ Dichiarazione IVA): dati da indicare:
- Anno è l’anno cui si riferisce l’IVA periodica non versata;
- Copia Comunicazione d’irregolarità/cartella di pagamento
- Copia F24/ricevuta di versamento
DARE EVIDENZA DEGLI EVENTAULI OMESSI VERSAMENTI IVA DOVUTA CON LIPE E VALUTARE OPPORTUNITA’ DI EFFETTUARE TALI VERSAMENTI IN RITARDO in quanto:
l’art. 25-novies del D.Lgs. 14/2019 ha introdotto con decorrenza dal 2022 – un sistema di segnalazione da parte dei c.d. creditori pubblici qualificati quali l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- DEBITO IVA SCADUTO E NON VERSATO > € 5.000 non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno di imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore ad euro 20.000.
- ENTRO 150 GIORNI DAL TERMINE DI PRESENTAZIONE LIPE
QUADRO VC ESPORTATORI ABITUALI
- Esportatori Abituali che utilizzano Plafond: compilazione quadro VC per plafond (compilare prospetto allegato alla presente circolare) e Controllo utilizzo plafond
- Esistenza di esportazioni in triangolazione e/o cessioni intracomunitarie in triangolazione.
- Per espressa previsione dell’art. 58 del DL 331/93 e dell’art. 8 del DPR 633/72 concorrono alla formazione del plafond anche le:
- cessioni triangolari all’esportazione;
- cessioni triangolari “intracomunitarie”.
- Per i promotori della triangolazione (soggetti che acquistano da un fornitore nazionale e rivendono al cessionario estero), il plafond spetta ai sensi dell’art. 8 co. 2 del DPR 633/72:
- in forma “vincolata”, per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei 6 mesi successivi alla loro consegna;
- in forma “libera” (per l’acquisto di altri beni e/o servizi), nei limiti della differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto dei beni intermediati.
note di credito nei confronti di procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021
Si richiede di predisporre la documentazione riguardante la sussistenza nel 2023 di clienti in procedure concorsuali, avviate nel 2024 (cfr. ns. circolare n. 30/2021) evidenziando:
- la data della sentenza dichiarativa di fallimento/liquidazione giudiziale;
- la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- la data che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Infatti con le novità introdotte dal DL 73/2021 il diritto alla detrazione dell’Iva sulle note di credito nei confronti di procedure concorsuali avviate dal 26 Maggio 2021 è esercitabile al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (ovverosia per le procedure concorsuali aperte nel 2024, nella dichiarazione Iva anno d’imposta 2024).
Come sopra evidenziato per espressa previsione operata dal comma 2 dell’articolo 18 del Decreto Sostegni-bis, le descritte modifiche normative apportate all’articolo 26 del Decreto IVA trovano applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore dello stesso Decreto Sostegni-bis.
Se il debitore, quindi, è stato sottoposto a una procedura concorsuale in una data precedente al 26 maggio 2021 dovrà fare ancora riferimento alla precedente disciplina recata dal previgente testo dell’articolo 26, attendendo l’esito infruttuoso della stessa per poter emettere una nota di variazione in diminuzione.
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Allegati Quadro VC-VH-VT: https://www.dropbox.com/scl/fi/4ttfcr07fvzb8ndhipttx/AllegatiVCVHVT.pdf?rlkey=lhyyly7eo737xmq12jv28pie0&st=kj89ps7y&dl=0