Possibilità di richiedere il rimborso dell’IRES e dell’Irap versate in eccesso in conseguenza dell’indeducibilità parziale dell’IMU dal reddito di impresa.
Come noto la Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2020, n. 262, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 nella parte in cui prevedeva l’indeducibilità integrale dal reddito di impresa, dell’imposta municipale propria (IMU), con riferimento all’anno di imposta 2012.
In particolare, i giudici costituzionali hanno ritenuto la citata indeducibilità contraria al principio dell’effettività della capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, in quanto l’indeducibilità dell’IMU farebbe gravare la tassazione su un reddito di impresa in parte fittizio.
In aggiunta, i giudici costituzionali hanno ritenuto che l’indeducibilità dell’IMU sarebbe contraria anche al principio di ragionevolezza, in quanto non sarebbe coerente con la struttura stessa del presupposto dell’IRES che si applica sul reddito complessivo netto.
La Corte al termine della sentenza, ha affermato di “avere valutato se procedere all’estensione d’ufficio, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, della citata pronuncia di incostituzionalità anche alle disposizioni successive a quella censurata”, che hanno riconosciuto soltanto una deducibilità parziale dal reddito di impresa (30% nel periodo di imposta in corso nel 2013, 20% dal 2014 al 2018, 50% nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018, 60% fino al 31 dicembre 2021; soltanto a decorrere dal 2022 è stata riconosciuta la deducibilità integrale dell’IMU).
In proposito, la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per estendere la propria pronuncia di incostituzionalità anche alle disposizioni successive che hanno riconosciuto una deducibilità parziale dell’IMU.
Tuttavia, la mancata estensione del giudizio di incostituzionalità anche alle disposizioni relative alle annualità successive (dal 2013 al 2021) non preclude affatto la possibilità di sollevare nuovamente la questione di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni relative a tali annualità; ciò, in quanto i profili di incostituzionalità rilevati dalla Corte con riferimento alla norma in vigore nel 2012 (che, come detto, prevedeva l’indeducibilità integrale dell’IMU) potrebbero valere anche con riferimento alle disposizioni successive che hanno previsto una deducibilità parziale determinata forfettariamente.
In applicazione dei suesposti principi, per le annualità dal 2013 in poi, potrebbe essere opportuno valutare se presentare, entro 48 mesi dal versamento dell’imposta, apposita istanza all’agenzia delle entrate per il rimborso dell’IRES e dell’IRAP versate in eccesso in conseguenza del riconoscimento solo parziale della deducibilità dell’IMU, e, in caso di diniego, espresso o tacito, proporre ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente, eccependo l’incostituzionalità dell’art. 14, comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 così come modificato dalle leggi successive che hanno previsto una deducibilità parziale dell’IMU dal reddito di impresa.
Si tratta, ovviamente, di un contenzioso molto complesso che il ns. Studio gestirebbe a livello nazionale congiuntamente ai ns. partner di Studio Fantozzi & Associati e che in caso di esito positivo potrebbe avere rilevanti effetti economici.
I clienti interessati possono contattare lo studio per l’approfondimento del singolo caso di specie.
***
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.