Di seguito si riassumono brevemente le modifiche apportate in sede di conversione del decreto Liquidità (legge 40/2020 e Dl 23/2020) in merito alla rivalutazione dei beni d’impresa.
Con l’articolo 12-ter del Dl 23/2020 si prolunga la facoltà già concessa ai soggetti Oic-adopter dalla legge di Bilancio 2020 (commi 696 e seguenti dell’articolo 1 della legge 160/2019).
Rivalutazione ordinaria estensione
Queste norme prevedevano che la rivalutazione avvenisse nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (normalmente il 2019) con riferimento ai beni già iscritti nel bilancio precedente.
Con la nuova norma, invece, gli esercizi interessati sono quelli successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 (normalmente, quindi, 2020, 2021 e 2022).
In base ai commi 699 e 700 della manovra, gli effetti fiscali si producono dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è iscritta, dal quarto in caso di cessione o assegnazione dei beni rivalutati.
La norma del decreto Liquidità interviene anche sulla fattispecie del riallineamento (articolo 14 della legge 342/2000) in cui, diversamente dalla rivalutazione, il valore civilistico è già disallineato rispetto a quello fiscale (si pensi al caso di una fusione con assegnazione del disavanzo ai beni) e l’imposta sostitutiva viene versata (anche dai soggetti Ias) proprio per ricondurre a unità i due valori, eliminando il differenziale messo in evidenza dal quadro RV della dichiarazione.
Già la legge di Bilancio 2020 prevedeva, in questo caso, per gli immobili, un effetto anticipato al 2021, che ora, simmetricamente, viene fissato con decorrenza 2022, 2023 o 2024 a seconda dell’esercizio in cui viene posta in essere l’operazione.
Tutto il resto resta invariato: aliquota della sostitutiva (12% per i beni ammortizzabili, 10% per i beni non ammortizzabili e le partecipazioni; 10% per affrancare la riserva in sospensione d’imposta) alla necessità di operare seguendo il criterio della “categoria omogenea”, così come esplicitato dall’articolo 4 del decreto n. 162/2001 e dalle circolari.
Rivalutazione dei beni d’impresa per il settore alberghiero e termale
Con la conversione in legge del D.L. 8.4.2020, n. 23 («Decreto Liquidità») ad opera della L. 5.6.2020, n. 40, è stata prevista all’art. 6-bis, per le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) ed enti commerciali operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i Principi contabili internazionali, anche in deroga all’art. 2426 c.c., la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (ad esclusione dei cd. «immobili merce») e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (pertanto bilancio 2019, in caso di esercizio solare).
La rivalutazione deve essere effettuata in uno o in entrambi i bilanci relativi a due esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2019 (quindi, in caso di esercizio solare, nei bilanci 2020 e 2021), deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella Nota Integrativa.
Sui maggiori valori dei beni o partecipazioni non è dovuta alcuna imposta sostitutiva.
Inoltre il maggior valore dei beni o delle partecipazioni è riconosciuto ai fini Ires e Irap a partire dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è effettuata.
Il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in un’apposita riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
Il saldo inoltre può essere affrancato, anche parzialmente, con il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% secondo le modalità stabilite dall’art. 1, co. 701, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ovvero:
- per importi fino a € 3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo Ires, le altre con scadenza entro il termine ultimo stabilito per il saldo Ires relativo ai periodi d’imposta successivi;
- per importi superiori a € 3.000.000, in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo Ires, la seconda entro il termine per previsto per pagare la seconda o unica rata dell’acconto Irea relativo al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo Ires e il termine previsto per versare la seconda o unica rata dell’acconto Ires per i periodi d’imposta successivi.
In caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione la plusvalenza o minusvalenza risultanti si calcolano con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
Qualora i soggetti interessati all’agevolazione prevista dal «Decreto Liquidità» abbiano già effettuato la rivalutazione prevista dalla L. 160/2019, gli effetti della stessa e eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini Ires/Irap si producono a partire dall’ultimo bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2020, pertanto dal bilancio 2020 in caso di esercizio solare.
Di seguito si riporta schema di sintesi delle due tipologie di rivalutazioni
| RIVALUTAZIONE “ORDINARIA” | RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE | |
| Riferimento normativo | art. 12-ter Legge 40/2020 | art. 6 bis Legge 40/2020 |
| Soggetti ammessi | Imprese Oic in contabilità ordinaria; imprese in contabilità semplificata. | Imprese Oic operanti nei settori alberghiero e termale (codice Ateco). |
| Beni rivalutabili | · immobilizzazioni (materiali ed immateriali) · beni giuridicamente tutelati · partecipazioni immobilizzate di controllo e di collegamento · beni completamente ammortizzati · immobilizzazioni in corso |
· immobilizzazioni (materiali ed immateriali) |
| Beni non rivalutabili | avviamento e spese capitalizzate. Beni merce | avviamento e spese capitalizzate. Beni merce |
| Bilanci in cui è possibile esercitare l’opzione | esercizi successivi a quello in corso in corso al 31 dicembre 2019,2020 e 2021 (per i solari quindi 2020, 2021 e 2022) per beni già in bilancio nell’esercizio precedente.
|
Relativi a uno o a entrambi gli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i “solari” quindi 2020 e 2021) per beni già presenti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 |
| Tipologia di rivalutazione | categorie omogenee | categorie omogenee |
| Imposta sostitutiva | · 12% per i beni ammortizzabili, · 10% per gli altri e per le partecipazioni |
Gratuita |
| Affrancamento riserva | 10% | 10% |
| Riconoscimento fiscale maggiori valori ai fini degli ammortamenti | Dal terzo esercizio successivo (per due esercizi disallineamento tra valori civilistici e fiscali) | Immediato (nessun disallineamento tra valori civilistici e fiscali) |
| Riconoscimento fiscale dei maggiori valori per operazioni di cessione, conferimento e assegnazione | Dal quarto periodo di imposta successivo | Dal quarto periodo di imposta successivo
(eccezione: soggetti che hanno rivalutato in base alla norma di cui alla l 160/2019, cui viene riconosciuto da subito il maggior valore) |
Lo studio resta a disposizione per eventuali necessità e chiarimenti.
Cordiali saluti