Rottamazione-quinquies

introdotta dalla Legge n. 199/2025

 

Con la Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) è stata introdotta una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, comunemente definita rottamazione dei ruoli.

Di seguito riepiloghiamo ambito di applicazione, benefici, scadenze e modalità operative, invitando i soggetti interessati a contattare tempestivamente lo Studio per le necessarie valutazioni.

QUALI CARICHI POSSONO ESSERE OGGETTO DELLA PRESENTE ROTTAMAZIONE

Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti esclusivamente da:

  • liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
  • contributi INPS dichiarati e non versati;
  • sanzioni per violazioni del Codice della strada, solo se irrogate da amministrazioni statali.

Non rileva la data di notifica della cartella, bensì la data di affidamento del carico all’Agente della Riscossione.

Infatti, l’art. 1 co. 82 della L. 199/2025 fa riferimento all’affidamento del carico quindi non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo. Dovendosi trattare di carico affidato all’Agente della riscossione, non sono rottamabili gli avvisi bonari ancorché emergenti da liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione.

Rottamazione parziale

Il debitore può decidere quali carichi definire quindi se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.

Somme pagate in precedenza

La presenza di pagamenti parziali non osta alla rottamazione.

In nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate. Quanto corrisposto a titolo di capitale e rimborso delle spese di esecuzione, va scomputato dalle somme dovute (art. 1 co. 89 della L. 199/2025).

CARICHI ESCLUSI

Non rientrano nella rottamazione, tra gli altri:

  • imposte derivanti da avvisi di accertamento o atti di contestazione;
  • imposta di registro, successioni e donazioni, IMU;
  • contributi dovuti a Casse professionali o ad enti previdenziali diversi dall’INPS;
  • sanzioni stradali irrogate da enti locali (es. Polizia municipale).

VERIFICA PREVENTIVA DEI CARICHI ROTTAMABILI

L’Agente della Riscossione fornisce servizi di informazione sulla verifica preventiva dei carichi rottamabili ex art. 1 co. 85 della L. 199/2025 fruibili altresì dagli eredi del contribuente defunto, dagli amministratori di sostegno/tutori/curatori e dai legali rappresentanti di persone giuridiche.
Ciascun debitore può:

In tal caso, se si clicca sulla funzione dedicata alla definizione agevolata, prima di compilare l’apposito form “il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta”;

Si tratta di uno strumento importante a disposizione del contribuente che, prima di presentare la domanda, potrà dunque acquisire con esattezza la propria situazione debitoria e verificare i carichi definibili, permettendo così una valutazione del piano di pagamento e del numero di rate più adeguato a garantire un pagamento sostenibile.

PRECEDENTI ROTTAMAZIONI E RUOLI

Possono beneficiare della rottamazione ex L. 199/2025 coloro i quali sono decaduti da una pregressa rottamazione dei ruoli, prevista:

  • dall’art. 6 co. 2 del DL 193/2016 (prima rottamazione);
  • dall’art. 1 co. 5 del DL 148/2017 (c.d. rottamazione-bis);
  • dall’art. 3 co. 5 del DL 119/2018 (c.d. rottamazione-ter);
  • dall’art. 16-bis co. 1 del DL 34/2019;
  • dall’art. 1 co. 189 della L. 145/2018 (c.d. saldo e stralcio degli omessi pagamenti).

I debiti possono essere estinti “secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98”, pertanto si deve pur sempre trattare di carichi inerenti, in breve, ad omessi versamenti (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).

Coloro i quali sono decaduti ed avevano rottamato un carico derivante da accertamento esecutivo non possono fruire della rottamazione ex L. 199/2025.

Rottamazione ex L. 197/2022

  • Possono beneficiare della rottamazione ex L. 199/2025 esclusivamente i debitori che al 30 settembre 2025 risultavano decaduti dalla rottamazione-quater o dalla relativa riammissione.
  • Non possono accedere alla nuova definizione i contribuenti che:
  • non hanno pagato, o hanno pagato tardivamente, la rata in scadenza il 30 novembre 2025 o rate successive.

Per tali soggetti resta valida la rottamazione ex L. 197/2022, con obbligo di proseguire i pagamenti secondo il piano originario.

ROTTAMAZIONE L. 199/2025 E CONTENZIOSI IN CORSO

La pendenza di un giudizio non preclude l’accesso alla rottamazione, a condizione che il debitore:

  • indichi nella domanda la presenza del contenzioso;
  • si impegni formalmente a rinunciare ai giudizi pendenti.

Effetti procedurali:

  • con il deposito della domanda e della ricevuta di trasmissione, il giudizio è sospeso;
  • con il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, il giudizio è estinto d’ufficio dal giudice;
  • in caso di mancato pagamento della prima rata, la sospensione viene meno e il processo riprende il suo corso.

Qualora, dopo il pagamento della prima rata, il contribuente non versi le rate successive:

  • la rottamazione decade, con ripristino di sanzioni, interessi e aggi;
  • il giudizio, tuttavia, resta definitivamente estinto e non può essere riassunto.

L’estinzione del processo avviene con spese compensate.

BENEFICI DELLA ROTTAMAZIONE

La definizione agevolata consente lo stralcio di:

  • sanzioni tributarie e contributive;
  • interessi (di qualsiasi natura);
  • interessi di mora;
  • aggio e compensi di riscossione.

Restano dovuti solo il capitale, le spese di notifica e le spese di eventuali procedure esecutive.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato, LO STRALCIO riguarda soltanto le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le c.d.  “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento può avvenire:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
  • in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, dal 2026 al 2035.
    Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi annui del 3% a decorrere dal 1° agosto 2026.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA CD. ROTTAMAZIONE

Per aderire alla Rottamazione in esame, occorre presentare apposita dichiarazione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026, a pena di decadenza.

Detta dichiarazione di adesione, può essere presentata:

  • tramite intermediario abilitato.

Presentazione di distinte dichiarazioni di adesione

Nonostante non sia espressamente indicato, sembra possibile presentare, entro il 30.4.2026, distinte istanze di rottamazione dei ruoli, in modo che ciascuna domanda generi un differente piano di dilazione. In questo modo, se si decade da un piano la rottamazione viene meno solo per esso e non anche per gli altri, relativamente ai quali si stanno pagando le rate per intero e nei termini.

Cartelle di pagamento con carichi sia rottamabili che non rottamabili

Laddove la cartella di pagamento o l’avviso di addebito contengano diversi carichi di cui solo alcuni rottamabili, occorre indicare nel form il carico che si intende rottamare.

Ove, per i carichi non rottamabili o non inclusi nella domanda di rottamazione, fosse in essere una dilazione ex art. 19 del DPR 602/73, il debitore “potrà utilizzare il servizio “Paga online” sul sito e sull’App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione” (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).
In sostanza, sembra possibile ottenere la rimodulazione del piano di dilazione.

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA “ROTTAMAZIONE”

Dalla data di presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione, ma limitatamente ai carichi rottamabili, mentre rimangono invariati i termini di pagamento dei ruoli NON rottamabili dilazionati o meno..;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono proseguire quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato “inadempiente” nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del Dpr 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex articolo 48-bis del Dpr 602/1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, di somme di ammontare complessivo pari almeno a tale importo;
  • si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del Dl 50/2017 che consente il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).
  • non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti di cui all’art. 31 del DL 78/2010 o all’art. 37 co. 49-quinquies del DL 223/2006 (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.2.2024 n. 54, riferita alla “Rottamazione quater”, che per analogia, dovrebbe applicarsi anche alla presente Rottamazione).

DECADENZA DALLA ROTTAMAZIONE

La Rottamazione-quinquies risulterà inefficace (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026), a seguito dell’omesso ovvero insufficiente versamento:

  • della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
  • di due rateanche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:

  • i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
  • i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973 (articolo che riguarda la dilazione pagamento delle somme iscritte a ruolo).

COMUNICAZIONE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà:

  • l’ammontare complessivo dovuto,
  • il piano rateale prescelto
  • e le scadenze di pagamento.

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QUADRO DI SINTESI

 

Termine Adempimento Soggetto Indicazioni
1.1.2000 – 31.12.2023 Consegna del ruolo Ente creditore Non rileva la notifica dell’atto
30.4.2026 Presentazione dell’istanza Contribuente Termine da intendersi come decadenziale
30.6.2026 Liquidazione delle rate Agenzia delle Entrate-Riscossione
31.7.2026 Pagamento in unica soluzione  Contribuente Il mancato/tardivo pagamento non perfeziona la rottamazione
31.7.2026 Pagamento della prima rata Contribuente
30.9.2026 Pagamento
della seconda rata
Contribuente  

 

30.11.2026 Pagamento della terza rata Contribuente
31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9, 30.11 di ciascun anno dal 2027 Pagamento delle rate (dalla quarta alla 51°) Contribuente
31.1.2035, 31.3.2035 Rate numero 52 e 53 Contribuente
31.5.2035 Ultima rata Contribuente Il mancato/tardivo pagamento non perfeziona la rottamazione

 

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Invitiamo i Clienti interessati a contattarci con congruo anticipo, al fine di rispettare le scadenze previste.

 

Salvo ipotesi particolari, da valutare caso per caso, il costo per l’assistenza del ns Studio per la rottamazione quinquies  è il seguente:

 

  • Domanda di rottamazione senza esame presenza di ulteriori carichi non rottamabili € 350 oltre Iva e cap;

 

  • Domanda di rottamazione con analisi delle cartelle non rottamabili, dilazionabili o meno € 850 oltre IVA e cap.

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Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

 

Cordiali saluti