IVA – Omesso versamento per importo superiore a 250 mila euro – fattispecie penale
L’art. 10 ter, D.lgs. 74/2000, dispone che “E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.”.
In base alla suddetta disposizione, il momento consumativo del reato è individuato nell’omesso versamento dell’Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore ad Euro 250.000,00.
Considerando pertanto la scadenza dell’acconto IVA i contribuenti che hanno omesso versamenti relativi alla dichiarazione annuale Iva periodo d’imposta 2019, d’importo superiore a 250mila euro, dovranno effettuare i suddetti omessi versamenti, usufruendo eventualmente del ravvedimento operoso, entro il 28 DICEMBRE 2020 (essendo il 27 una domenica), al fine di non incorrere nella fattispecie di reato sopra evidenziata.
Peraltro, come evidenziato anche nella nostra Circolare 39/2020, l’art. 2 del DL 157/2020, per alcune categorie di soggetti, ha previsto la sospensione dei termini in scadenza nel mese dicembre 2020, ivi compreso il versamento dell’acconto in scadenza il 28.12.2020.
I soggetti interessati dalla sospensione del versamento dell’acconto IVA sono:
- soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 157/2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30.11.2019;
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli 2e 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020;
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al DL 149/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020. Il versamento sospeso dell’acconto IVA, può essere effettuato:
- in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.
In sostanza, per i soggetti che rientrano nella fattispecie di sospensione dell’acconto IVA (al riguardo è richiesta una particolare attenzione alla verifica sull’esistenza dei presupposti di sospensione del versamento), e che hanno omesso versamenti relativi alla dichiarazione annuale Iva periodo d’imposta 2019, d’importo superiore a 250mila euro, che intendono evitare rischi penali, effettuando i suddetti omessi versamenti, usufruendo eventualmente del ravvedimento operoso, entro il 16 marzo 2021 in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.
In ogni caso, considerato che la sospensione del versamento dell’acconto IVA è stata disposta dal Decreto Legge 157/2020 il quale dovrà essere convertito in legge e quindi potranno intervenire modifiche, in presenza di omessi versamenti IVA riferiti all’anno d’imposta 2019 superiori ad Euro 250.000, è da ritenersi prudente fare riferimento alla data del 28/12/2020 per l’effettuazione dei versamenti IVA omessi al fine di evitare di ricadere nella fattispecie di reato in esame.
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Cordiali saluti
Studio Lombardi Ass.ne Prof.le