Con la sentenza n. 25377, pubblicata il 16 settembre, la Cassazione è intervenuta su una questione di particolare interesse per i soci lavoratori di srl.

Secondo l’orientamento costante dell’INPS (si vedano le istruzioni del quadro RR e le indicazioni sul sito dell’INPS), per i c.d. “soci lavoratori” di srl la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita:

– dalla parte del reddito d’impresa dichiarato della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ancorché non distribuiti ai soci;

– oppure dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Secondo la sentenza citata, invece, gli utili prodotti da una Srl, accantonati a riserva e non distribuiti al socio lavoratore non entrano automaticamente nella base imponibile dei contributi INPS.

Ciò in quanto secondo l’art. 3-bis comma 1 del DL n. 384/92, i contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nel rispetto del minimale e del massimale previsti dalla legge, sono calcolati sulla “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi di riferiscono”.

La Corte individua quindi come elemento imprescindibile che il reddito sia dichiarato ai fini IRPEF dal socio: per essere dichiarato ai fini Irpef deve essere percepito.

Se viceversa l’utile rimane nella Srl e viene accantonato (e quindi non percepito dal socio), il reddito continua a essere riconducibile alla società di capitali e non diventa reddito personale del socio.

La Corte precisa inoltre che è l’ente creditore ad avere l’onere di provare l’imputazione del reddito e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società per l’imputazione per trasparenza.

La sentenza può assumere particolare rilievo nei contenziosi relativi ad avvisi di addebito costruiti considerando anche utili non distribuiti e rimasti nella Srl ed eventualmente per richieste di rimborso per la parte dei contributi relativi agli utili non percepiti.

Si potrà inoltre valutare, a partire dalla prossima dichiarazione se:

  • non assoggettare a contribuzione il reddito relativo agli utili non distribuiti dalla Srl al socio lavoratore;
  • assoggettare a contribuzione il reddito relativo agli utili non distribuiti dalla Srl al socio lavoratore, presentando poi istanza di rimborso.

Ovviamente tale posizione andrà difesa in un eventuale contenzioso fintanto che l’INPS non recepisca l’orientamento della Cassazione.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti